Agevolazioni ad imprese industriali localizzate nelle aree meridionali ai sensi dell'art. 74 del testo unico delle leggi sul Mezzogiorno.(GU n.136 del 11-6-1988)
Il CIPI, con deliberazioni adottate nella seduta del 24 marzo 1988, ha ammesso alle agevolazioni finanziarie di cui all'art. 69 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 6 marzo 1978, n. 218, modificato dal decreto-legge 30 gennaio 1979, n. 23, convertito nella legge 29 marzo 1979, n. 91, i programmi di ammodernamento presentati dalle seguenti societa': 1) Snia fibre S.p.a. di Paliano (Frosinone): determinazione, nella misura di L. 1.658.520.000, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti superiori a 30 miliardi di lire e di quelli ammissibili. 2) Italtel Sit S.p.a. di L'Aquila: determinazione, nella misura di L. 803.940.000, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti superiori a 30 miliardi di lire e di quelli ammissibili. 3) Italtel telematica S.p.a. di S. Maria Capua Vetere (Caserta): determinazione, nella misura di L. 492.880.000, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti superiori a 30 miliardi di lire e di quelli ammissibili. 4) Aeritalia S.p.a. - Societa' aerospaziale italiana per azioni di Napoli-Capodichino: a) determinazione in L. 6.601.860.000, comprensive della maggiorazione settoriale di un quinto, riconosciuta sulla base del disposto di cui all'art. 69, comma 4, del testo unico n. 218/1978, ai sensi del punto 6, lettera u), della delibera CIPI del 16 luglio 1986, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti ammissibili e di quelli fissi preesistenti; b) determinazione in lire 11.452.000.000, di cui lire 3.272.000.000 per scorte di materie prime e semilavorati, del finanziamento a tasso agevolato riconoscibile ai sensi dell'art. 63 del testo unico n. 218/1978, come modificato dall'art. 9, commi 8 e 9, della legge n. 64/1986. 5) Rivestubi S.p.a. di Taranto: determinazione, nella misura di 3.414 milioni di lire, dell'importo del contributo in conto capitale, tenuto conto dell'ammontare degli investimenti fissi preesistenti relativi agli stabilimenti ubicati in Taranto del gruppo Finsider, considerati unitariamente ai sensi dell'art. 79 del testo unico n. 218/1978, e di quelli ammissibili.