DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987 

  Modificazioni  allo statuto dell'Universita' cattolica del
Sacro Cuore di Milano.
(GU n.110 del 12-5-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto  lo  statuto  dell'Universita'  cattolica del Sacro Cuore di
Milano, approvato con regio  decreto  20  aprile  1939,  n.  1163,  e
modificato  con  regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive
modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  cattolica del Sacro Cuore di Milano,
approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente
modificato come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo  l'art.  94 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienze
giuridiche, bancarie e finanziarie:
           Scuola di specializzazione in scienze giuridiche
                        bancarie e finanziarie
  Art.  95.  -  E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro
Cuore di Milano la scuola di specializzazione in  scienze  giuridiche
bancarie  e  finanziarie, che conferisce il diploma di specialista in
scienze giuridiche bancarie e finanziarie.
  Art. 96. - La scuola ha sede presso le facolta' di giurisprudenza e
di economia e  commercio,  che  mettono  a  disposizione  le  proprie
strutture, anche per quanto concerne la sede della direzione.
  Art.  97.  -  La  scuola  ha  lo  scopo di promuovere la formazione
professionale nelle discipline giuridiche  di  interesse  bancario  e
finanziario.
  Art. 98. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile
di abbreviazioni.
  Art.  99.  -  Il numero degli iscritti e' di trenta per ogni anno e
complessivamente di novanta per l'intero corso di studi.
  Art.  100. - Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza,
in economia  e  commercio,  in  scienze  economiche  e  bancarie,  in
economia  aziendale  e  in scienze economiche e sociali, in possessso
del diploma  di  abilitazione  all'esercizio  professionale,  qualora
prescritto.
  Art. 101. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
 1› Anno:
   diritto bancario I;
   diritto cartolare;
   legislazione bancaria I;
   legislazione sulla borsa e sul risparmio;
   tecnica delle operazioni bancarie;
   tecnica delle operazioni di borsa.
 2› Anno:
   diritto bancario II;
   diritto del commercio internazionale;
   diritto delle assicurazioni;
   legislazione bancaria II;
   tecnica dei crediti speciali;
   tecnica del commercio internazionale.
 3› Anno:
   diritto della borsa;
   diritto penale bancario;
   diritto processuale civile bancario;
   diritto valutario;
   legislazione sui cambi.
  Di  dette  materie  sono afferenti alla facolta' di giurisprudenza:
diritto  cartolare,  diritto  bancario  II,  diritto  del   commercio
internazionale,  legislazione  bancaria, diritto della borsa, diritto
penale  bancario,  diritto  processuale  civile   bancario,   diritto
valutario,  legislazione  sui  cambi; sono afferenti alla facolta' di
economia e commercio le altre.
  Le materie di insegnamento fondamentali possono essere integrate di
anno in anno, su richiesta del  consiglio  della  scuola,  da  corsi,
conferenze  e  seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi
delle varie materie.
  Art.  102.  - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. L'insegnamento
ha  carattere  prevalentemente  seminariale   con   possibilita'   di
svolgimento  interdisciplinare.  Per  l'ammissione  all'esame annuale
ogni  iscritto  dovra'  aver  frequentato  almeno   trenta   ore   di
insegnamento per ciascuna materia.
  Al  termine di ciascun anno di corso - che puo' essere ripetuto una
sola volta -  ogni  iscritto  deve  sostenere  un  esame  individuale
davanti  ad  una commissione formata dal direttore della scuola e dai
docenti delle materie dell'anno.
  La  votazione  e'  in trentesimi. L'esito positivo del colloquio e'
condizione per l'accesso al successivo anno di corso.
  Art.  103.  - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il
corso di studio della scuola di specializzazione si conclude  con  un
esame  finale  consistente  nella  discussione  di  una dissertazione
scritta su una o piu' materie del corso.
  L'esito  positivo  della discussione della tesi, che sara' valutata
in settantesimi, da' diritto al diploma  di  specialista  in  scienze
giuridiche bancarie e finanziarie.
  La  commissione  per  il  rilascio del diploma e' composta di sette
docenti.
  Art.  104.  -  L'importo  delle  tasse  e  soprattasse dovute dagli
iscritti   alla   scuola   e'   quello   previsto    dallo    statuto
dell'Universita'    cattolica,    determinato    dal   consiglio   di
amministrazione  in  base  alle  vigenti  disposizioni  di  legge;  i
contributi   sono   stabiliti   anno   per   anno  dal  consiglio  di
amministrazione.
  Per  la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano
le norme  particolari  stabilite  dal  consiglio  di  amministrazione
dell'Universita'.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1988
Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 170