MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 1 giugno 1988 

  Modificazione  alle  condizioni  speciali  concernente  la
clausola di rivalutazione da applicare ad alcune tariffe  di
assicurazione sulla vita che prevede l'elevazione dal 70% al
75% dell'aliquota minima di retrocessione del fondo  "Vidor"
attribuita  agli  assicurati,  presentata  dalla S.p.a. Vita
domani, in Roma.
(GU n.140 del 16-6-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Visto il decreto ministeriale 4 luglio 1983, n. 15049, con il quale
sono state approvate le condizioni speciali  di  polizza  comprensive
della  clausola di rivalutazione, da applicare alle tariffe 22R, 3R e
72R, presentate dalla S.p.a. Vita domani, con sede in Roma;
  Vista  la domanda in data 10 novembre 1987 e la successiva modifica
in data 17 febbraio 1988 con la quale la predetta S.p.a. Vita domani,
con  sede  in Roma, ha chiesto di elevare l'aliquota di rivalutazione
delle prestazioni garantite in tariffe di  assicurazione  sulla  vita
approvate con il predetto decreto del 4 luglio 1983, n. 15049;
  Vista  la  lettera  n.  821121  del  14  marzo  1988,  con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  A  parziale  modifica  del  decreto  ministeriale 4 luglio 1983, n.
15049, citato nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione  del
rendimento finanziario previsto dal punto 1 delle condizioni speciali
concernente la clausola di rivalutazione delle prestazioni  garantite
nelle tariffe:
   n. 22R - assicurazione mista a premio annuo costante;
   n. 3R - assicurazione a vita intera a premi annui temporanei;
   n.  72R  -  assicurazione  di rendita vitalizia differita a premio
annuo costante,
presentate dalla S.p.a. Vita domani, con sede in Roma, e' elevata dal
70% al 75%.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 1› giugno 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA