Determinazione, per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988, del tasso massimo di interesse da applicarsi ai mutui stipulati dagli enti locali territoriali a tasso variabile.(GU n.155 del 4-7-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 1 luglio 1986, n. 318, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito, con modificazioni, nella legge 9 agosto 1986, n. 488; Visto il decreto-legge 31 agosto 1987, n. 359, recante provvedimenti urgenti per la finanza locale, convertito con modificazioni, nella legge 29 ottobre 1987, n. 440; Visto, in particolare, l'art. 9 dei suddetti decreti-legge, il quale al terzo comma, attribuisce al Ministro del tesoro il compito di determinare periodicamente, con proprio decreto, le condizioni massime o altre modalita' applicabili dagli istituti diversi dalla Cassa depositi e prestiti ai mutui da concedersi agli enti locali territoriali, al fine di ottenere una uniformita' di trattamento; Visti i decreti ministeriali del 27 settembre 1986 e del 17 novembre 1987, con i quali, in attuazione della sopramenzionata normativa, sono state determinate le condizioni e le modalita' da applicarsi ai mutui in discorso; Visto, in particolare, l'art. 3 dei citati decreti ministeriali, il quale, nello stabilire i criteri per la determinazione della misura medesima del tasso da applicarsi alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile, prevede che detto tasso, applicabile in misura semestrale equivalente, sara' rideterminato in via automatica ad ogni scadenza semestrale di rata in relazione all'andamento dei previsti parametri la cui variazione sara' resa nota con decreto del Ministro del tesoro; Visti, altresi', gli articoli 3 e 4 dei citati decreti i quali stabiliscono che al tasso di cui sopra va aggiunta un commissione onnicomprensiva, da riconoscersi agli intermediari a fronte degli oneri fiscali, delle commissioni di collocamento e del rischio assunto per le operazoni, pari a quella stabilita di anno in anno con decreto del Ministro del tesoro per le operazioni di credito fondiario ed edilizio; Visto il proprio decreto del 28 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1988, con cui e' stato fissato nella misura del 12,40%, il costo medio della provvista per il periodo 1 gennaio-30 giugno 1988; Visto il proprio decreto del 15 giugno 1988, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale - serie generale - della Repubblica italiana n. 144 del 21 giugno 1988, con il quale la commissione onnicomprensiva per le operazioni di credito fondiario ed edilizio e' stata fissata per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura dell'1,45%; Visto il telex con il quale la Banca d'Italia ha comunicato che la misura massima del tasso da applicarsi alle operazioni della specie e' pari all'11,45 per il semestre luglio-dicembre 1988; Ritenuta valida tale comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Per il periodo 1 luglio-31 dicembre 1988, la misura massima del tasso di interesse annuo posticipato applicabile alle operazioni di mutuo regolate a tasso variabile e' pari all'11,45%. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva per il secondo semestre dell'anno 1988 dell'1,45% il tasso di interesse annuo posticipato risulta fissato nella misura massima del 12,90%. Resta inteso che la suddetta misura della commissione onnicomprensiva rimane fissa per tutta la durata dell'operazione. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 28 giugno 1988 Il Ministro: AMATO