DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 30 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli.(GU n.112 del 14-5-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato con regio decreto 20 aprile 1939, n. 1162 e modificato con regio decreto 26 ottobre 1940, n. 1904, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Napoli, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico Dopo l'art. 1226 e con il conseguente spostamento della numerazione degli articoli successivi sono aggiunti i seguenti nuovi articoli relativi alla istituzione della scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche. Scuola di specializzazione in applicazioni biotecnologiche Art. 1227. - E' istituita la scuola di specializzazione in "applicazioni biotecnologiche" presso l'Universita' di Napoli. La scuola ha lo scopo di fornire le conoscenze teoriche e pratiche per la preparazione di specialisti in grado di facilitare l'applicazione delle innovazioni che le biotecnologie vanno sempre piu' sviluppando nei diversi settori del mondo produttivo e dei servizi. Lo specialista in applicazioni biotecnologiche costituira' l'anello di congiunzione tra il lavoro del ricercatore di base e lo specialista di processo. La scuola rilascia il titolo di specialista in applicazioni biotecnologiche. Art. 1228. - La scuola ha la durata di tre annni. Ciascun anno di corso prevede almeno 200 ore di insegnamento e 200 ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed alle attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in quindici per ciascun anno di corso per un totale di quarantacinque specializzandi. Art. 1229. - Ai sensi della normativa generale, concorrono al funzionamento della scuola la facolta' di scienze matematiche, fisiche e naturali e i dipartimenti di chimica, di chimica organica e biologica, di fisiologia generale ed ambientale, di genetica, biologia generale e molecolare e, di biologia vegetale. Nel manifesto annuale degli studi viene indicata la sede della direzione della Scuola. Art. 1230. - Sono ammessi al concorso per ottenere l'iscrizione alla scuola i laureati dei corsi di laurea in: chimica, chimica industriale, chimica e tecnologie farmaceutiche, fisica, scienze agrarie, scienze biologiche, scienze delle preparazioni alimentari. Sono altresi' ammessi al concorso per l'ammissione alla scuola coloro che siano in possesso del titolo di studio, conseguito presso universita' straniere e che sia equipollente, ai sensi dell'art. 332 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, a quelli richiesti nel comma precedente. Art. 1231. - Le materie di insegnamento sono le seguenti: 1 Anno: complementi di biologia e genetica molecolare; complementi di chimica biologica; complementi di microbiologia generale; complementi di chimica delle fermentazioni; complementi di chimica organica industriale; complementi di chimica fisica biologica; metodologie chimiche analitiche. 2 Anno: complementi di genetica dei microrganismi; metodologie chimico fisiche, ed inoltre cinque insegnamenti attivati dal consiglio della scuola fra i seguenti corsi: colture cellulari; complementi di biochimica industriale; complementi di microbiologia industriale; immunologia e immunochimica; sostanze naturali biologicamente attive; strumentazione di misura in biotecnologia; tecniche di immobilizzazione di cellule ed enzimi; tecniche di manipolazioni genetiche; tecniche di mutagenesi e miglioramento ceppi; tecniche di sintesi di acidi, nucleici; tecniche per la determinazione di sequenze di acidi nucleici; tecniche per la determinazione di sequenze di proteine. 3 Anno: aspetti legislativi delle biotecnologie; elementi di ingegneria biochimica, ed inoltre quattro (a scelta) fra i seguenti corsi: applicazioni analitiche delle biotecnologie; applicazioni informatiche alle biotecnologie; biotecnologie della chimica fine; biotecnologie dell'industria farmaceutica; biotecnologia dell'industria sieroterapica; biotecnologie e depurazione ambientale; biotecnologie nei problemi energetici; catalisi in biotecnologia; complementi di biochimica della nutrizione; impianti industriali; ottimizzazione dell'espressione genica; principi e metodi di separazione; rischi biologici e loro stima; tecniche avanzate di purificazione; tecniche di ingegneria proteica; vettori di clonazione. Art. 1232. - All'inizio di ciascun anno di corso gli specializzandi dovranno concordare con il consiglio della scuola l'attivita' sperimentale di laboratorio che sara' svolto sotto la guida di un relatore nominato dal consiglio della scuola. Ai fini della frequenza alle lezioni teoriche ed alle attivita' pratiche il consiglio della scuola potra' riconoscere utile, sulla base di idonea documentazione, l'attivita', attinente alla specializzazione, svolta all'estero in laboratori universitari o extra universitari. Art. 1233. - L'Universita' su proposta del consiglio della scuola stabilisce convenzioni con enti pubblici o privati con finalita' di sovvenzionamento e di utilizzazione di strutture extra universitarie per lo svolgimento delle attivita' didattiche degli specializzandi ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica dell'11 luglio 1980, n. 382 e del decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162. Il presente decreto, sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 30 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 2 aprile 1988 Registro n. 19 Istruzione, foglio n. 123