Rideterminazione, per il secondo semestre 1988, della commissione onnicomprensiva da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato.(GU n.144 del 21-6-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 1 dicembre 1971, n. 1101, recante norme per la ristrutturazione, riorganizzazione e conversione dell'industria e dell'artigianato tessili e l'art. 9 della legge 8 agosto 1972, n. 464, che estende anche alle imprese non tessili le provvidenze di carattere creditizio di cui alla medesima legge n. 1101; Vista la legge 4 giugno 1975, n. 172, recante provvidenze per l'editoria; Vista la legge 10 ottobre 1975, n. 517, recante provvidenze per le operazioni di credito agevolato a favore delle iniziative commerciali; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 9 novembre 1976, n. 902, recante la disciplina del credito agevolato al settore industriale e la legge 12 agosto 1977, n. 675, recante provvedimenti per il coordinamento della politica industriale, la ristrutturazione, la riconversione e lo sviluppo del settore; Vista la legge 4 novembre 1963, n. 1457, modificata ed integrata dalla legge 31 marzo 1964, n. 357, concernente provvidenze a favore delle zone sinistrate dalla catastrofe del Vajont del 9 ottobre 1963 (settore industriale); Vista la legge 22 marzo 1971, n. 184, concernente interventi per la ristrutturazione e la riconversione di imprese industriali; Visti i propri decreti del 31 marzo 1977, n. 199431, del 12 aprile 1977, n. 199549, del 19 marzo 1977, n. 199214 e del 19 marzo 1977, n. 199213, modificati con successivi decreti del 5 giugno 1981, nonche' il decreto dell'8 agosto 1986, n. 655954, debitamente registrati alla Corte dei conti, con i quali sono stati stabiliti i criteri per la determinazione del tasso di riferimento per le operazioni di credito agevolato previste dalle disposizioni legislative di cui sipra; Vista la legge 13 maggio 1988, n. 154, di conversione, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 1988, n. 70, la quale, tra l'altro, prevede l'unificazione delle aliquote stabilite dall'art. 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 601, a titolo di imposta sostitutiva sulle operazioni di credito a medio e lungo termine nella misura dello 0,25 per cento; Visto il proprio decreto del 10 dicembre 1987, con il quale la commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri relativi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi sopra citate, e' stata determinata, per l'anno 1988, nella misura dell'1,85 per cento; Considerato che detta commissione onnicomprensiva viene corrisposta agli istituti finanziatori, anche a compenso degli oneri fiscali dagli stessi sostenuti per l'attivita' di intermediazione; Sentita la Banca d'Italia in ordine all'incidenza della nuova aliquota dell'imposta sostitutiva sulla cennata commissione onnicomprensiva; Attesa la necessita' di rideterminare la misura della commissione onnicomprensiva; Decreta: La commissione onnicomprensiva, da riconoscere agli istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito agevolato previste dalle leggi citate in premessa, e' fissata, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988, nella misura dell'1,50 per cento. La commissione, come sopra rideterminata, si applica alle sole operazioni di finanziamento relative ai contratti stipulati a far tempo dal 1 luglio 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 giugno 1988 Il Ministro: AMATO