DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 19 ottobre 1987 

  Modificazioni  al  disciplinare  di  produzione del vino a
denominazione di origine controllata "Montecompatri-Colonna"
o "Montecompatri" o "Colonna".
(GU n.104 del 5-5-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Visto  il proprio decreto 12 luglio 1963, n. 930, recante norme per
la tutela delle denominazioni di origine dei vini;
  Visto  il  proprio  decreto  29  maggio  1973 con il quale e' stata
riconosciuta  la  denominazione  di  origine  controllata  del   vino
"Montecompatri-Colonna"   ed   e'   stato   approvato   il   relativo
disciplinare di produzione;
  Vista la domanda presentata dagli interessati intesa ad ottenere la
modifica degli articoli 4, 5,  6,  7,  8  e  9  del  disciplinare  di
produzione sopra citato;
  Visto  il  parere  del  comitato  nazionale  per  la  tutela  delle
denominazioni di origine dei vini pubblicato nella Gazzetta Ufficiale
n. 74 del 30 marzo 1987;
  Ritenuta  l'opportunita'  in relazione alle esigenze tecniche della
zona nonche' alla situazione tradizionale del  vino  in  discorso  di
accogliere la domanda suddetta;
  Sulla  proposta  del  Ministro  dell'agricoltura e delle foreste di
concerto  con   il   Ministro   dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato;
                               Decreta:
  Il  disciplinare  di  produzione  della  denominazione  di  origine
controllata del vino "Montecompatri-Colonna" riconosciuta con decreto
del  Presidente  della  Repubblica  29  maggio 1973 e' sostituito per
intero con il seguente testo:
Disciplinare di produzione della denominazione di origine controllata
   del vino "Montecompatri-Colonna" o "Montecompatri" o "Colonna".
  Art.    1.    -    La    denominazione   di   origine   controllata
"Montecompatri-Colonna"  o  piu'  semplicemente   "Montecompatri"   o
"Colonna" e' riservata al vino bianco che risponde alle condizioni ed
ai requisiti stabiliti nel presente disciplinare di produzione.
  Art.  2.  -  Il  vino  "Montecompatri-Colonna" deve essere ottenuto
dalle uve provenienti da viti dei vitigni presenti nei vigneti  nella
proporzione indicata a fianco di ciascuno di essi:
   Malvasia  (bianca  di  Candia  e puntinata) fino ad un massimo del
70%;
   Trebbiano  (toscano,  verde  e  giallo) in misura non inferiore al
30%.
  Possono  concorrere  alla  produzione  di  detto  vino anche le uve
bianche provenienti  dai  vitigni  Bellone  e  Bonvino  presenti  nei
vigneti fino ad un massimo del 10% del totale delle viti esistenti.
  Art.  3.  -  La zona di produzione del vino "Montecompatri-Colonna"
comprende il territorio gia' delimitato con  decreto  ministeriale  2
maggio  1933,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  n. 137, del 13
giugno 1933, nonche' quelli per i quali ricorrono  le  condizioni  di
cui  al  secondo  comma  dell'art. 1 del decreto del Presidente della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
  Tale  zona  pertanto  comprende  tutto  il  territorio  comunale di
Colonna e parte di quelli di Montecompatri, Zagarolo  e  Roccapriora,
ed e' delimitata come appresso:
   partendo  dal  ponte di Pantano sulla via Casilina, in prossimita'
del km 21 la linea di delimitazione segue per circa tre chilometri la
strada  che  in direzione nord-est, si dirige verso la via Prenestina
fino ad incrociare il confine  comunale  di  Zagarolo.  Segue  questo
confine  verso  sud fino ad incontrare la via Casilina in prossimita'
del km 23,800, prosegue lungo la medesima e, superato il km 24, segue
verso  est, la strada per Pallavicina, raggiunge questa localita', la
supera e prosegue per la strada che conduce al laghetto di Mondo fino
al  suo  incrocio  con  il  fosso  di Pallavicina; segue questo corso
d'acqua in direzione sud sino ad incrociare, prima di raggiungere  la
via  di Gallicano, l'impluvio che attraversa la tenuta di S. Cesareo.
Segue la linea d'impluvio verso sud sino alla ferrovia e da  qui  una
retta  che  raggiunge al km 27 la via Casilina (strada statale n. 6).
Dal km 27  sulla  Casilina  segue  una  retta,  verso  sud,  fino  ad
incrociare  la  via  Maremmana  inferiore al km 2, prosegue quindi su
quest'ultima verso est fino ad incrociare di nuovo la  via  Casilina,
percorrendola  sino  al  km  29,500  circa; quindi segue verso sud la
strada che, costeggiando S. Cesareo, conduce a Valle Clementina, fino
ad  incrociare  il confine comunale tra Zagarolo e Roccapriora. Segue
questo confine verso ovest e poi verso sud, prosegue quindi lungo  il
confine  comunale  tra Roccapriora e Palestrina sino ad incrociare la
strada che attraversa Valle Isoletta e conduce a Carchitti. Da  detto
punto  di  incrocio, segue questa strada verso nord, passando a ovest
di Colle di Fuori e prosegue lungo  il  sentiero  che,  percorre,  in
direzione  ovest,  la  Valle  Clementina. Superato Colle S. Giovanni,
segue, in direzione nord,  il  sentiero  che  passando  alle  pendici
orientali  di  Colle  Romano  e  M.  Dell'Orso,  costeggia, a nord di
quest'ultimo, il confine di Zagarolo fino ad incrociare la strada per
Fontana  Chiusa,  che  segue  per  un  breve tratto verso nord fino a
raggiungere  il  confine  comunale  di   Zagarolo.   Prosegue   lungo
quest'ultimo verso ovest fino ad incontrare, in prossimita' del Colle
Fontana  Molara,  la   confluenza   dei   confini   dei   comuni   di
Montecompatri,  Zagarolo  e  Roccapriora.  Prosegue  quindi  lungo il
confine di  Montecompatri  in  direzione  sud  e  poi  nord  fino  ad
incrociare  al  km  4,300 circa, in localita' Pallotta, la strada per
Colonna; la segue, verso est, fino al bivio  con  la  strada  per  la
stazione  di  Montecompatri-Colonna (km 5,300); segue quest'ultima in
direzione nord fino ad incrociare il confine comunale di  Roma  lungo
il  quale prosegue in direzione est e poi nord sino a raggiungere, in
localita' C.li Nuovi del Corvio, la strada che si allaccia  alla  via
Casilina in prossimita' del km 21, percorre questa strada e quindi la
strada statale n. 6 sino al  ponte  di  Pantano  chiudendo  cosi'  la
delimitazione.
  Art.  4.  -  Le  condizioni  ambientali  e  di  coltura dei vigneti
destinati alla produzione  del  vino  "Montecompatri-Colonna"  devono
essere  quelle  tradizionali della zona e, comunque, atte a conferire
alle uve ed al vino le specifiche  caratteristiche  di  qualita'.  In
ogni  caso  sono  pertanto  da  considerare esclusi i terreni situati
oltre i 480 metri sul livello del mare.
  I  sesti  di  impianti,  le  forme  di  allevamento ed i sistemi di
potatura devono essere quelli generalmente usati o, comunque, atti  a
non modificare le caratteristiche delle uve e dei vini.
  E' vietata ogni pratica di forzatura.
  La  resa  massima  di  uva  ammessa  per  la  produzione  del  vino
"Montecompatri-Colonna" non deve essere superiore  ai  q.li  150  per
ettaro di vigneto in coltura specializzata.
  A detto limite, anche in annate eccezionalmente favorevoli, la resa
dovra' essere riportata  attraverso  un'accurata  cernita  delle  uve
purche' la produzione non superi del 20% il limite medesimo.
  Fermo  restando  il  limite  massimo  sopra  indicato,  la resa per
ettaro, in coltura promiscua deve essere calcolata, rispetto a quella
specializzata,  in  rapporto  all'effettiva  superficie coperta dalle
vite.
  La  resa  medesima  delle  uve in vino non deve essere superiore al
70%.
  Qualora   la   resa  uva-vino  superi  il  limite  sopra  riportato
l'eccedenza non avra' diritto alla D.O.C.
  La regione Lazio, con proprio decreto, sentite le organizzazioni di
categoria interessate, di anno in anno, prima della vendemmia, tenuto
conto  delle condizioni ambientali di coltivazione, puo' stabilire un
limite massimo di produzione di uva per  ettaro  inferiore  a  quello
fissato dal presente disciplinare, dandone immediata comunicazione al
Ministero dell'agricoltura e delle foreste ed al  comitato  nazionale
per la tutela delle denominazioni di origine dei vini.
  Art.  5.  - Le operazioni di vinificazione devono essere effettuate
nell'interno della zona di produzione delimitata nel precedente  art.
3.
  Le  uve  destinate  alla  vinificazione  devono  assicurare al vino
"Montecompatri-Colonna" una gradazione  alcolica  complessiva  minima
naturale di 10,5 gradi.
  Nella  vinificazione  sono  ammesse soltanto le pratiche enologiche
leali e costanti, tradizionali della zona, atte a conferire  ai  vini
le loro peculiari caratteristiche.
  Art.  6. - Il vino "Montecompatri-Colonna" all'atto dell'immissione
al consumo deve rispondere alle seguenti caratteristiche:
   colore: paglierino piu' o meno intenso;
   odore: vinoso, delicato, gradevole;
   sapore:
    secco  o  asciutto (zuccheri riduttori indecomposti fino al 4 per
mille);
    amabile  o dolce (secondo le norme CEE, regolamento n. 997/81 del
16 marzo 1981, art. 13, paragrafo 6, lettere c) e d);
    caratteristico armonico;
   gradazione alcolica complessiva minima: gradi 11;
   acidita' totale minima: 4,5 per mille;
   estratto secco netto minimo: 16 per mille.
  E'  facolta'  del  Ministro  dell'agricoltura  e  delle  foreste di
modificare, con proprio decreto, i limiti minimi sopra  indicati  per
l'acidita' totale e l'estratto secco netto.
  Art. 7. - Il vino "Montecompatri-Colonna" non frizzante proveniente
da uve che assicurino  una  gradazione  alcolica  complessiva  minima
naturale  di  almeno 11,5 gradi puo' portare in etichetta la menzione
"superiore". In tal caso sulle  bottiglie  o  altri  recipienti  deve
sempre figurare l'annata di produzione delle uve.
  Art.    8.    -    La    denominazione   di   origine   controllata
"Montecompatri-Colonna" puo' essere utilizzata per designare il  vino
frizzante  ottenuto  con  uve  o mosti che rispondono alle condizioni
previste dal presente disciplinare a condizione che  la  elaborazione
dei  mosti  e dei vini avvenga in stabilimenti siti nell'ambito della
zona di produzione delle uve di cui all'art. 3.
  Il  vino "Montecompatri-Colonna" frizzante potra' essere immesso al
consumo soltanto nei tipi amabile e  dolce,  rispettando  i  relativi
limiti  di tenore zuccherino residuo previsti a titolo generale dalla
regolamentazione comunitaria.
  Art.  9.  -  Alla  denominazione  di  cui  all'art.  1  e'  vietata
l'aggiunta di qualsiasi qualificazione non espressamente prevista dal
presente  disciplinare di produzione. Tutti i vini a denominazione di
origine  controllata  "Montecompatri-Colonna"  debbono  riportare  in
etichetta  le  locuzioni  secco  o  asciutto  o  amabile  o dolce per
designare i relativi tipi  previsti  dal  presente  disciplinare.  E'
consentito  l'uso  di  indicazioni  che facciano riferimento a nomi o
ragioni sociali o marchi privati.
  E',  altresi',  consentita  l'indicazione  di  nomi  di  fattorie e
vigneti dai quali effettivamente provengono le uve da  cui  il  vino,
cosi' qualificato, e' stato ottenuto, purche' non abbiano significato
laudativo.
  Art.  10.  -  Chiunque  produce,  vende, pone in vendita o comunque
distribuisce  per  il  consumo  con  la  denominazione   di   origine
controllata  "Montecompatri-Colonna",  vini  che  non rispondono alle
condizioni ed ai requisiti stabiliti dal  presente  disciplinare,  e'
punito  a  norma  dell'art.  28  del  decreto  del  Presidente  della
Repubblica 12 luglio 1963, n. 930.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 19 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  PANDOLFI, Ministro dell'agricoltura
                                  e delle foreste
                                  BATTAGLIA, Ministro dell'industria,
                                  del commercio e dell'artigianato
Registrato alla Corte dei conti, addi' 15 febbraio 1988
Registro n. 2 Agricoltura, foglio n. 96