MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988 

  Rideterminazione,  per  il  secondo  semestre  1988, della
commissione onnicomprensiva da riconoscersi agli istituti di
credito per le operazioni di credito fondiario-edilizio.
(GU n.144 del 21-6-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la legge 5 agosto 1978, n. 457, recante norme per l'edilizia
residenziale ed, in particolare, l'art. 26,  riguardante  il  settore
dell'edilizia rurale;
  Visti  gli  articoli 42 e 72 della legge 22 ottobre 1971, n. 865, e
successive    modificazioni     ed     integrazioni,     riguardanti,
rispettivamente, programmi e coordinamento dell'edilizia residenziale
convenzionata ed agevolata;
  Visto  il  decreto-legge  16  marzo  1973,  n.  31, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  17  maggio  1973,   n.   205,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  colpite dal terremoto del
novembre-dicembre  1972  dei  comuni   delle   Marche,   dell'Umbria,
dell'Abruzzo  e  del  Lazio,  nonche' norme per accelerare l'opera di
ricostruzione in Tuscania;
  Visto  il  decreto-legge 6 settembre 1965, n. 1022, convertito, con
modificazioni, nella legge 1 novembre 1965, n. 1179,  recante  norme
per l'incentivazione dell'attivita' edilizia;
  Visto  il  decreto-legge  6  ottobre  1972, n. 552, convertito, con
modificazioni,  nella  legge  2  dicembre  1972,  n.   734,   recante
provvidenze  a  favore  delle  popolazioni  dei  comuni  delle Marche
colpite dal terremoto;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
di  zone  sinistrate  dalla  catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(proprieta' unita' immobiliare);
  Vista  la  legge del 12 marzo 1968, n. 326, recante provvidenze per
la razionalizzazione e lo sviluppo della recettivita'  alberghiera  e
turistica  e  l'art.  109,  secondo comma, del decreto del Presidente
della Repubblica 14 luglio 1977, n. 616;
  Visti  i  decreti  n.  707047  del 14 luglio 1979, n. 162881 del 23
aprile 1977, n. 163195 del 12 aprile 1977, n.  162883  del  19  marzo
1977,  n.  162880 del 23 aprile 1977, n. 162882 del 19 marzo 1977, n.
187844 del 13 aprile 1977  e  n.  541278  del  19  agosto  1980  come
risultano  modificati  dai  decreti  ministeriali  del 5 giugno 1981,
dell'8 agosto 1986, del 23 e 29 dicembre 1986, recante norme  per  la
determinazione  del tasso di riferimento da applicare alle operazioni
di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative  di  cui
sopra;
  Vista  la  legge  13  maggio  1988,  n.  154,  di  conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale,  tra
l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  a  titolo  di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a
medio e lungo termine, nella misura dello 0,25%;
  Visto il decreto ministeriale del 10 dicembre 1987, con il quale la
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di  credito
per  gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste
dalle leggi sopra menzionate e' stata determinata, per  l'anno  1988,
nella misura dell'1,75 per cento;
  Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta
agli istituti finanziatori anche a compenso degli oneri fiscali dagli
stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione;
  Sentita  la  Banca  d'Italia  in  ordine  all'incidenza della nuova
aliquota   dell'imposta   sostitutiva   sulla   cennata   commissione
onnicomprensiva;
  Attesa  la  necessita' di rideterminare la misura della commissione
onnicomprensiva;
                               Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalle  leggi  citate  in  premessa, per il secondo semestre
1988, e' fissata nella misura dell'1,45 per cento.
  La  commissione,  come  sopra  rideterminata,  si applica alle sole
operazioni  di  finanziamento  relative  ai  contratti   condizionati
stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO