MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 8 luglio 1988 

  Tasso  di  riferimento da applicare, nel periodo 15 luglio
1988 - 14   gennaio   1989,   alle   operazioni   di    credito
all'esportazione effettuate con raccolta all'interno a tassi
variabili, ai sensi della legge 24 maggio 1977, n. 227.
(GU n.164 del 14-7-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  del credito all'esportazione e, in particolare, l'art.
18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita'  e
i  tempi  dell'intervento  del Mediocredito centrale nelle operazioni
predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  decreto in data 1› marzo 1988, registrato alla Corte dei
conti il  7  aprile  1988,  registro  n.  21  Tesoro,  foglion.  179,
pubblicato  nella  Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 90
del 18 aprile 1988, recante  nuove  regolamentazioni  in  materia  di
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle operazioni di credito inerenti alle  esportazioni  di  merci  e
servizi  e  all'esecuzione  di  lavori all'estero ed, in particolare,
l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso di riferimento  per
i   finanziamenti   all'esportazione   effettuati  con  emissioni  di
obbligazioni e certificati di deposito a  medio  e  lungo  termine  a
tasso  variabile,  nonche' con emissioni di certificati di deposito e
buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a  diciannove
mesi;
  Visto  il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1› marzo 1988,
con  il  quale  si  dispone  la  determinazione,   con   periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata  dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili
effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e  31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne
comunicazione al Ministero del tesoro almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio del periodo successivo;
  Visto  il  decreto  in  data  28  dicembre  1987,  pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 3 del 5 gennaio  1988
con  il  quale  e' stato fissato nella misura dell'11,37 per cento il
costo medio della provvista per il periodo 1› gennaio-14 luglio 1988,
ferma  restando  la  commissione  onnicomprensiva  stabilita  con  il
decreto ministeriale del 24 giugno 1986 in misura fino ad un  massimo
dell'1 per cento;
  Vista  la  lettera con la quale la Banca d'Italia ha comunicato, in
conformita' alle cennate  disposizioni,  che  il  costo  medio  della
provvista,  per  il  settore  in  questione, per il periodo 15 luglio
1988-14 gennaio 1989, e' pari al 12,19 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il   costo  medio  della  provvista  effettuata  con  emissioni  di
obbligazioni e certificati  di  deposito  a  medio  termine  a  tasso
variabile,  nonche'  con emissioni di certificati di deposito e buoni
fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore a diciannove  mesi,
per  le operazioni creditizie previste dalla legge 24 maggio 1977, n.
227, per il periodo 15 luglio 1988-14 gennaio 1989, e' pari al  12,19
per cento.
  In  conseguenza,  tenuto conto della commissione onnicomprensiva da
riconoscere in misura fino ad un massimo dell'1  per  cento,  per  il
periodo  15 luglio 198814 gennaio 1989, il tasso di riferimento delle
suddette operazioni si ragguaglia, nella sua misura massima, al 13,19
per cento.
  Resta  inteso  che  la suddetta misura della commissione fino ad un
massimo  dell'1  per  cento  rimane  fissa  per   tutta   la   durata
dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 8 luglio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO