Integrazione delle disposizioni dell'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984, cosi' come modificata dall'ordinanza n. 288/FPC/ZA del 17 luglio 1984, concernente la realizzazione di un programma costruttivo nel comune di Monte di Procida. (Ordinanza n. 1469/FPC).(GU n.125 del 30-5-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista l'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 11 del 20 febbraio 1984 con cui si autorizzava, a carico del fondo per la protezione civile, la spesa di lire 6 miliardi, per la realizzazione di circa cento alloggi in localita' Cappella del comune di Monte di Procida per far fronte alla emergenza derivata dagli sgomberi di fabbricati pericolanti; Vista l'ordinanza n. 288/FPC/ZA del 17 luglio 1984 pubblicata nel Bollettino ufficiale della regione Campania n. 48 del 27 agosto 1984, con cui si attribuiva al sindaco l'esecuzione della citata ordinanza n. 106/FPC e si riservava al dipartimento delle opere pubbliche d'emergenza l'approvazione del progetto, l'alta vigilanza e la nomina dei collaudatori; Vista l'ordinanza n. 510/FPC/ZA del 19 marzo 1985, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 79 del 2 aprile 1985 con la quale le disposizioni di cui all'art. 1 dell'ordinanza n. 137/FPC dell'8 marzo 1984, per la parte concernente la deroga alle norme che regolano le espropriazioni e gli strumenti urbanistici, sono estese anche al programma costruttivo di cui all'ordinanza n. 106/FPC del 18 gennaio 1984; Visto il decreto del capo del servizio opere pubbliche n. 82 dell'8 gennaio 1987 con il quale e' stato approvato il progetto stralcio per la realizzazione di ottantadue alloggi in localita' Cappella del comune di Monte di Procida; Vista la nota del sindaco del comune di Monte di Procida in data 12 ottobre 1987, n. 10008, con la quale e' stato richiesto, per la corresponsione delle indennita' spettanti ai proprietari dei suoli occupati per la realizzazione del raccordo stradale facente parte del progetto per la realizzazione di ottantadue alloggi, il visto di competenza in ordine alle indennita', prevedendo la maggiorazione del 70%, giusta art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Vista la citata ordinanza n. 510/FPC/ZA del 19 marzo 1985 che consente la realizzazione del citato programma costruttivo anche in deroga alle norme che regolano le espropriazioni e gli strumenti urbanistici; Considerato che per interventi analoghi realizzati nell'area flegrea ai proprietari dei suoli e' stata concessa la maggiorazione di cui al citato art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219; Ravvisata l'opportunita', per uniformita' di indirizzo, di accogliere la richiesta del comune di Monte di Procida; Avvalendosi dei poteri conferitigli, ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. Le indennita' dovute agli aventi diritto per l'occupazione e l'espropriazione delle aree occorrenti all'esecuzione del raccordo stradale facente parte del progetto per la realizzazione di ottantadue alloggi in localita' Cappella del comune di Monte di Procida saranno corrisposte con la maggiorazione del 70% prevista dall'art. 80 della legge 14 maggio 1981, n. 219. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 23 maggio 1988 Il Ministro: LATTANZIO