DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze.(GU n.133 del 8-6-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Veduto lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni; Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Veduto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Veduto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217; Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28; Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Vedute le proposte di modifiche dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592; Sentito il parere del consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Firenze, approvato e modificato con i decreti sopraindicati, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico L'art. 298 relativo alla scuola di specializzazione in tossicologia medica e' sostituito dai seguenti articoli con lo spostamento della numerazione degli articoli successivi: Scuola di specializzazione in tossicologia medica Art. 298. - E' istituita la scuola di specializzazione in tossicologia medica presso l'Universita' degli studi di Firenze. La scuola ha lo scopo di conferire ai laureati in medicina e chirurgia la necessaria preparazione per la conoscenza approfondita dei problemi tossicologici di interesse medico (tossicita' ambientale, tossicita' acuta e cronica dei medicamenti), e per la diagnosi e la terapia delle intossicazioni acute e croniche non professionali. La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica. Art. 299. - La scuola ha la durata di quattro anni. Ciascun anno di corso prevede 800 ore di insegnamento e di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in grado di accettare il numero massimo di iscritti determinato in dodici per ciascun anno di corso, per un totale di quarantotto specializzandi. Art. 300. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate dal consiglio della scuola provvede la facolta' di medicina e chirurgia. Art. 301. - Sono ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i laureati in medicina e chirurgia. Per l'iscrizione alla scuola e' richiesto il possesso del diploma di abilitazione all'esercizio della professione. Art. 302. - La scuola comprende quattro aree di insegnamento e tirocinio professionale: a) istituzioni di tossicologia; b) patologia tossicologica; c) clinica tossicologica; d) tossicodipendenze. Art. 303. - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e formativa professionale sono i seguenti: a) Istituzioni di tossicologia: tossicologia generale; tossicologia sperimentale con esercizi; chimica tossicologica con esercizi. b) Patologia tossicologica: tossicologia sistematica; cancerogenesi da agenti chimici; teratogenesi da agenti chimici; ecotossicologia. c) Clinica tossicologica: diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici; legislazione in campo tossicologico; tecniche di rianimazione in tossicologia; clinica e terapia delle malattie da agenti chimici. d) Tossicodipendenze: tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze; tossicologia clinica delle tossicodipendenze. Art. 304. - L'attivita' didattica comprende ogni anno 400 ore di didattica formale e di tirocinio professionale guidato. Essa e' organizzata in una attivita' didattica teorico-pratica comune per tutti gli studenti (400 ore come di seguito ripartite) ed in una attivita' didattica elettiva, prevalentemente di carattere tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento del curriculum corrispondente ad uno dei settori formativo-professionali (monte ore elettivo). La frequenza nelle diverse aree avviene pertanto come di seguito specificato: 1 Anno (istituzioni di tossicologia): tossicologia generale . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 tossicologia sperimentale con esercizi . . . . . . . . . " 200 chimica tossicologica con esercizi . . . . . . . . . . . " 100 monte ore elettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 --- Totale. . . ore 800 2 Anno (patologia tossicologica): tossicologia sistematica . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 cancerogenesi da agenti chimici . . . . . . . . . . . . " 100 teratogenesi da agenti chimici . . . . . . . . . . . . . " 100 ecotossicologia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 monte ore elettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 --- Totale. . . ore 800 3 Anno (clinica tossicologica): diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 100 legislazione in campo tossicologico . . . . . . . . . . " 100 tecniche di rianimazione in tossicologia . . . . . . . . " 100 clinica e terapia delle malattie da agenti chimici . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 100 monte ore elettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 --- Totale. . . ore 800 4 Anno (tossicodipendenze): tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze . . . . . . . . . . . . . . . . . ore 200 tossicologia clinica delle tossicodipendenze . . . . . . . . . . . . . . . . . " 200 monte ore elettivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . " 400 --- Totale. . . ore 800 Art. 305. - Durante i quattro anni di corso e' richiesta la frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori: servizio autonomo di tossicologia; ambulatorio di tossicologia. La frequenza nelle varie aree per complessive 800 ore annue, compreso il monte ore elettivo di 400 ore annue, avverra' secondo delibera del consiglio della scuola, tale da assicurare ad ogni specializzando un adeguato periodo di esperienza e di formazione professionale. Il consiglio della scuola ripartira' annualmente il monte ore elettivo. Il consiglio della scuola predispone apposito libretto di formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il controllo dell'attivita' svolta e dell'acquisizione dei progressi compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1988 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1988 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 25