Corso legale delle monete d'argento da L. 500, da L. 200 e da L. 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Universita' di Bologna.(GU n.151 del 29-6-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto l'art. 1 della legge 24 dicembre 1951, n. 1405, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 100; Visto l'art. 1 della legge 21 novembre 1957, concernente la fabbricazione e l'emissione di monete d'argento da L. 500; Visto l'art. 5 della legge 3 maggio 1976, n. 325, concernente provvedimenti per l'incremento della produzione di monete metalliche, con il quale si autorizza la fabbricazione e l'emissione di monete metalliche da L. 200; Visto l'art. 1 della legge 18 marzo 1968, n. 309, che prevede la cessione di monete di speciale fabbricazione o scelta ad enti associazioni e privati italiani o stranieri; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 maggio 1988, registro n. 26 Tesoro, foglio n. 312, concernente l'emissione di monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Universita' di Bologna; Decreta: Le monete d'argento da L. 500, 200 e 100 celebrative del IX centenario della fondazione dell'Universita' di Bologna, aventi le caratteristiche di cui al decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 1988, indicato in premessa, avranno corso legale dal 1 settembre 1988. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 15 giugno 1988 Il Ministro: AMATO