Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata nazionale d'aggio per l'anno 1987 e rivalutazione degli importi previsti dai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, per l'anno 1988.(GU n.97 del 27-4-1988)
IL MINISTRO DELLE FINANZE Visto l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a carico del bilancio dello Stato, in favore di quegli esattori che, negli anni 1978 e seguenti, hanno percepito un ammontare complessivo d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di una percentuale pari a quella dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76; Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito, con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 403, il quale, nel prorogare al 31 dicembre 1988 il sistema esattoriale, ha disposto il correlativo adeguamento al nuovo riferimento temporale delle disposizioni contenute nel decreto-legge 18 ottobre 1983, n. 568, convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983, n. 681, ed ha quindi stabilito che: per l'anno 1987 l'integrazione d'aggio va calcolata con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; per l'anno 1988 la percentuale di aumento dell'entrata d'aggio nazionale e' pari a quella applicata per l'anno 1987; per l'anno 1988 gli importi indicati nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del predetto decreto sono rivalutati in misura proporzionale all'incremento dell'entrata d'aggio nazionale verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1987; Visto il decreto ministeriale 13 aprile 1987, n. 14/7264, con il quale, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio 1987, n. 23, allora vigente ed ora sostituito dall'analogo art. 2 del citato decreto-legge n. 326 convertito nella legge n. 403, e' stato stabilito di determinare la percentuale dell'entrata d'aggio nazionale da applicare per l'anno 1987 sulla base dei dati relativi all'anno medesimo; Considerato che occorre, pertanto, provvedere alla determinazione della percentuale di incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1987 con i criteri di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954; Considerato che, ferma restando per l'anno 1987 la misura degli importi di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica n. 954/77, determinata con il citato decreto ministeriale n. 14/7264 del 13 aprile 1987, occorre provvedere alla rivalutazione degli stessi importi per l'anno 1988; Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel triennio 1974-76 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593; Considerato che l'ammontare dell'entrata d'aggio nazionale negli anni 1978 e 1987 riferita alle riscossioni mediante versamenti diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a L. 508.317.627.766 e per l'anno 1987 a L. 1.342.234.488.903; Ritenuto pertanto che per l'entrata d'aggio dell'anno 1987 si e' verificato un aumento di L. 1.079.716.257.310 rispetto alla entrata media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 ed un aumento di L. 833.916.861.137 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978; Decreta: La percentuale di incremento dell'entrata d'aggio nazionale per l'anno 1987 rispetto alla media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 e' pari al 411,291 (quattrocentoundici e duecentonovantuno). La percentuale d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il 1987 rispetto al 1978 e' pari al 164,05 (centosessantaquattro e zerocinque) e pertanto gli importi previsti nei commi quinto e sesto dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954 sono rivalutati, per l'anno 1988, come appresso indicato: l'importo di lire 50 milioni a L. 132.025.000; l'importo di lire 100 milioni a L. 264.050.000; l'importo di lire 150 milioni a L. 396.075.000; l'importo di lire 200 milioni a L. 528.100.000; l'importo di lire 250 milioni a L. 660.125.000. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 aprile 1988 Il Ministro: COLOMBO