Aggiornamento dei limiti massimi delle indennita' previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, concernente le aspettative, permessi e indennita' degli amministratori locali.(GU n.103 del 4-5-1988)
IL MINISTRO DELL'INTERNO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 15 della legge 27 dicembre 1985, n. 816, relativa all'aspettativa, ai permessi ed alle indennita' degli amministratori locali, in base al quale i limiti massimi delle indennita' previste dalla legge stessa sono, all'inizio di ogni triennio, aggiornati con decreto del Ministro dell'interno di concerto con quello del tesoro, entro gli indici rilevati per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale, di cui agli articoli 1 e 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324, e successive modificazioni ed integrazioni; Considerato che il primo aggiornamento, come prescritto dal citato art. 15, secondo comma, deve aver luogo dal 1 gennaio 1988; Visti gli indici rilevati dall'ISTAT per la maggiorazione dell'indennita' integrativa speciale di cui alle norme sopraindicate; Ritenuto che tale aumento, ai sensi del terzo comma del citato art. 15, non puo', comunque, eccedere il limite massimo del 10 per cento per ciascun anno del triennio; Decreta: I limiti massimi delle indennita' previsti dalla legge 27 dicembre 1985, n. 816, sono aumentati nella misura complessiva del 10,00 per cento a partire dal 1 gennaio 1988 e per il triennio 1988, 1989 e 1990. Roma, addi' 11 aprile 1988 Il Ministro dell'interno FANFANI Il Ministro del tesoro AMATO