Rideterminazione, per il secondo semestre 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di credito per le operazioni di credito fondiario-edilizio.(GU n.144 del 21-6-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia residenziale ed, in particolare, l'art. 26, riguardante il settore dell'edilizia rurale; Visti gli articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e successive modificazioni ed integrazioni, riguardanti, rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale convenzionata ed agevolata; Visto il decreto-legge 16 marzo 1973, n. 31, convertito, con modificazioni, nella legge 17 maggio 1973, n. 205, recante provvidenze a favore delle popolazioni colpite dal terremoto del novembre-dicembre 1972 dei comuni delle Marche, dell'Umbria, dell'Abruzzo e del Lazio, nonche' norme per accelerare l'opera di ricostruzione in Tuscania; Visto il decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179, recante norme per l'incentivazione dell'attivita' edilizia; Visto il decreto-legge 6 ottobre 1972, n. 552, convertito, con modificazioni, nella legge 2 dicembre 1972, n. 734, recante provvidenze a favore delle popolazioni dei comuni delle Marche colpite dal terremoto; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore di zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (proprieta' unita' immobiliare); Vista la legge del 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per la razionalizzazione e lo sviluppo della recettivita' alberghiera e turistica e l'art. 109, secondo comma, del decreto del Presidente della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616; Visti i decreti n. 707047 del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23 aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n. 162883 del 19 marzo 1977, n. 162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n. 187844 del 13 aprile 1977 e n. 541278 del 19 agosto 1980 come risultano modificati dai decreti ministeriali del 5 giugno 1981, dell'8 agosto 1986, del 23 e 29 dicembre 1986, recante norme per la determinazione del tasso di riferimento da applicare alle operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sopra; Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine, nella misura dello 0,25%; Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra menzionate e' stata determinata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,75 per cento; Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione; Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata commissione onnicomprensiva; Attesa la necessita' di rideterminare la misura della commissione onnicomprensiva; Decreta: La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, per il secondo semestre 1988, e' fissata nella misura dell'1,45 per cento. La commissione, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti condizionati stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 giugno 1988 Il Ministro: AMATO