DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 4 gennaio 1988 

  Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli studi di
Firenze.
(GU n.133 del 8-6-1988)

                    IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
  Veduto   lo   statuto  dell'Universita'  degli  studi  di  Firenze,
approvato con regio decreto 14 ottobre 1926, n. 2406 e modificato con
regio decreto 13 ottobre 1927, n. 2230, e successive modificazioni;
  Veduto  il  testo  unico  delle  leggi  sull'istruzione  superiore,
approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592;
  Veduto  il  regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito
nella legge 2 gennaio 1936, n. 73;
  Veduto  il  regio  decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive
modificazioni;
  Veduta la legge 22 maggio 1978, n. 217;
  Veduta la legge 21 febbraio 1980, n. 28;
  Veduto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n.
162;
  Vedute  le  proposte  di  modifiche  dello  statuto formulate dalle
autorita' accademiche dell'Universita' degli studi anzidetta;
  Riconosciuta  la  particolare  necessita'  di  approvare  le  nuove
modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui  all'ultimo
comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592;
  Sentito il parere del consiglio universitario nazionale;
  Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione;
                               Decreta:
  Lo  statuto  dell'Universita'  degli  studi di Firenze, approvato e
modificato con i decreti sopraindicati, e'  ulteriormente  modificato
come appresso:
                            Articolo unico
  L'art. 298 relativo alla scuola di specializzazione in tossicologia
medica e' sostituito dai seguenti articoli con lo  spostamento  della
numerazione degli articoli successivi:
          Scuola di specializzazione in tossicologia medica
  Art.   298.  -  E'  istituita  la  scuola  di  specializzazione  in
tossicologia medica presso l'Universita' degli studi di Firenze.
  La  scuola  ha  lo  scopo  di  conferire  ai laureati in medicina e
chirurgia la necessaria preparazione per la  conoscenza  approfondita
dei   problemi   tossicologici   di   interesse   medico  (tossicita'
ambientale, tossicita' acuta e cronica dei  medicamenti),  e  per  la
diagnosi  e  la  terapia  delle  intossicazioni  acute e croniche non
professionali.
  La scuola rilascia il titolo di specialista in tossicologia medica.
  Art. 299. - La scuola ha la durata di quattro anni.
  Ciascun  anno  di  corso  prevede  800  ore  di  insegnamento  e di
attivita' pratiche guidate.
  In base alle strutture ed attrezzature disponibili, la scuola e' in
grado di accettare il  numero  massimo  di  iscritti  determinato  in
dodici  per  ciascun  anno  di  corso,  per  un totale di quarantotto
specializzandi.
  Art. 300. - Per l'attuazione delle attivita' didattiche programmate
dal consiglio  della  scuola  provvede  la  facolta'  di  medicina  e
chirurgia.
  Art.  301.  -  Sono  ammessi alle prove per ottenere l'iscrizione i
laureati in medicina e chirurgia.
  Per  l'iscrizione  alla scuola e' richiesto il possesso del diploma
di abilitazione all'esercizio della professione.
  Art.  302.  -  La  scuola  comprende quattro aree di insegnamento e
tirocinio professionale:
    a) istituzioni di tossicologia;
    b) patologia tossicologica;
    c) clinica tossicologica;
    d) tossicodipendenze.
  Art.  303.  - Gli insegnamenti relativi a ciascuna area didattica e
formativa professionale sono i seguenti:
   a) Istituzioni di tossicologia:
   tossicologia generale;
   tossicologia sperimentale con esercizi;
   chimica tossicologica con esercizi.
   b) Patologia tossicologica:
   tossicologia sistematica;
   cancerogenesi da agenti chimici;
   teratogenesi da agenti chimici;
   ecotossicologia.
   c) Clinica tossicologica:
   diagnostica chimica delle malattie da agenti chimici;
   legislazione in campo tossicologico;
   tecniche di rianimazione in tossicologia;
   clinica e terapia delle malattie da agenti chimici.
  d) Tossicodipendenze:
   tossicologia sperimentale delle tossicodipendenze;
   tossicologia clinica delle tossicodipendenze.
  Art.  304.  -  L'attivita' didattica comprende ogni anno 400 ore di
didattica formale e  di  tirocinio  professionale  guidato.  Essa  e'
organizzata  in  una  attivita'  didattica teorico-pratica comune per
tutti gli studenti (400 ore come di  seguito  ripartite)  ed  in  una
attivita'    didattica   elettiva,   prevalentemente   di   carattere
tecnico-applicativo di ulteriori 400 ore, rivolta all'approfondimento
del     curriculum     corrispondente     ad    uno    dei    settori
formativo-professionali (monte ore elettivo).
  La  frequenza  nelle  diverse aree avviene pertanto come di seguito
specificato:
 
 1› Anno (istituzioni di tossicologia):
   tossicologia generale   . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   tossicologia sperimentale con esercizi  . . . . . . . . .   "  200
   chimica tossicologica con esercizi  . . . . . . . . . . .   "  100
   monte ore elettivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  400
                                                                  ---
                                                  Totale. . . ore 800
 
 2› Anno (patologia tossicologica):
   tossicologia sistematica  . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   cancerogenesi da agenti chimici   . . . . . . . . . . . .   "  100
   teratogenesi da agenti chimici  . . . . . . . . . . . . .   "  100
   ecotossicologia   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
   monte ore elettivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  400
                                                                  ---
                                                  Totale. . . ore 800
 
 3› Anno (clinica tossicologica):
   diagnostica chimica delle malattie
 da agenti chimici   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 100
   legislazione in campo tossicologico   . . . . . . . . . .   "  100
   tecniche di rianimazione in tossicologia  . . . . . . . .   "  100
   clinica e terapia delle malattie
 da agenti chimici   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  100
   monte ore elettivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  400
                                                                  ---
                                                  Totale. . . ore 800
 
 4› Anno (tossicodipendenze):
   tossicologia sperimentale
 delle tossicodipendenze   . . . . . . . . . . . . . . . . .  ore 200
   tossicologia clinica
 delle tossicodipendenze   . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  200
   monte ore elettivo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . .   "  400
                                                                  ---
                                                  Totale. . . ore 800
  Art.  305.  -  Durante  i  quattro  anni  di  corso e' richiesta la
frequenza nei seguenti reparti/divisioni/ambulatori/laboratori:
   servizio autonomo di tossicologia;
   ambulatorio di tossicologia.
  La  frequenza  nelle  varie  aree  per  complessive  800 ore annue,
compreso il monte ore elettivo di 400  ore  annue,  avverra'  secondo
delibera  del  consiglio  della  scuola,  tale  da assicurare ad ogni
specializzando un adeguato periodo  di  esperienza  e  di  formazione
professionale.  Il  consiglio  della scuola ripartira' annualmente il
monte ore elettivo.
  Il   consiglio   della   scuola  predispone  apposito  libretto  di
formazione che consenta allo specializzando ed al consiglio stesso il
controllo  dell'attivita'  svolta  e  dell'acquisizione dei progressi
compiuti, per sostenere gli esami annuali e finali.
  Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Dato a Roma, addi' 4 gennaio 1988
 
                               COSSIGA
 
                                  GALLONI, Ministro della pubblica
                                  istruzione
 Registrato alla Corte dei conti, addi' 30 aprile 1988
 Registro n. 25 Istruzione, foglio n. 25