DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987 

  Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di
Milano.
(GU n.104 del 5-5-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato
con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280  e  modificato  con  regio
decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Milano, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appreso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art. 545 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi  all'istituzione della scuola di specializzazione in sintesi
chimica:
            Scuola di specializzazione in sintesi chimica
  Art.  546.  - E' istituita la scuola di specializzazione in sintesi
chimica presso l'Universita' di Milano.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di promuovere, attraverso gli studi e la
esecuzione di  programmi  di  ricerca  applicati,  la  formazione  di
specialisti   in   metodologie,   strategie  di  sintesi,  analisi  e
progettazione molecolare nell'area della chimica fine e secondaria.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in sintesi chimica.
  Art.  547.  -  La  scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di
corso prevede centocinquanta ore di insegnamento e  duecentocinquanta
ore  di  attivita'  pratiche  guidate.  In  base  alle  strutture  ed
attrezzature disponibili, la scuola  e'  in  grado  di  accettare  il
numero  massimo  di iscritti determinato in venti per ciascun anno di
corso, per un totale di quaranta specializzandi.
  Art. 548. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di
scienze  matematiche,  fisiche  e  naturali  e  di  farmacia   ed   i
dipartimenti  di  chimica  organica ed industriale (scienze), chimica
inorganica   e   metallorganica   (scienze),   chimica   fisica    ed
elettrochimica (scienze) e l'istituto di chimica organica (farmacia).
Nel manifesto annuale  degli  studi  viene  indicata  la  sede  della
direzione della scuola.
  Art. 549. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla
scuola laureati del corso di laurea in chimica, chimica  industriale,
chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria chimica e farmacia.
   Sono  altresi'  ammessi  al  concorso per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere,  che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 550. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   metodologie di sintesi I;
   metodologie di analisi e separazione;
   documentazione bibliografica e brevettuale;
   due  corsi  scelti  tra  quelli  attivati dalla scuola nell'ambito
dell'elenco sotto riportato.
  2› Anno:
   metodologie di sintesi II;
   progettazione di sintesi;
   sicurezza dei processi chimici e dell'ambiente di lavoro;
   due  corsi  scelti  tra  quelli  attivati dalla scuola nell'ambito
dell'elenco sotto riportato.
  Elenco dei corsi opzionali:
    1) applicazione di composti organometallici alla sintesi;
    2)  applicazione  di  metodi  teorici  allo  studio della sintesi
chimica;
    3) applicazioni di sistemi biologici alla sintesi organica;
    4) aspetti normativi ed organizzativi nell'industria chimica;
    5) chimica degli additivi e degli ausiliari;
    6) elementi di biochimica;
    7)  estrazione  e purificazione di sostanze naturali di interesse
industriale;
    8) impiego di composti eterociclici in sintesi organica;
    9)  meccanismi  di  reazione  in processi chimici e biochimici di
interesse industriale;
   10) preparazione, proprieta' ed usi di catalizzatori nella sintesi
chimica;
   11) processi fotochimici ed elettrochimici nella sintesi organica;
   12) processi unitari ed aspetti industriali della sintesi chimica;
   13)   relazioni  struttura  attivita'  in  composti  di  interesse
biologico;
   14) regio e stereoselettivita' nella sintesi;
   15) sintesi e proprieta' di biopolimeri;
   16) sintesi e proprieta' di polimeri per usi speciali;
   17) sintesi chimiche assistite da elaboratori elettronici;
   18) sintesi totale di molecole organiche complesse;
   19) tecniche di indagine strutturale di molecole organiche;
   20)  trattamento  e  riciclo  dei  residui  di  lavorazione  delle
industrie chimiche.
  Art.  551. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi
opzionali,  che  dovranno  costituire  orientamento all'interno della
specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che  sara'
svolta  sotto  la  guida  di un relatore nominato dal consiglio della
scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di  idonea  documentazione,  anche  l'attivita'  svolta  dallo
specializzando presso altre strutture  di  ricerca,  universitarie  e
non, sia italiane che straniere.
  Art.  552. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola,
puo' stabilire convenzioni con altre universita' per il funzionamento
della  scuola  stessa.  Analogamente,  l'Universita'  puo'  stabilire
convenzioni  con  enti  pubblici  e   privati,   con   finalita'   di
sovvenzionamento  e  di utilizzazione di strutture extrauniversitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai  sensi  del  decreto
del  Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto
del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1988
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 124