MINISTERO DELLE FINANZE

DECRETO 12 aprile 1988 

  Autorizzazione,  per l'anno 1988, agli ispettori tributari
appartenenti al Servizio centrale degli ispettori tributari,
ad  accedere  presso  le  aziende  ed  istituti di credito e
presso l'amministrazione postale.
(GU n.99 del 29-4-1988)

                      IL MINISTRO DELLE FINANZE
  Visti  gli  articoli  33  e  35  del  decreto  del Presidente della
Repubblica 29 settembre 1973, n. 600 e 52 del decreto del  Presidente
della   Repubblica  26  ottobre  1972,  n.  633,  come  modificati  o
sostituiti dagli articoli 2, 3 e 6 del decreto del  Presidente  della
Repubblica 15 luglio 1982, n. 463;
  Visto l'art. 11, comma quinto, legge 24 aprile 1980, n. 146;
  Ritenuta  l'opportunita'  che  agli ispettori tributari nominati ai
sensi  dell'art.  9  della  legge  24  aprile  1980,  n.   146,   sia
riconosciuto  il  potere  di accesso presso le aziende ed istituti di
credito e presso l'Amministrazione postale;
  Considerata  la necessita' di emanare il decreto previsto nell'art.
33, ultimo comma, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  29
settembre 1973, n. 600;
                               Decreta:
  Gli  ispettori  tributari  nominati  ai  sensi  degli  articoli 9 e
seguenti della legge 24 aprile 1980, sono abilitati, nell'anno  1988,
ad  accedere  presso  le  aziende  ed  istituti  di  credito e presso
l'amministrazione postale  nei  casi  previsti  dall'art.  35,  primo
comma, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
n. 600, come modificato dall'art. 3 del decreto del Presidente  della
Repubblica  15  luglio  1982, n. 463, e dall'art. 51- bis del decreto
del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n.  633,  introdotto
dall'art.  5  del  decreto  del Presidente della Repubblica 15 luglio
1982, n. 463, allo scopo di compiere le rilevazioni dirette  previste
dall'art.  33, secondo comma, del citato decreto del Presidente della
Repubblica  n.  600  del  1973,  come  modificato  dal  decreto   del
Presidente  della  Repubblica  15 luglio 1982, n. 463 e dall'art. 52,
ultimo comma, del decreto del Presidente della Repubblica n. 633  del
1972, modificato dal ripetuto decreto del Presidente della Repubblica
n. 463 del 1982.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 12 aprile 1988
                                                    Il Ministro: GAVA