Tasso di riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio 1988 - 14 gennaio 1989, alle operazioni di credito all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.(GU n.164 del 14-7-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni ed integrazioni, recante disposizioni sull'assicurazione e sul finanziamento del credito all'esportazione e, in particolare, l'art. 18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita' e i tempi dell'intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro, sentito il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio; Visto il decreto in data 1 marzo 1988, registrato alla Corte dei conti il 7 aprile 1988, registro n. 21 Tesoro, foglion. 179, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90 del 18 aprile 1988, recante nuove regolamentazioni in materia di condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale nelle operazioni di credito inerenti alle esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento per i finanziamenti all'esportazione effettuati con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio e lungo termine a tasso variabile, nonche' con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi; Visto il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1 marzo 1988, con il quale si dispone la determinazione, con periodicita' semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media ponderata dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile e 31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne comunicazione al Ministero del tesoro almeno quindici giorni prima dell'inizio del periodo successivo; Visto il decreto in data 28 dicembre 1987, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio 1988 con il quale e' stato fissato nella misura dell'11,37 per cento il costo medio della provvista per il periodo 1 gennaio-14 luglio 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva stabilita con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986 in misura fino ad un massimo dell'1 per cento; Vista la lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in conformita' alle cennate disposizioni, che il costo medio della provvista, per il settore in questione, per il periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, e' pari al 12,19 per cento; Ritenuta valida la predetta comunicazione e dovendosi, quindi, provvedere in merito; Decreta: Il costo medio della provvista effettuata con emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio termine a tasso variabile, nonche' con emissioni di certificati di deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove mesi, per le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n. 227, per il periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, e' pari al 12,19 per cento. In conseguenza, tenuto conto della commissione onnicomprensiva da riconoscere in misura fino ad un massimo dell'1 per cento, per il periodo 15 luglio 198814 gennaio 1989, il tasso di riferimento delle suddette operazioni si ragguaglia, nella sua misura massima, al 13,19 per cento. Resta inteso che la suddetta misura della commissione fino ad un massimo dell'1 per cento rimane fissa per tutta la durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 8 luglio 1988 Il Ministro: AMATO