MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 19 aprile 1988 

  Modificazione  alla clausola di rivalutazione da applicare
ad alcune tariffe di  assicurazione  sulla  vita  del  fondo
"Vita  in"  attribuita  agli  assicurati,  presentata  dalla
S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, in Roma.
(GU n.117 del 20-5-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visti  i  decreti ministeriali 3 luglio 1985, n. 16211 e 3 dicembre
1985, n. 16446, con i quali sono state approvate  rispettivamente  le
condizioni   speciali  di  polizza,  comprensive  della  clausola  di
rivalutazione, da applicare alle tariffe n. C 2RC e n. C 2 RV,  e  le
condizioni   speciali  di  polizza,  comprensive  della  clausola  di
rivalutazione, da applicare alla tariffa  n.  C1R,  presentate  dalla
S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma;
  Vista la domanda in data 10 dicembre 1987, con la quale la predetta
S.p.a. Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, ha  chiesto
di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in
tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti  decreti
3 luglio 1985, n. 16211 e 3 dicembre 1985, n. 16446;
  Vista  la  lettera  n.  820789  del  22  febbraio 1988 con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi alla emanazione del provvedimento richiesto con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale  modifica  dei  decreti  ministeriali 3 luglio 1985, n.
16211 e 3 dicembre 1985, n. 16446, citati nelle premesse,  l'aliquota
minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto
A) della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite  nelle
tariffe  n.  C  2RC,  n.  C  2RV  e  n.  C 1R presentate dalla S.p.a.
Intercontinentale assicurazioni, con sede in Roma, e' elevata dal 70%
al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 aprile 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA