MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 11 aprile 1988 

  Aggiornamento dei limiti massimi delle indennita' previsti
dalla  legge  27  dicembre  1985,  n.  816,  concernente  le
aspettative,  permessi  e  indennita'  degli  amministratori
locali.
(GU n.103 del 4-5-1988)

                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art.  15  della  legge  27 dicembre 1985, n. 816, relativa
all'aspettativa, ai permessi ed alle indennita' degli  amministratori
locali,  in  base al quale i limiti massimi delle indennita' previste
dalla legge stessa sono, all'inizio di ogni triennio, aggiornati  con
decreto  del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro,
entro  gli  indici  rilevati  per  la  maggiorazione  dell'indennita'
integrativa  speciale,  di  cui  agli  articoli  1 e 2 della legge 27
maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni;
  Considerato  che il primo aggiornamento, come prescritto dal citato
art. 15, secondo comma, deve aver luogo dal 1› gennaio 1988;
  Visti   gli   indici   rilevati  dall'ISTAT  per  la  maggiorazione
dell'indennita' integrativa speciale di cui alle norme sopraindicate;
  Ritenuto che tale aumento, ai sensi del terzo comma del citato art.
15, non puo', comunque, eccedere il limite massimo del 10  per  cento
per ciascun anno del triennio;
                               Decreta:
  I  limiti massimi delle indennita' previsti dalla legge 27 dicembre
1985, n. 816, sono aumentati nella misura complessiva del  10,00  per
cento  a  partire  dal 1› gennaio 1988 e per il triennio 1988, 1989 e
1990.
   Roma, addi' 11 aprile 1988
                                           Il Ministro dell'interno
                                                  FANFANI
Il Ministro del tesoro
       AMATO