DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Napoli.
(GU n.112 del 14-5-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato
con regio decreto 20 aprile 1939, n.  1162  e  modificato  con  regio
decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi  di Napoli, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  Dopo l'art. 1226 e con il conseguente spostamento della numerazione
degli articoli successivi sono aggiunti  i  seguenti  nuovi  articoli
relativi   alla  istituzione  della  scuola  di  specializzazione  in
applicazioni biotecnologiche.
                      Scuola di specializzazione
                   in applicazioni biotecnologiche
  Art.  1227.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
"applicazioni biotecnologiche" presso l'Universita' di Napoli.
  La  scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche
per  la  preparazione  di  specialisti   in   grado   di   facilitare
l'applicazione  delle  innovazioni  che le biotecnologie vanno sempre
piu' sviluppando nei diversi  settori  del  mondo  produttivo  e  dei
servizi.  Lo  specialista in applicazioni biotecnologiche costituira'
l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base  e  lo
specialista di processo.
  La  scuola  rilascia  il  titolo  di  specialista  in  applicazioni
biotecnologiche.
  Art.  1228.  - La scuola ha la durata di tre annni. Ciascun anno di
corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore  di  attivita'
pratiche guidate.
  In  base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola
e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in
quindici  per  ciascun  anno di corso per un totale di quarantacinque
specializzandi.
  Art.  1229.  -  Ai  sensi  della  normativa generale, concorrono al
funzionamento  della  scuola  la  facolta'  di  scienze  matematiche,
fisiche e naturali e i dipartimenti di chimica, di chimica organica e
biologica,  di  fisiologia  generale  ed  ambientale,  di   genetica,
biologia generale e molecolare e, di biologia vegetale.
  Nel  manifesto  annuale  degli  studi  viene indicata la sede della
direzione della Scuola.
  Art.  1230.  -  Sono  ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione
alla scuola i laureati dei  corsi  di  laurea  in:  chimica,  chimica
industriale,  chimica  e  tecnologie  farmaceutiche,  fisica, scienze
agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari.
  Sono  altresi'  ammessi  al  concorso  per l'ammissione alla scuola
coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito  presso
universita'  straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332
del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma
precedente.
  Art. 1231. - Le materie di insegnamento sono le seguenti:
  1› Anno:
   complementi di biologia e genetica molecolare;
   complementi di chimica biologica;
   complementi di microbiologia generale;
   complementi di chimica delle fermentazioni;
   complementi di chimica organica industriale;
   complementi di chimica fisica biologica;
   metodologie chimiche analitiche.
  2› Anno:
   complementi di genetica dei microrganismi;
   metodologie chimico fisiche,
ed  inoltre  cinque  insegnamenti attivati dal consiglio della scuola
fra i seguenti corsi:
   colture cellulari;
   complementi di biochimica industriale;
   complementi di microbiologia industriale;
   immunologia e immunochimica;
   sostanze naturali biologicamente attive;
   strumentazione di misura in biotecnologia;
   tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi;
   tecniche di manipolazioni genetiche;
   tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi;
   tecniche di sintesi di acidi, nucleici;
   tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici;
   tecniche per la determinazione di sequenze di proteine.
  3› Anno:
   aspetti legislativi delle biotecnologie;
   elementi  di  ingegneria biochimica, ed inoltre quattro (a scelta)
fra i seguenti corsi:
   applicazioni analitiche delle biotecnologie;
   applicazioni informatiche alle biotecnologie;
   biotecnologie della chimica fine;
   biotecnologie dell'industria farmaceutica;
   biotecnologia dell'industria sieroterapica;
   biotecnologie e depurazione ambientale;
   biotecnologie nei problemi energetici;
   catalisi in biotecnologia;
   complementi di biochimica della nutrizione;
   impianti industriali;
   ottimizzazione dell'espressione genica;
   principi e metodi di separazione;
   rischi biologici e loro stima;
   tecniche avanzate di purificazione;
   tecniche di ingegneria proteica;
   vettori di clonazione.
  Art. 1232. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi
dovranno  concordare  con  il  consiglio  della  scuola   l'attivita'
sperimentale  di  laboratorio  che  sara' svolto sotto la guida di un
relatore nominato dal consiglio della scuola.
  Ai  fini  della  frequenza  alle lezioni teoriche ed alle attivita'
pratiche il consiglio della scuola potra'  riconoscere  utile,  sulla
base   di   idonea   documentazione,   l'attivita',   attinente  alla
specializzazione, svolta  all'estero  in  laboratori  universitari  o
extra universitari.
  Art.  1233.  - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola
stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con  finalita'  di
sovvenzionamento  e di utilizzazione di strutture extra universitarie
per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai
sensi  del  decreto  del  Presidente  della Repubblica dell'11 luglio
1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica  10  marzo
1982, n. 162.
  Il  presente  decreto,  sara'  inviato  alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987
                               COSSIGA
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1988
Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 123