MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 30 aprile 1988 

  Determinazione  del  tasso  da  assumere  come base per il
calcolo del contributo in conto  interessi  a  carico  dello
Stato   e   delle   regioni   sulle  operazioni  di  credito
turistico-alberghiero.
(GU n.105 del 6-5-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la
razionalizzazione e lo  sviluppo  della  ricettivita'  alberghiera  e
turistica;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 22 dicembre 1987, registrato alla
Corte dei conti il 26 gennaio 1988, registro n. 4 Tesoro,  foglio  n.
72,  pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.
31 dell'8 febbraio 1988, con il quale e' stato esteso il criterio  di
variazione  automatica del tasso di riferimento anche alle operazioni
di credito turistico-alberghiero effettuate con fondi non  rivenienti
dal  collocamento  di titoli obbligazionari ed e' stato stabilito che
detto tasso viene fissato  bimestralmente,  sulla  base  di  apposita
comunicazione   della   Banca  d'Italia,  in  relazione  ai  seguenti
parametri:
     a)  rendimento  medio  dei  BOT  a sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
  Visto  il  decreto  n.  1221 del 29 febbraio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 55 del 7 marzo  1988,
con  il  quale  il  tasso di riferimento per le operazioni di credito
turistico-alberghiero  effettuate  dalle  Casse  di   risparmio   con
provvista  non  riveniente  dal collocamento di titoli obbligazionari
per il bimestre marzo-aprile 1988 e' stato determinato  nella  misura
del 12,95 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per cento a titolo
di maggiorazione forfettaria;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione  prevista  dal  citato  decreto  ministeriale  del   22
dicembre  1987  per la determinazione del tasso di riferimento per il
bimestre maggio-giugno 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Ai  sensi e per gli effetti dell'art. 14 della legge 12 marzo 1968,
n. 326, nonche' dell'art. 109, comma 2, del  decreto  del  Presidente
della  Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, il tasso di riferimento per
le operazioni di credito turistico-alberghiero effettuate dalle Casse
di  risparmio con provvista non riveniente dal collocamento di titoli
obbligazionari per il  bimestre  maggio-giugno  1988  e'  determinato
nella  misura  del 12,95 per cento annuo posticipato, di cui 1,40 per
cento a titolo di maggiorazione forfettaria.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 aprile 1988
                                                   Il Ministro: AMATO