MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 21 aprile 1988 

  Determinazione della percentuale d'incremento dell'entrata
nazionale d'aggio per  l'anno  1987  e  rivalutazione  degli
importi  previsti  dai  commi quinto e sesto dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n.
954, per l'anno 1988.
(GU n.97 del 27-4-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visto  l'art.  1  del  decreto  del  Presidente della Repubblica 23
dicembre 1977, n. 954, che prevede una integrazione d'aggio a  carico
del  bilancio  dello  Stato,  in favore di quegli esattori che, negli
anni 1978  e  seguenti,  hanno  percepito  un  ammontare  complessivo
d'aggio inferiore alla media annuale dell'ammontare complessivo degli
aggi calcolata sul triennio 1974-76 e maggiorata di  una  percentuale
pari  a  quella  dell'aumento dell'entrata d'aggio nazionale rispetto
alla media nazionale calcolata per il medesimo triennio 1974-76;
  Visto l'art. 2 del decreto-legge 4 agosto 1987, n. 326, convertito,
con modificazioni, nella legge 3 ottobre 1987, n. 403, il quale,  nel
prorogare  al 31 dicembre 1988 il sistema esattoriale, ha disposto il
correlativo  adeguamento  al  nuovo   riferimento   temporale   delle
disposizioni  contenute  nel  decreto-legge  18 ottobre 1983, n. 568,
convertito, con modificazioni, nella legge 9 dicembre 1983,  n.  681,
ed ha quindi stabilito che:
   per  l'anno 1987 l'integrazione d'aggio va calcolata con i criteri
di cui al primo comma dell'art. 1 del decreto  del  Presidente  della
Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;
   per  l'anno  1988  la  percentuale di aumento dell'entrata d'aggio
nazionale e' pari a quella applicata per l'anno 1987;
   per  l'anno  1988  gli  importi  indicati nei commi quinto e sesto
dell'art.  1  del  predetto  decreto  sono   rivalutati   in   misura
proporzionale    all'incremento    dell'entrata   d'aggio   nazionale
verificatosi tra l'anno 1978 e l'anno 1987;
  Visto  il  decreto  ministeriale 13 aprile 1987, n. 14/7264, con il
quale, in attuazione dell'art. 2 del decreto-legge 13 febbraio  1987,
n.  23,  allora  vigente  ed  ora  sostituito dall'analogo art. 2 del
citato decreto-legge n. 326 convertito nella legge n. 403,  e'  stato
stabilito   di   determinare   la  percentuale  dell'entrata  d'aggio
nazionale da applicare per l'anno 1987 sulla base dei  dati  relativi
all'anno medesimo;
  Considerato  che  occorre, pertanto, provvedere alla determinazione
della percentuale di incremento dell'entrata  d'aggio  nazionale  per
l'anno  1987  con  i  criteri  di  cui al primo comma dell'art. 1 del
decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1977, n. 954;
  Considerato  che,  ferma  restando  per l'anno 1987 la misura degli
importi di cui ai commi quinto e sesto dell'art. 1  del  decreto  del
Presidente  della  Repubblica  n.  954/77,  determinata con il citato
decreto  ministeriale  n.  14/7264  del  13  aprile   1987,   occorre
provvedere alla rivalutazione degli stessi importi per l'anno 1988;
  Considerato che la media annuale dell'entrata d'aggio nazionale nel
triennio  1974-76  riferita  alle  riscossioni  mediante   versamenti
diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di
ditte fallite, ammonta a L. 262.518.231.593;
  Considerato  che  l'ammontare  dell'entrata d'aggio nazionale negli
anni 1978  e  1987  riferita  alle  riscossioni  mediante  versamenti
diretti e mediante ruoli, con esclusione di quelli emessi a carico di
ditte fallite, ammonta per l'anno 1978 a  L.  508.317.627.766  e  per
l'anno 1987 a L. 1.342.234.488.903;
  Ritenuto  pertanto  che  per l'entrata d'aggio dell'anno 1987 si e'
verificato un aumento di L. 1.079.716.257.310 rispetto  alla  entrata
media nazionale calcolata per il triennio 1974-76 ed un aumento di L.
833.916.861.137 rispetto all'entrata nazionale dell'anno 1978;
                               Decreta:
  La  percentuale  di  incremento  dell'entrata d'aggio nazionale per
l'anno 1987 rispetto alla media nazionale calcolata per  il  triennio
1974-76  e' pari al 411,291 (quattrocentoundici e duecentonovantuno).
  La  percentuale  d'incremento dell'entrata d'aggio nazionale per il
1987 rispetto al 1978  e'  pari  al  164,05  (centosessantaquattro  e
zerocinque)  e pertanto gli importi previsti nei commi quinto e sesto
dell'art. 1 del citato decreto del Presidente della Repubblica n. 954
sono rivalutati, per l'anno 1988, come appresso indicato:
   l'importo di lire 50 milioni a L. 132.025.000;
   l'importo di lire 100 milioni a L. 264.050.000;
   l'importo di lire 150 milioni a L. 396.075.000;
   l'importo di lire 200 milioni a L. 528.100.000;
   l'importo di lire 250 milioni a L. 660.125.000.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 aprile 1988
                                                 Il Ministro: COLOMBO