MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE

DECRETO 2 marzo 1988 

  Variazione  dell'aliquota  contributiva dovuta al Fondo di
previdenza per il personale di volo dipendente da aziende di
navigazione aerea.
(GU n.126 del 31-5-1988)

                        IL MINISTRO DEL LAVORO
                      E DELLA PREVIDENZA SOCIALE
                           DI CONCERTO CON
                      IL MINISTRO DEI TRASPORTI
                                  E
                        IL MINISTRO DEL TESORO
 
  Visti  gli  articoli  21  della legge 27 dicembre 1983, n. 730 e 24
della legge 28 febbraio 1986, n. 41, recanti  la  disciplina  per  la
perequazione  automatica  delle  pensioni dell'assicurazione generale
obbligatoria per l'invalidita',  la  vecchiaia  e  i  superstiti  dei
lavoratori   dipendenti,   delle  forme  di  previdenza  sostitutive,
esclusive ed esonerative della medesima;
  Visto  il decreto ministeriale 27 novembre 1987 (Gazzetta Ufficiale
n. 287 del 9 dicembre 1987), che,  in  applicazione  della  normativa
anzidetta,  gli  articoli  1  e 2 ha determinato, rispettivamente, la
misura percentuale di aumento per la  perequazione  automatica  delle
pensioni  relativa alla dinamica salariale, con decorrenza 1› gennaio
1988, che e' risultata uguale a zero,  e  i  valori  effettivi  delle
percentuali di variazione delle pensioni per l'anno 1987;
  Visto  l'art. 15 della legge 30 luglio 1973, n. 484, che stabilisce
che con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di
concerto  con  i  Ministri  dei  trasporti e del tesoro devono essere
indicati i  mezzi  con  i  quali  far  fronte  agli  oneri  derivanti
dall'adeguamento  periodico  delle  pensioni  erogate  dal  Fondo  di
previdenza  per  il  personale  di  volo  dipendente  da  aziende  di
navigazione aerea in relazione al sistema tecnico finanziario in base
al quale e' regolato il Fondo stesso;
  Considerato  che  l'onere  derivante  al  Fondo  volo dai conguagli
riferiti alle perequazioni per l'anno 1987, il cui valore capitale e'
stato  complessivamente  valutato in 6.226 milioni di lire, non trova
copertura  nelle  disponibilita'  della  gestione  a   motivo   della
permanenza  della  situazione deficitaria del Fondo, per cui si rende
necessario imporre una aliquota contributiva aggiuntiva:
  Considerato  altresi' che l'onere anzidetto puo' essere coperto, in
base  al  sistema  tecnico  finanziario  del   Fondo,   mediante   la
imposizione  di  una  aliquota contributiva aggiuntiva dello 0,38 per
cento per la durata di un quinquennio;
  Sentito  il  parere  del  comitato  di  vigilanza  del Fondo di cui
trattasi;
 
                               Decreta:
 
  A  decorrere  dal  primo  giorno  del  mese  successivo a quello di
pubblicazione  del  presente  decreto,  e  per  la   durata   di   un
quinquennio,  e'  dovuta  al  Fondo di previdenza per il personale di
volo  dipendente  da  aziende  di  navigazione  aerea  una   aliquota
contributiva aggiuntiva dello 0,38 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 2 marzo 1988
 
         p. Il Ministro del lavoro e della previdenza sociale
                                 FOTI
 
                      Il Ministro dei trasporti
                               MANNINO
 
                        Il Ministro del tesoro
                                AMATO