MINISTERO DELL'INTERNO

DECRETO 20 giugno 1988 

  Integrazione  al  decreto  ministeriale  7  novembre  1986
riguardante  il  conferimento  della   qualifica   di   ente
ecclesiastico    civilmente   riconosciuto   a   settantasei
parrocchie e la perdita della personalita' giuridica  civile
da  parte  di  diciotto  chiese  parrocchiali,  tutte  della
diocesi di Sulmona-Valva.
(GU n.152 del 30-6-1988)

                       IL MINISTRO DELL'INTERNO
  Visto  il proprio decreto in data 7 novembre 1986, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale del 19 novembre 1986, con il quale:
   venne  conferita  la  qualifica  di  ente ecclesiastico civilmente
riconosciuto alle settantasei parrocchie costituite nella diocesi  di
Valva e Sulmona;
   vennero dichiarate estinte diciotto chiese parrocchiali;
   vennero  individuate la o le parrocchie che succedevano a ciascuna
chiesa parrocchiale;
  Visto  il  proprio decreto in data 1 dicembre 1986, pubblicato nel
supplemento straordinario alla Gazzetta Ufficiale del 27 gennaio 1987
con  il  quale  venne  conferita  la  qualifica di ente ecclesiastico
civilmente riconosciuto alla diocesi di Sulmona-Valva;
  Visto  il  provvedimento  con il quale il vescovo diocesano integra
l'elenco delle chiese parrocchiali estinte;
  Visti gli articoli 29 e 30 della legge 20 maggio 1985, n. 222;
                               Decreta:
  Nel  decreto  ministeriale  in  data  7 novembre 1986 richiamato in
premessa;
   l'inizio dell'art. 3 e' sostituito come segue:
  "Dalla  predetta  data  perdono la personalita' giuridica civile le
seguenti diciannove chiese parrocchiali";
   l'elenco di cui al citato art. 3 e' integrato come segue:
  "19.  Comune  di  Scontrone  (L'Aquila) - Chiesa parrocchiale di S.
Maria Assunta con sede in 67030 Scontrone";
   l'inizio dell'art. 4 e' sostituito come segue:
  "Alle  diciannove  chiese parrocchiali estinte di cui al precedente
art. 3 succedono in tutti i rapporti attivi e passivi:
   relativamente   alle   seguenti   cinque  chiese  parrocchiali  le
parrocchie, aventi diversa sede e diversa denominazione,  per  ognuna
indicate:";
   l'ultimo  periodo  del  citato  art.  4  e' sostituito come segue:
"relativamente alle  restanti  quattordici  chiese  parrocchiali,  le
parrocchie aventi la stessa sede e la stessa denominazione".
   Roma, addi' 20 giugno 1988
                                                    Il Ministro: GAVA