Approvazione di alcune tariffe di assicurazioni sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur vita, in Milano.(GU n.115 del 18-5-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 10 settembre 1987 della rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur vita, con sede in Milano, e la successiva modifica in data 17 dicembre 1987, intese ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla vita e delle relative condizioni speciali di polizza; Vista la nota in data 12 febbraio 1988 con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero del'industria, del commercio e dell'artigianato - Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla rappresentanza generale per l'Italia della Winterthur vita, con sede in Milano: tariffa n. 120, assicurazione mista a premio annuo costante. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 20 approvata con decreto ministeriale del 2 luglio 1979; condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 120 in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali del 26 settembre 1983 e 22 giugno 1984; tariffa n. 520, assicurazione mista a premio annuo rivalutabile. I tassi di premio adottati sono gli stessi della citata tariffa n. 20 approvata con decreto ministeriale del 2 luglio 1979; condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione annua del premio e della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 520; tariffa n. 121, assicurazione mista a premio unico. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 21 approvata con decreti ministeriali del 2 luglio 1979 e del 26 settembre 1983; condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 121 in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali del 2 luglio 1979, 26 settembre 1983 e 15 ottobre 1985; tariffa n. 129, assicurazione mista a premio annuo costante con triplicazione del capitale garantito in caso di morte. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 29 approvata con decreto ministeriale del 30 settembre 1980; condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 129 in sostituzione delle analoghe approvate con decreto ministeriale del 22 giugno 1984; tariffa n. 130, assicurazione a vita intera, a premi annui costanti temporanei. I tassi di premio adottati sono gli stessi dell'analoga tariffa n. 11 approvata con decreto ministeriale del 2 luglio 1979; condizioni speciali di polizza, comprensive della clausola di rivalutazione della prestazione garantita, della predetta tariffa n. 130 in sostituzione delle analoghe approvate con decreti ministeriali del 22 giugno 1984 e 15 ottobre 1985. Roma, addi' 7 aprile 1988 Il Ministro: BATTAGLIA