COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE

DELIBERAZIONE 24 marzo 1988 

  Ripianamento  delle  perdite  di gestione delle miniere ai
sensi dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752.
(GU n.113 del 16-5-1988)

                    IL COMITATO INTERMINISTERIALE
                        PER IL COORDINAMENTO
                     DELLA POLITICA INDUSTRIALE
  Vista   la  legge  6  ottobre  1982,  n.  752,  recante  norme  per
l'attuazione della politica mineraria;
  Visto  l'art.  15  della predetta legge che prevede il ripianamento
delle  perdite  di  gestione  di  miniere  che presentino particolari
requisiti di carattere economico e sociale;
  Vista  la  legge 15 giugno 1984, n. 246, che modifica ed integra la
legge n. 752/1982;
  Vista  la delibera del CIPE dell'8 giugno 1983 che fissa al punto 7
gli  indirizzi generali per il ripianamento delle perdite di gestione
di determinate miniere nel quadro delle esigenze generali di sviluppo
economico;
  Vista  la  proposta  del  Ministro  dell'industria, del commercio e
dell'artigianato,  trasmessa  in data 24 novembre 1987, con la quale,
su  conforme  parere  del  Consiglio superiore delle miniere espresso
nella  seduta  dell'11 settembre 1987, sono state indicate le miniere
ritenute  ammissibili al contributo previsto dall'art. 15 della legge
n. 752/1982;
  Visti  i  pareri favorevoli delle regioni interessate, ai sensi del
secondo comma dell'art. 15 della legge n. 752/1982;
  Preso  atto  della  notevole  incidenza  sul  sistema  nazionale di
approvvigionamento  delle  materie  prime dei minerali prodotti dalle
miniere  proposte  per la concessione del contributo di cui al citato
art. 15;
  Considerato che le perdite di gestione registrate negli anni 1986 e
1987  sono  per la maggior parte imputabili alla continua diminuzione
dei  prezzi internazionali delle materie prime, al contemporaneo calo
delle  quotazioni  del  dollaro e alla pesante incidenza dei costi di
produzione    conseguenti    anche    ai   massicci   interventi   di
ristrutturazione e ammodernamento;
  Riconosciuta   l'esigenza,   onde  evitare  le  gravi  implicazioni
socio-economiche che conseguirebbero alla loro chiusura, di sostenere
le attivita' minerarie in perdita, in attesa che la ricerca mineraria
di  base  cominci  a fornire le prime valide indicazioni su eventuali
nuove possibilita' minerarie nel territorio nazionale;
  Ritenuto   di   indicare   i  livelli  produttivi  di  massima  con
oscillazioni consentite del 20 per cento in piu' o in meno;
  Ritenuto  inoltre  di  determinare,  in  relazione  alle previsioni
formulate   riguardo   alla   gestione   delle   singole   miniere  e
all'ammontare  delle  risorse  finanziarie  disponibili,  un  livello
massimo della perdita annuale delle singole miniere;
                              Delibera:
  Allo  scopo  di facilitare l'avvio delle linee di politica generale
stabilite  nella  delibera  del  CIPE  in  data  8  giugno  1983 e di
garantire l'approvvigionamento anche parziale delle sostanze minerali
di  rilevante  interesse  nazionale, si riconosce, ai sensi e per gli
effetti dell'art. 15 della legge 6 ottobre 1982, n. 752, e successive
modificazioni ed integrazioni, il mantenimento in fase produttiva per
l'anno 1987 delle miniere sotto indicate:


         ---->  Vedere Tabella a Pag. 26 della G.U.   <----