MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 19 maggio 1988 

  Autorizzazione  all'Istituto  federale  di credito agrario
per la Toscana ad estendere la propria competenza in materia
di credito agrario all'intero territorio nazionale.
(GU n.122 del 26-5-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1509, convertito,
con modificazioni, nella legge 5 luglio 1928, n. 1760,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  nonche'  il relativo regolamento di
esecuzione approvato con decreto  ministeriale  23  gennaio  1928,  e
successive  modificazioni  ed integrazioni, concernente l'ordinamento
del credito agrario;
  Vista  la  legge  6 ottobre 1986, n. 646, in virtu' della quale gli
istituti di cui all'art. 14 della citata legge n. 1760  e  gli  altri
istituti  e  sezioni  abilitati  all'esercizio del credito agrario di
miglioramento  possono  essere  autorizzati  ad  ampliare   la   loro
competenza  territoriale con decreto del Ministro del tesoro, sentito
il  Comitato  interministeriale  per  il  credito  ed  il  risparmio,
accertata  l'idoneita'  dell'Istituto a svolgere la propria attivita'
nel piu' vasto ambito territoriale;
  Visto  il  decreto ministeriale n. 442456/58 del 3 ottobre 1987 con
il quale sono  stati  determinati  i  criteri  e  le  condizioni  per
l'attuazione della provvidenza legislativa;
  Vista  l'istanza avanzata dall'Istituto federale di credito agrario
per la Toscana, diretta ad ottenere, ai sensi della citata  legge  n.
646/86, un ampliamento della propria zona di competenza territoriale;
  Accertata  l'idoneita'  dell'Istituto istante a svolgere le proprie
attivita' istituzionali nel piu' vasto ambito territoriale richiesto;
  Ritenuta l'urgenza ai sensi dell'art. 14 del regio decreto-legge 12
marzo 1936, n. 375;
                               Decreta:
  L'Istituto  federale  di  credito  agrario  per  la  Toscana, ferma
restando per il medesimo la competenza territoriale vigente alla data
del  presente decreto, e' autorizzato, ai sensi della legge 6 ottobre
1986, n. 646, ad estendere la propria attivita' all'intero territorio
nazionale  nel  limiti di un plafond rapportato al 10% degli impieghi
in essere nella zona di operativita' istituzionale.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 19 maggio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO