MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 23 maggio 1988 

  Integrazione  delle disposizioni dell'ordinanza n. 106/FPC
del 18 gennaio 1984, cosi' come modificata dall'ordinanza n.
288/FPC/ZA  del 17 luglio 1984, concernente la realizzazione
di un programma costruttivo nel comune di Monte di  Procida.
(Ordinanza n. 1469/FPC).
(GU n.125 del 30-5-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  l'ordinanza  n.  106/FPC  del 18 gennaio 1984 pubblicata nel
Bollettino ufficiale della regione Campania n.  11  del  20  febbraio
1984  con  cui  si  autorizzava, a carico del fondo per la protezione
civile, la spesa di lire 6 miliardi, per la  realizzazione  di  circa
cento  alloggi  in  localita' Cappella del comune di Monte di Procida
per far fronte alla emergenza derivata dagli sgomberi  di  fabbricati
pericolanti;
  Vista  l'ordinanza  n. 288/FPC/ZA del 17 luglio 1984 pubblicata nel
Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 del 27 agosto 1984,
con  cui si attribuiva al sindaco l'esecuzione della citata ordinanza
n. 106/FPC e si  riservava  al  dipartimento  delle  opere  pubbliche
d'emergenza l'approvazione del progetto, l'alta vigilanza e la nomina
dei collaudatori;
  Vista l'ordinanza n. 510/FPC/ZA del 19 marzo 1985, pubblicata nella
Gazzetta  Ufficiale  n.  79  del  2  aprile  1985  con  la  quale  le
disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137/FPC dell'8 marzo
1984, per la parte concernente la deroga alle norme che  regolano  le
espropriazioni  e  gli  strumenti  urbanistici,  sono estese anche al
programma costruttivo di cui all'ordinanza n. 106/FPC del 18  gennaio
1984;
  Visto il decreto del capo del servizio opere pubbliche n. 82 dell'8
gennaio 1987 con il quale e' stato approvato il progetto stralcio per
la  realizzazione  di  ottantadue  alloggi  in localita' Cappella del
comune di Monte di Procida;
  Vista la nota del sindaco del comune di Monte di Procida in data 12
ottobre 1987, n. 10008, con la  quale  e'  stato  richiesto,  per  la
corresponsione  delle  indennita'  spettanti ai proprietari dei suoli
occupati per la realizzazione del raccordo stradale facente parte del
progetto  per  la  realizzazione  di  ottantadue alloggi, il visto di
competenza in ordine alle indennita', prevedendo la maggiorazione del
70%, giusta art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
  Vista  la  citata  ordinanza  n.  510/FPC/ZA  del 19 marzo 1985 che
consente la realizzazione del citato programma costruttivo  anche  in
deroga  alle  norme  che  regolano  le espropriazioni e gli strumenti
urbanistici;
  Considerato   che  per  interventi  analoghi  realizzati  nell'area
flegrea ai proprietari dei suoli e' stata concessa  la  maggiorazione
di cui al citato art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219;
  Ravvisata   l'opportunita',   per   uniformita'  di  indirizzo,  di
accogliere la richiesta del comune di Monte di Procida;
  Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  Le  indennita'  dovute  agli  aventi  diritto  per  l'occupazione e
l'espropriazione delle aree occorrenti  all'esecuzione  del  raccordo
stradale   facente   parte  del  progetto  per  la  realizzazione  di
ottantadue alloggi in localita'  Cappella  del  comune  di  Monte  di
Procida  saranno  corrisposte  con  la maggiorazione del 70% prevista
dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 23 maggio 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO