MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 4 maggio 1988 

  Ulteriore  proroga del termine relativo all'erogazione del
contributo per le sistemazioni autonome dei nuclei familiari
rimasti  senza  tetto  per effetto del terremoto del 7 ed 11
maggio 1984.  (Ordinanza n. 1457/FPC).
(GU n.108 del 10-5-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12  novembre 1982, n. 829 convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n. 206/FPC/ZA del 10 maggio 1984, n.
235/FPC/ZA del 5 giugno 1984 e n. 380/FPC/ZA  del  23  ottobre  1984,
pubblicate  rispettivamente  nella  Gazzetta  Ufficiale n. 136 del 18
maggio 1984, n. 165 del 16 giugno 1984 e n. 299 del 30 ottobre  1984,
concernenti  l'attribuzione  di  un  contributo  per  le sistemazioni
autonome dei nuclei familiari rimasti senza  tetto  per  effetto  del
terremoto  del  7-11 maggio 1984, prorogate, da ultimo, con ordinanza
n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988, pubblicata nella Gazzetta  Ufficiale
n. 36 del 13 febbraio 1988;
  Considerato  che  il  reinsediamento  della  popolazione  sistemata
precariamente non e' ancora completato, essendo tuttora  assoggettate
ad  interventi  di  riattazione  o  ricostruzione  talune  abitazioni
danneggiate dai movimenti sismici in argomento;
  Vista  la  nota  n.  68/207  P.C. del 29 marzo 1988 con la quale il
prefetto di L'Aquila segnala l'opportunita' di intervenire ancora con
misure  incentivanti  in  favore  dei  nuclei familiari rimasti senza
tetto e sistemati autonomamente, tuttora impossibilitati a  rientrare
nelle proprie abitazioni;
  Ravvisata l'opportunita' di aderire alla sopraenunciata richiesta;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Il  termine  dei  sei  mesi,  indicato  nell'art. 1 delle ordinanze
numeri  206/FPC/ZA,  235/FPC/ZA  e  380/FPC/ZA  citate  in  premessa,
prorogato  da  ultimo con l'ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988
e' ulteriormente prorogato per un periodo di tre mesi.
  Restano  ferme  le  limitazioni temporali previste al secondo comma
della sopra citata ordinanza n. 1355/FPC del 5 febbraio 1988.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 4 maggio 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO