MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 15 giugno 1988 

  Rideterminazione,  per  il  secondo  semestre  1988, della
commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti  di
credito  per  gli  oneri relativi alle operazioni di credito
agevolato.
(GU n.144 del 21-6-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge  1  dicembre  1971, n. 1101, recante norme per la
ristrutturazione, riorganizzazione  e  conversione  dell'industria  e
dell'artigianato  tessili  e  l'art.  9 della legge 8 agosto 1972, n.
464, che estende anche alle imprese non  tessili  le  provvidenze  di
carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101;
  Vista  la  legge  4  giugno  1975,  n. 172, recante provvidenze per
l'editoria;
  Vista  la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le
operazioni  di  credito   agevolato   a   favore   delle   iniziative
commerciali;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976,
n. 902, recante  la  disciplina  del  credito  agevolato  al  settore
industriale  e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti
per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione,
la riconversione e lo sviluppo del settore;
  Vista  la  legge  4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata
dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze  a  favore
delle  zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963
(settore industriale);
  Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la
ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali;
  Visti  i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile
1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214 e del 19 marzo 1977, n.
199213,  modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonche'
il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla
Corte  dei  conti,  con i quali sono stati stabiliti i criteri per la
determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di  credito
agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sipra;
  Vista  la  legge  13  maggio  1988,  n.  154,  di  conversione, con
modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale,  tra
l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18
del decreto del Presidente della Repubblica  29  settembre  1973,  n.
601,  a  titolo  di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a
medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento;
  Visto  il  proprio  decreto  del  10 dicembre 1987, con il quale la
commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di  credito
per  gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste
dalle leggi sopra citate, e'  stata  determinata,  per  l'anno  1988,
nella misura dell'1,85 per cento;
  Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta
agli istituti finanziatori, anche  a  compenso  degli  oneri  fiscali
dagli stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione;
  Sentita  la  Banca  d'Italia  in  ordine  all'incidenza della nuova
aliquota   dell'imposta   sostitutiva   sulla   cennata   commissione
onnicomprensiva;
  Attesa  la  necessita' di rideterminare la misura della commissione
onnicomprensiva;
                               Decreta:
  La  commissione  onnicomprensiva,  da  riconoscere agli istituti di
credito per gli oneri connessi alle operazioni di  credito  agevolato
previste  dalle  leggi citate in premessa, e' fissata, per il periodo
1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,50 per cento.
  La  commissione,  come  sopra  rideterminata,  si applica alle sole
operazioni di finanziamento relative ai  contratti  stipulati  a  far
tempo dal 1 luglio 1988.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 15 giugno 1988
                                                   Il Ministro: AMATO