DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987
Modificazione allo statuto dell'Universita' degli studi di Milano.(GU n.104 del 5-5-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato con regio decreto 4 novembre 1926, n. 2280 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2233, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appreso: Articolo unico Dopo l'art. 545 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi all'istituzione della scuola di specializzazione in sintesi chimica: Scuola di specializzazione in sintesi chimica Art. 546. - E' istituita la scuola di specializzazione in sintesi chimica presso l'Universita' di Milano. La scuola ha lo scopo di promuovere, attraverso gli studi e la esecuzione di programmi di ricerca applicati, la formazione di specialisti in metodologie, strategie di sintesi, analisi e progettazione molecolare nell'area della chimica fine e secondaria. La scuola rilascia il titolo di specialista in sintesi chimica. Art. 547. - La scuola ha la durata di due anni. Ciascun anno di corso prevede centocinquanta ore di insegnamento e duecentocinquanta ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in venti per ciascun anno di corso, per un totale di quaranta specializzandi. Art. 548. - Concorrono al funzionamento della scuola le facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e di farmacia ed i dipartimenti di chimica organica ed industriale (scienze), chimica inorganica e metallorganica (scienze), chimica fisica ed elettrochimica (scienze) e l'istituto di chimica organica (farmacia). Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 549. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola laureati del corso di laurea in chimica, chimica industriale, chimica e tecnologia farmaceutiche, ingegneria chimica e farmacia. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere, che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 550. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: metodologie di sintesi I; metodologie di analisi e separazione; documentazione bibliografica e brevettuale; due corsi scelti tra quelli attivati dalla scuola nell'ambito dell'elenco sotto riportato. 2 Anno: metodologie di sintesi II; progettazione di sintesi; sicurezza dei processi chimici e dell'ambiente di lavoro; due corsi scelti tra quelli attivati dalla scuola nell'ambito dell'elenco sotto riportato. Elenco dei corsi opzionali: 1) applicazione di composti organometallici alla sintesi; 2) applicazione di metodi teorici allo studio della sintesi chimica; 3) applicazioni di sistemi biologici alla sintesi organica; 4) aspetti normativi ed organizzativi nell'industria chimica; 5) chimica degli additivi e degli ausiliari; 6) elementi di biochimica; 7) estrazione e purificazione di sostanze naturali di interesse industriale; 8) impiego di composti eterociclici in sintesi organica; 9) meccanismi di reazione in processi chimici e biochimici di interesse industriale; 10) preparazione, proprieta' ed usi di catalizzatori nella sintesi chimica; 11) processi fotochimici ed elettrochimici nella sintesi organica; 12) processi unitari ed aspetti industriali della sintesi chimica; 13) relazioni struttura attivita' in composti di interesse biologico; 14) regio e stereoselettivita' nella sintesi; 15) sintesi e proprieta' di biopolimeri; 16) sintesi e proprieta' di polimeri per usi speciali; 17) sintesi chimiche assistite da elaboratori elettronici; 18) sintesi totale di molecole organiche complesse; 19) tecniche di indagine strutturale di molecole organiche; 20) trattamento e riciclo dei residui di lavorazione delle industrie chimiche. Art. 551. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola la scelta dei corsi opzionali, che dovranno costituire orientamento all'interno della specializzazione e l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolta sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, anche l'attivita' svolta dallo specializzando presso altre strutture di ricerca, universitarie e non, sia italiane che straniere. Art. 552. - L'Universita', su proposta del consiglio della scuola, puo' stabilire convenzioni con altre universita' per il funzionamento della scuola stessa. Analogamente, l'Universita' puo' stabilire convenzioni con enti pubblici e privati, con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extrauniversitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1988 Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 124