MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 27 aprile 1988 

  Integrazione alle ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983 e
n.  181/FPC/ZA del 10 aprile  1984  concernenti  i  ricoveri
alberghieri   dei  nuclei  familiari  puteolani  sgomberati.
(Ordinanza n. 1449/FPC).
(GU n.103 del 4-5-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  7  novembre 1983, n. 623, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748;
  Visto  il  decreto-legge  26  gennaio  1987,  n. 8, convertito, con
modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120;
  Viste  le  ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre 1983, pubblicata nella
Gazzetta Ufficiale n. 285 del 17 ottobre 1983 e n.  181/FPC/ZA del 10
aprile  1984,  pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  n.  114 del 26
aprile  1984,  concernenti  le  disposizioni  relative  al   ricovero
alberghiero  dei  nuclei familiari sgomberati da Pozzuoli a causa del
bradisismo;
  Vista  la  nota  n.  541/BRA/GAB  del  7 marzo 1988 con la quale la
prefettura  di  Napoli  comunica,  tra   l'altro,   che   attualmente
usufruiscono  del  ricovero  alberghiero  nelle  province  di Napoli,
Caserta e Latina complessivamente n. 171 nuclei familiari puteolani e
che  il termine di scadenza delle relative convenzioni viene a cadere
il 30 aprile 1988;
  Vista  la  nota  n.  541/BRA/GAB del 19 aprile 1988 con la quale la
prefettura di Napoli  esprime  parere  favorevole  in  merito  ad  un
ulteriore   rinnovo,  fino  al  30  giugno  1988,  delle  convenzioni
alberghiere stipulate in  forza  delle  ordinanze  n.  21/FPC  del  7
ottobre  1983  e  n.  181/FPC/ZA  del  10  aprile  1984 sopra citate,
subordinatamente ad un rigoroso accertamento, da compiersi prima  del
rinnovo   delle   convenzioni   alberghiere   medesime,   atteso   il
notevolissimo periodo intercorso, circa la spettanza del beneficio in
argomento;
  Ravvisata  pertanto  la  necessita',  in  base  alle  sopra esposte
considerazioni, di subordinare il rinnovo  fino  al  30  giugno  1988
delle  convenzioni  stipulate  dalle  prefetture di Napoli, Caserta e
Latina ad una attuale, rigorosa verifica, del possesso da  parte  dei
fruitori,  dei  requisiti  voluti per il godimento dell'assistenza in
argomento;
                               Dispone:
                                Art. 1
  Le  prefetture  di  Napoli,  Caserta  e  Latina  sono autorizzate a
rinnovare, fino al 30 giugno 1988, le convenzioni stipulate  con  gli
esercizi alberghieri ai sensi delle ordinanze n. 21/FPC del 7 ottobre
1983 e n. 181/FPC/ZA del  10  aprile  1984,  citate  nelle  premesse,
esclusivamente a beneficio di quei nuclei familiari per i quali venga
rilasciata dal sindaco di Pozzuoli sotto la  propria  responsabilita'
penale,  civile ed amministrativa, una dichiarazione circa l'avvenuta
rigorosa  positiva  verifica  delle  condizioni  necessarie  per   la
fruizione,  da  parte  degli  interessati,  dei  benefici di cui alla
presente ordinanza, del seguente tenore: "Il sottoscritto sindaco  di
Pozzuoli,  espletati rigorosi accertamenti, dichiara sotto la propria
personale  responsabilita',  che  ab  initio  ed  anche   attualmente
ricorrono    le    indispensabili   condizioni   per   il   godimento
dell'assistenza alberghiera da parte dei nuclei puteolani di  cui  al
presente elenco".
  Il medesimo sindaco di Pozzuoli comunica, altresi', alla prefettura
ed  ai  titolari  degli  alberghi   rispettivamente   interessati   i
nominativi  dei  nuclei  familiari non piu' in possesso dei requisiti
necessari per la fruizione dell'assistenza alberghiera, al fine della
immediata cessazione della medesima nei loro confronti.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 27 aprile 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO