MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 giugno 1988 

  Modificazione  alla clausola di rivalutazione da applicare
ad alcune tariffe di assicurazione sulla  vita  che  prevede
l'elevazione   dal   70%  al  75%  dell'aliquota  minima  di
retrocessione   del   fondo   "Univita"   attribuita    agli
assicurati,   presentata  dalla  S.p.a.  Universo  vita,  in
Bologna.
(GU n.140 del 16-6-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto  il  decreto ministeriale del 22 dicembre 1984, n. 15958, con
il quale sono state approvate alcune tariffe di  assicurazione  sulla
vita  e  le relative condizioni speciali di polizza, presentate dalla
S.p.a. Universo vita, con sede in Bologna;
  Vista  la domanda in data 22 dicembre 1987 e la successiva modifica
in data 18 febbraio 1988 con le quali  la  predetta  S.p.a.  Universo
vita,  con  sede  in  Bologna,  ha  chiesto  di elevare l'aliquota di
rivalutazione delle prestazioni garantite in tariffe di assicurazione
sulla vita approvate con il predetto decreto del 22 dicembre 1984, n.
15958;
  Vista  la  lettera  n.  821120  del  14  marzo  1988,  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale modifica del decreto ministeriale del 22 dicembre 1984,
n. 15958, citato nelle premesse, l'aliquota minima  di  retrocessione
del  rendimento  finanziario  previsto  dal punto A della clausola di
rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe:
   assicurazione mista a premio annuo costante;
   assicurazione mista a premio annuo rivalutabile;
   assicurazione mista a premio unico,
presentate  dalla  S.p.a.  Universo  vita,  con  sede  in Bologna, e'
elevata dal 70% al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› giugno 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA