Ulteriore proroga dei contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione. (Ordinanza n. 1453/FPC).(GU n.103 del 4-5-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 7 novembre 1983, n. 623, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1983, n. 748; Visto il decreto-legge 26 gennaio 1987, n. 8, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 marzo 1987, n. 120; Vista la propria ordinanza n. 1338/FPC del 15 gennaio 1988, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 18 del 23 gennaio 1988, con la quale sono stati prorogati, da ultimo, fino al 30 aprile 1988 i contratti di locazione relativi ai nuclei familiari sgomberati per effetto del bradisismo e che hanno trovato autonoma sistemazione; Vista la nota n. 541/BRA/GAB del 19 aprile 1986 con la quale il prefetto di Napoli esprime parere favorevole in merito alla ulteriore proroga fino al 30 giugno 1988 dei contratti sopra citati; Ravvisata, quindi, l'opportunita' di aderire alla predetta richiesta; Dispone: Articolo unico I contratti di locazione di cui alla ordinanza n. 1338/FPC del 15 gennaio 1988, citata nelle premesse, sono differiti al 30 giugno 1988, alle medesime condizioni economiche concordate a suo tempo tra i conduttori ed i proprietari. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 27 aprile 1988 Il Ministro: LATTANZIO