DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 22 ottobre 1987
Modificazioni allo statuto dell'Universita' degli Studi di Trieste.(GU n.167 del 18-7-1988)
IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visto lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 31 ottobre 1961, n. 1836, e successive modificazioni ed integrazioni; Visto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592; Visto il regio decreto-legge 20 giugno 1935, n. 1071, convertito nella legge 2 gennaio 1936, n. 73; Visto il regio decreto 30 settembre 1938, n. 1652, e successive modificazioni; Vista la legge 11 aprile 1953, n. 312; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 marzo 1982, n. 162; Viste le proposte di modifica dello statuto formulate dalle autorita' accademiche dell'Universita' anzidetta; Riconosciuta la particolare necessita' di approvare le nuove modifiche proposte, in deroga al termine triennale di cui all'ultimo comma dell'art. 17 del testo unico 31 agosto 1933, n. 1592, per i motivi esposti nelle deliberazioni degli organi accademici dell'Universita' degli studi di Trieste e convalidati dal Consiglio universitario nazionale nel suo parere; Udito il parere del Consiglio universitario nazionale; Sulla proposta del Ministro della pubblica istruzione; Decreta: Lo statuto dell'Universita' degli studi di Trieste, approvato e modificato con i decreti indicati nelle premesse, e' ulteriormente modificato come appresso: Articolo unico: Dopo l'art. 307, con il conseguente scorrimento della numerazione degli articoli successivi e' istituita la Scuola diretta ai fini speciali per operatori economici dei servizi turistici Art. 308. - La scuola ha lo scopo di fornire una cultura scientifica sui problemi economici del turismo, onde provvedere alla formazione professionale di quadri destinati al campo di attivita' private e pubbliche riguardanti l'organizzazione e la gestione dei servizi turistici. Art. 309. - La scuola ha la durata di due anni e non e' suscettibile di abbreviazioni. Ciascun anno prevede almeno quattrocento ore di insegnamento e quattrocento ore di attivita' pratiche guidate. In base alle strutture disponibili la scuola e' in grado di accettare un numero massimo di cinquanta iscritti per ciascun anno di corso, per un totale di cento studenti. Art. 310. - Concorrono alla costituzione della scuola la facolta' di economia e commercio, cui afferiscono gli insegnamenti e i dipartimenti di scienze economiche e statistiche, economia aziendale, economia e merceologia delle risorse naturali. Nel manifesto degli studi viene indicata la sede della direzione della scuola. Art. 311. - Gli insegnamenti impartiti, tutti annuali, sono i seguenti: 1 Anno: economia e politica del turismo; geografia del turismo; legislazione turistica italiana e comparata; psicologia del turismo; sociologia del turismo; storia del turismo; prima lingua straniera; seconda lingua straniera. 2 Anno: economia delle imprese turistiche; elementi di informatica; statistica del turismo; prima lingua straniera; seconda lingua straniera; un insegnamento opzionale; un insegnamento opzionale. Sono insegnamenti opzionali: amministrazione delle aziende autonome di soggiorno; analisi tipologica dei flussi turistici; analisi statistiche del turismo; contabilita' delle imprese turistiche; ecologia; economia dei trasporti e dell'intermediazione turistica; economia delle imprese di viaggio e turismo; economia e tecnica della pubblicita'; economia internazionale del turismo; economia regionale del turismo; gestione finanziaria e valutaria; impatto ambientale del turismo; marketing turistico; organizzazione del lavoro nelle imprese turistiche; ordinamenti turistici centrali e periferici; organizzazione del turismo sociale; pianificazione e organizzazione del territorio a fini turistici; programmazione e contratto nelle imprese turistiche; tecnica dei congressi e delle manifestazioni turistiche; tecnica economica delle imprese turistiche. Gli insegnamenti di base sono tutti propri della scuola; solo per le lingue straniere potranno essere seguiti il primo e il secondo corso degli insegnamenti impartiti dalla facolta', come pure per gli insegnamenti opzionali, ove siano impartiti. Art. 312. - L'attivita' pratica guidata comporta esercitazioni pratiche, visite e viaggi d'istruzione in Italia e all'estero. Art. 313. - Il tirocinio, che si svolge sotto la guida di un docente designato dal consiglio della scuola, consiste in attivita' di studio e ricerca presso enti ed imprese turistiche convenzionate ed ha la durata di almeno duecento ore. Art. 314. - La frequenza ai corsi al tirocinio pratico e' obbligatoria. Gli esami annuali ed il tirocinio si svolgono attraverso prove orali ed eventualmente scritte e/oz pratiche. Art. 315. - L'esame di diploma consiste nella discussione di una dissertazione scritta su un tema afferente uno degli insegnamenti in base o opzionali scelti dallo studente. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Dato a Roma, addi' 22 ottobre 1987 COSSIGA GALLONI, Ministro della pubblica istruzione Registrato alla Corte dei conti, addi' 23 giugno 1988 Registro n. 38 Istruzione, foglio n. 149