MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

CIRCOLARE 30 giugno 1988, n. 135 

  Imbottigliamento - Disposizioni interpretative delle norme
vigenti relative all'imbottigliamento ed alla  presentazione
di bibite frizzanti.
(GU n.172 del 23-7-1988)
 
 Vigente al: 23-7-1988  
 

  1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio
1965,  n.  162,  prescrive  che  la  confezione  dei  recipienti  che
caratterizza  i  vini  spumanti e' vietata per i vini considerati non
spumanti nonche' per i mosti e le bevande considerate non spumanti ed
i mosti e le bevande di cui all'art. 72 dello stesso decreto.
  2. A seguito della procedura di infrazione ex art. 169 del trattato
di Roma contro la  Repubblica  federale  di  Germania,  la  Corte  di
giustizia,  con  sentenza  del  4 dicembre 1986 (causa n. 179/85), ha
sottolineato che una disposizione che vieti la commercializzazione di
bevande  frizzanti  o  fermentate  nel condizionamento nel quale tali
prodotti sono  tradizionalmente  fabbricati  e  commercializzati  nel
Paese  d'origine  e'  suscettibile  di  creare  ostacoli  agli scambi
infracomunitari  e  quindi  costituisce   una   misura   di   effetto
equivalente  ad  una  restrizione  quantitativa,  come  tale  vietata
dall'art. 30 del trattato.
  3. Ora, la Corte costituzionale, con la sentenza 19 aprile 1985, n.
113,  ha  affermato  il  principio  della  prevalenza   del   diritto
comunitario  rispetto  alle  disposizioni di diritto interno con esso
incompatibili anche con riferimento  alle  norme  del  trattato  ogni
qualvolta  queste,  siccome  interpretate  dalla  Corte di giustizia,
soddisfino al requisito dell'immediata applicabilita'. E  poiche'  la
Corte  di giustizia ha confermato nella sentenza di cui al precedente
punto 2  che  disposizioni  simili  a  quella  indicata,  applicabili
indistintamente   ai   prodotti   nazionali   ed  importati,  non  si
giustificano  neppure  con  la  necessita'  di  soddisfare   esigenze
imperative  di  tutela dei consumatori o di lealta' delle transazioni
commerciali,  si  deve  necessariamente  considerare  inoperante   la
disposizione  dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica
12 febbraio 1965, n. 162, in attesa del  riordino  legislativo  della
materia.
  4.  Le bibite frizzanti e/o fermentate diverse dai vini e dai mosti
possono essere, pertanto, confezionate  in  bottiglie  chiuse  da  un
tappo a fungo con gabbietta.
                                               Il Ministro: BATTAGLIA