Autorizzazione a "La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.", in Genova, ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni.(GU n.145 del 22-6-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 10 giugno 1978, n. 295, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni private contro i danni e le successive disposizioni modificative e integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, recante norme sulla riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Visto il decreto ministeriale 26 novembre 1984 di ricognizione delle autorizzazioni all'esercizio dell'attivita' assicurativa rilasciate a "La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.", con sede in Genova; Vista l'istanza in data 23 ottobre 1987 de "La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.", con sede in Genova, intesa ad ottenere l'autorizzazione ad estendere l'esercizio dell'attivita' assicurativa in alcuni rami danni, nonche' le successive integrazioni all'istanza medesima; Vista la lettera in data 4 marzo 1988, n. 820969, con la quale l'ISVAP ha comunicato il proprio parere favorevole sulla domanda presentata dall'impresa anzidetta; Vista la relazione per la commissione consultiva per le assicurazioni private predisposta dall'ISVAP; Sentito il parere favorevole espresso dalla commissione consultiva per le assicurazioni private nella riunione dell'8 aprile 1988; Decreta: "La Difesa - Compagnia di assicurazioni S.p.a.", con sede in Genova, e' autorizzata ad estendere nel territorio della Repubblica l'esercizio delle assicurazioni nei rami "corpi di veicoli terrestri"; "corpi di veicoli marittimi, lacustri e fluviali"; "altri danni ai beni", con esclusione dei danni causati dalla grandine, dal gelo e dal furto; "perdite pecuniarie di vario genere", limitatamente alle altre perdite pecuniarie. La presente autorizzazione e' limitata all'ipotesi in cui i rischi compresi nei rami suddetti risultino in abbinamento ai rischi del ramo "tutela giudiziaria", gia' autorizzato. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 1 giugno 1988 Il Ministro: BATTAGLIA