Ripianamento delle perdite di gestione delle miniere ai sensi dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.(GU n.113 del 16-5-1988)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE
PER IL COORDINAMENTO
DELLA POLITICA INDUSTRIALE
Vista la legge 6 ottobre 1982, n. 752, recante norme per
l'attuazione della politica mineraria;
Visto l'art. 15 della predetta legge che prevede il ripianamento
delle perdite di gestione di miniere che presentino particolari
requisiti di carattere economico e sociale;
Vista la legge 15 giugno 1984, n. 246, che modifica ed integra la
legge n. 752/1982;
Vista la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 che fissa al punto 7
gli indirizzi generali per il ripianamento delle perdite di gestione
di determinate miniere nel quadro delle esigenze generali di sviluppo
economico;
Vista la proposta del Ministro dell'industria, del commercio e
dell'artigianato, trasmessa in data 24 novembre 1987, con la quale,
su conforme parere del Consiglio superiore delle miniere espresso
nella seduta dell'11 settembre 1987, sono state indicate le miniere
ritenute ammissibili al contributo previsto dall'art. 15 della legge
n. 752/1982;
Visti i pareri favorevoli delle regioni interessate, ai sensi del
secondo comma dell'art. 15 della legge n. 752/1982;
Preso atto della notevole incidenza sul sistema nazionale di
approvvigionamento delle materie prime dei minerali prodotti dalle
miniere proposte per la concessione del contributo di cui al citato
art. 15;
Considerato che le perdite di gestione registrate negli anni 1986 e
1987 sono per la maggior parte imputabili alla continua diminuzione
dei prezzi internazionali delle materie prime, al contemporaneo calo
delle quotazioni del dollaro e alla pesante incidenza dei costi di
produzione conseguenti anche ai massicci interventi di
ristrutturazione e ammodernamento;
Riconosciuta l'esigenza, onde evitare le gravi implicazioni
socio-economiche che conseguirebbero alla loro chiusura, di sostenere
le attivita' minerarie in perdita, in attesa che la ricerca mineraria
di base cominci a fornire le prime valide indicazioni su eventuali
nuove possibilita' minerarie nel territorio nazionale;
Ritenuto di indicare i livelli produttivi di massima con
oscillazioni consentite del 20 per cento in piu' o in meno;
Ritenuto inoltre di determinare, in relazione alle previsioni
formulate riguardo alla gestione delle singole miniere e
all'ammontare delle risorse finanziarie disponibili, un livello
massimo della perdita annuale delle singole miniere;
Delibera:
Allo scopo di facilitare l'avvio delle linee di politica generale
stabilite nella delibera del CIPE in data 8 giugno 1983 e di
garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali
di rilevante interesse nazionale, si riconosce, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive
modificazioni ed integrazioni, il mantenimento in fase produttiva per
l'anno 1987 delle miniere sotto indicate:
----> Vedere Tabella a Pag. 26 della G.U. <----