DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 23 ottobre 1987
Integrazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986 recante modificazioni al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo all'ordinamento dei livelli dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti.(GU n.125 del 30-5-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto l'art. 11, quarto comma, della legge 13 maggio 1983, n. 197, come modificato dall'art. 25, primo comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, il quale dispone che i livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, nonche' le relative dotazioni organiche, declaratorie delle funzioni, modalita' di accesso ed eventuali equipollenze con l'ordinamento statale, sono determinati con decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministero del tesoro, previa deliberazione del consiglio di amministrazione, sentita la commissione parlamentare di vigilanza; Visti i precedenti decreti presidenziali 4 agosto 1984 e 4 agosto 1986, concernenti i livelli funzionali e le qualifiche dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti, le relative dotazioni organiche e le equipollenze con l'ordinamento statale (pubblicati rispettivamente, nella Gazzetta Ufficiale n. 221 dell'11 agosto 1984 e n. 236 del 10 ottobre 1986, serie generale); Viste le deliberazioni del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti assunte alle date 18 giugno 1985, 28 ottobre 1986 e 1 luglio 1987, concernenti, fra l'altro, le declaratorie delle funzioni e le modalita' di accesso ai livelli dei dirigenti, funzionari ed impiegati della Cassa depositi e prestiti; Visto l'art. 25, secondo comma, del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, il quale dispone che, entro tre mesi dalla sua entrata in vigore dovra' essere effettuata l'integrazione del decreto presidenziale 4 agosto 1986 citato, sulla base delle sole proposte del consiglio di amministrazione della Cassa depositi e prestiti, nonche' delle delibere consiliari gia' adottate in merito; Ritenuta la necessita' di integrare i precedenti decreti presidenziali sulla base delle deliberazioni predette; Sulla proposta del Ministro del tesoro; Decreta: Articolo unico Il decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1986, concernente modifiche al decreto del Presidente della Repubblica 4 agosto 1984 relativo alla dotazione numerica e ai livelli funzionali del personale della Cassa depositi e prestiti, e' integrato dagli articoli seguenti: "Art. 3 (Funzioni dirigenziali). - Sono funzioni dirigenziali quelle richiedenti discrezionalita' di poteri, autonomia di iniziative e di decisione nell'ambito dei programmi e degli indirizzi stabiliti dall'amministrazione. Art. 4 (Funzioni di vice direttore generale). - Il vice direttore generale coadiuva il direttore generale nella sua attivita' e lo sostituisce a tutti gli effetti in caso di sua assenza o impedimento. Al vice direttore generale potranno essere attribuite dal consiglio di amministrazione anche le funzioni di capo dipartimento. Art. 5 (Funzioni di capo dipartimento). - Al capo dipartimento sono demandati la direzione ed il coordinamento di un'area dipartimentale. Art. 6 (Funzioni del capo servizio). - Ai capi servizio sono demandati la direzione ed il coordinamento di piu' unita' organiche fra loro omogenee. Ad essi possono anche essere attribuite funzioni ispettive o di preposizione ad unita' organiche di particolare rilevanza. Art. 7 (Funzioni di dirigente). - Al dirigente spettano la direzione ed il coordinamento dell'unita' organica cui lo stesso e' preposto. Ad esso possono essere affidati, anche collegialmente (staff), specifici incarichi operativi, di studio, di organizzazione o ispettivi. Art. 8 (Promozione a capo servizio). - La qualifica di capo servizio e' conferita dal consiglio di amministrazione a scelta fra i dirigenti con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 9 (Promozione a capo dipartimento). - La qualifica di capo dipartimento e' conferita dal consiglio di amministrazione a scelta fra i capi servizio con almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 10 (Nomina a vice direttore generale). - La nomina a vice direttore generale viene conferita dal consiglio di amministrazione, su proposta del direttore generale, al capo dipartimento, ovvero ad un capo servizio che abbia almeno tre anni di effettivo servizio nella qualifica. Art. 11 (Livelli funzionali e qualifiche dei funzionari e degli impiegati). - I funzionari e gli impiegati sono distinti rispettivamente in due ed in quattro livelli funzionali corrispondenti ad altrettante qualifiche, le cui attribuzioni sono stabilite secondo le seguenti declaratorie di funzioni: Livelli Declaratoria Qualifica - - - 6 Funzioni vicarie del dirigente in caso di assenza od impedimento. Funzioni di rappresentanza dell'istituto, di consulenza, di studio, di ricerca, in relazione agli specifici incarichi conferiti dall'amministrazione. Direzione di uffici sub-dirigenziali. Funzioni indicate nella declaratoria del 5 livello svolte con particolare grado di autonomia e responsabilita' Funzionario I 5 Attivita' professionali tecniche, amministrative o contabili di elevata rilevanza per responsabilita' e discrezionalita' operativa e decisionali in uno specifico settore e/o nell'ambito di unita' funzionali secondo le direttive dell'amministrazione e dei dirigenti. Funzioni che implicano coordinamento, controllo e verifica di unita' operative, attivita' di studio, di analisi, di elaborazione e promozione di piani e programmi. Funzioni di rappresentanza dell'Istituto in relazione agli specifici incarichi conferiti dall'amministrazione. Funzioni ed attivita' professionali di analisi (di sistema e di procedure) e di coordinamento di gruppi di analisi, di progettazione e di programmazione nei settori informatici. Responsabilita' per i risultati conseguiti Funzionario II 4 Funzioni con autonomia di merito nell'ambito delle istruzioni ricevute. Conoscenza notevole delle procedure amministrative tecniche e contabili, acquisita anche nella pratica di lavoro comportante un'autonoma valutazione di atti preliminari, istruttori complessi ed esecutivi degli atti tipici dell'Istituto. Responsabilita' operativa anche di gruppo in relazione alle istruzioni ricevute. Funzioni di analisi di programma, di programmazione e di gestione tecnica delle procedure nel settore operativo con responsabilita' tecnico-operativa nei settori informatici Impiegato di 1/A 3 Attivita' variabili e/o complesse per il perseguimento dei risultati con facolta' di decisione e di proposta nell'ambito di direttive generali. Capacita' professionale, preparazione teorica e conoscenze tecnico-pratiche acquisite anche con l'esperienza sugli aspetti specifici della materia trattata. Responsabilita' operativa per le attivita' svolte in relazione alle direttive generali ricevute. Funzioni di programmazione, di intervento tecnico-operativo comportanti responsabilita' anche decisionali in sede di coordinamento di gruppi di unita' ausiliarie nei settori informatici Impiegato di 1/B 2 Attivita' di carattere esecutivo nell'ambito di direttive permanenti o specifiche commissioni richiedenti conoscenze tecnico-pratiche. Responsabilita' per la corretta esecuzione del proprio lavoro. Funzioni operative relative ad unita' periferiche ed ausiliarie nei settori informatici Impiegato di II 1 Attivita' semplici il cui espletamento richiede preparazione e conoscenze elementari da acquisire nell'esercizio delle attivita' medesime Impiegato di III Art. 12 (Promozione al 4, 5 e 6 livello). - La promozione al 4 livello si consegue dopo otto anni di permanenza senza demerito nel 3 livello, ridotti a quattro per coloro che siano in possesso di diploma di laurea richiesto per l'accesso al 3 livello stesso ed e' conferita dal consiglio di amministrazione. La promozione al 5 livello e' conferita dal consiglio di amministrazione, entro il limite dei posti disponibili, mediante scrutinio "per merito comparativo", al quale sono ammessi i dipendenti di 4 livello con cinque anni di effettivo servizio nel livello. La promozione al 6 livello, entro il limite dei posti disponibili, e' conferita "per merito" dal consiglio di amministrazione, sulla base dei criteri fissati dallo stesso consiglio, ai funzionari del 5 livello con almeno cinque anni di effettivo servizio nel livello ovvero ai dipendenti provenienti dalla ex carriera direttiva delle amministrazioni dello Stato con almeno cinque anni di effettivo servizio in detta carriera. Art. 13 (Requisiti per l'accesso ai livelli). - L'accesso ai primi tre livelli dovra' avvenire mediante pubblico concorso, fatte salve le norme per l'assunzione delle categorie riservatarie. A detti concorsi potranno partecipare per il 3 livello coloro che siano in possesso di specifico diploma di scuola media superiore o di specifico diploma di laurea; per il 2 livello coloro che siano in possesso di diploma di scuola media inferiore e per il 1 livello coloro che abbiano completato la frequenza alla scuola dell'obbligo. L'accesso per concorso ai livelli superiori al terzo potra' avvenire, previa delibera del consiglio di amministrazione, soltanto per l'assunzione di tecnici. Art. 14 (Concorsi). - I concorsi di cui al precedente art. 13 sono banditi dal direttore generale della Cassa depositi e prestiti, su deliberazione del consiglio di amministrazione della Cassa stessa, e resi pubblici mediante inserzione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana, parte seconda. Nel bando dovranno essere indicati, di volta in volta, i titoli di studio o professionali, nonche' i particolari requisiti specificatamente richiesti per l'assunzione e per l'ammissione ai concorsi e le modalita' di esplicazione degli stessi. Il quaranta o il trenta per cento dei posti messi a concorso rispettivamente per il 2 e il 3 livello e' riservato ai dipendenti del livello immediatamente inferiore che abbiano uno dei seguenti requisiti: possesso del titolo di studio richiesto; otto anni di anzianita' maturati nel livello immediatamente inferiore a quello cui si concorre; cinque anni di anzianita' nel livello di cui al precedente punto e possesso del titolo di studio richiesto per il livello inferiore a quello cui si concorre". Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 23 ottobre 1987 COSSIGA AMATO, Ministro del tesoro Registrato alla Corte dei conti, addi' 10 maggio 1988 Registro n. 27 Tesoro, foglio n. 213