DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano.(GU n.110 del 12-5-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1163, e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 2030, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 94 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in scienze giuridiche, bancarie e finanziarie: Scuola di specializzazione in scienze giuridiche bancarie e finanziarie Art. 95. - E' istituita presso l'Universita' cattolica del Sacro Cuore di Milano la scuola di specializzazione in scienze giuridiche bancarie e finanziarie, che conferisce il diploma di specialista in scienze giuridiche bancarie e finanziarie. Art. 96. - La scuola ha sede presso le facolta' di giurisprudenza e di economia e commercio, che mettono a disposizione le proprie strutture, anche per quanto concerne la sede della direzione. Art. 97. - La scuola ha lo scopo di promuovere la formazione professionale nelle discipline giuridiche di interesse bancario e finanziario. Art. 98. - La durata del corso e' di tre anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Art. 99. - Il numero degli iscritti e' di trenta per ogni anno e complessivamente di novanta per l'intero corso di studi. Art. 100. - Alla scuola sono ammessi i laureati in giurisprudenza, in economia e commercio, in scienze economiche e bancarie, in economia aziendale e in scienze economiche e sociali, in possessso del diploma di abilitazione all'esercizio professionale, qualora prescritto. Art. 101. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: diritto bancario I; diritto cartolare; legislazione bancaria I; legislazione sulla borsa e sul risparmio; tecnica delle operazioni bancarie; tecnica delle operazioni di borsa. 2 Anno: diritto bancario II; diritto del commercio internazionale; diritto delle assicurazioni; legislazione bancaria II; tecnica dei crediti speciali; tecnica del commercio internazionale. 3 Anno: diritto della borsa; diritto penale bancario; diritto processuale civile bancario; diritto valutario; legislazione sui cambi. Di dette materie sono afferenti alla facolta' di giurisprudenza: diritto cartolare, diritto bancario II, diritto del commercio internazionale, legislazione bancaria, diritto della borsa, diritto penale bancario, diritto processuale civile bancario, diritto valutario, legislazione sui cambi; sono afferenti alla facolta' di economia e commercio le altre. Le materie di insegnamento fondamentali possono essere integrate di anno in anno, su richiesta del consiglio della scuola, da corsi, conferenze e seminari su argomenti specialistici tenuti da studiosi delle varie materie. Art. 102. - La frequenza ai corsi e' obbligatoria. L'insegnamento ha carattere prevalentemente seminariale con possibilita' di svolgimento interdisciplinare. Per l'ammissione all'esame annuale ogni iscritto dovra' aver frequentato almeno trenta ore di insegnamento per ciascuna materia. Al termine di ciascun anno di corso - che puo' essere ripetuto una sola volta - ogni iscritto deve sostenere un esame individuale davanti ad una commissione formata dal direttore della scuola e dai docenti delle materie dell'anno. La votazione e' in trentesimi. L'esito positivo del colloquio e' condizione per l'accesso al successivo anno di corso. Art. 103. - Superato l'esame teorico-pratico dell'ultimo anno, il corso di studio della scuola di specializzazione si conclude con un esame finale consistente nella discussione di una dissertazione scritta su una o piu' materie del corso. L'esito positivo della discussione della tesi, che sara' valutata in settantesimi, da' diritto al diploma di specialista in scienze giuridiche bancarie e finanziarie. La commissione per il rilascio del diploma e' composta di sette docenti. Art. 104. - L'importo delle tasse e soprattasse dovute dagli iscritti alla scuola e' quello previsto dallo statuto dell'Universita' cattolica, determinato dal consiglio di amministrazione in base alle vigenti disposizioni di legge; i contributi sono stabiliti anno per anno dal consiglio di amministrazione. Per la gestione dei fondi a disposizione della scuola si applicano le norme particolari stabilite dal consiglio di amministrazione dell'Universita'. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 13 aprile 1988 Registro n. 21 Istruzione, foglio n. 170