Modificazione alla clausola di rivalutazione da applicare ad alcune tariffe di assicurazione sulla vita che prevede l'elevazione dal 70% al 75% dell'aliquota minima di retrocessione del fondo "Univita" attribuita agli assicurati, presentata dalla S.p.a. Universo vita, in Bologna.(GU n.140 del 16-6-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visto il decreto ministeriale del 22 dicembre 1984, n. 15958, con il quale sono state approvate alcune tariffe di assicurazione sulla vita e le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla S.p.a. Universo vita, con sede in Bologna; Vista la domanda in data 22 dicembre 1987 e la successiva modifica in data 18 febbraio 1988 con le quali la predetta S.p.a. Universo vita, con sede in Bologna, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con il predetto decreto del 22 dicembre 1984, n. 15958; Vista la lettera n. 821120 del 14 marzo 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica del decreto ministeriale del 22 dicembre 1984, n. 15958, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del rendimento finanziario previsto dal punto A della clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe: assicurazione mista a premio annuo costante; assicurazione mista a premio annuo rivalutabile; assicurazione mista a premio unico, presentate dalla S.p.a. Universo vita, con sede in Bologna, e' elevata dal 70% al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 giugno 1988 Il Ministro: BATTAGLIA