Imbottigliamento - Disposizioni interpretative delle norme vigenti relative all'imbottigliamento ed alla presentazione di bibite frizzanti.(GU n.172 del 23-7-1988)
Vigente al: 23-7-1988
1. L'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, prescrive che la confezione dei recipienti che caratterizza i vini spumanti e' vietata per i vini considerati non spumanti nonche' per i mosti e le bevande considerate non spumanti ed i mosti e le bevande di cui all'art. 72 dello stesso decreto. 2. A seguito della procedura di infrazione ex art. 169 del trattato di Roma contro la Repubblica federale di Germania, la Corte di giustizia, con sentenza del 4 dicembre 1986 (causa n. 179/85), ha sottolineato che una disposizione che vieti la commercializzazione di bevande frizzanti o fermentate nel condizionamento nel quale tali prodotti sono tradizionalmente fabbricati e commercializzati nel Paese d'origine e' suscettibile di creare ostacoli agli scambi infracomunitari e quindi costituisce una misura di effetto equivalente ad una restrizione quantitativa, come tale vietata dall'art. 30 del trattato. 3. Ora, la Corte costituzionale, con la sentenza 19 aprile 1985, n. 113, ha affermato il principio della prevalenza del diritto comunitario rispetto alle disposizioni di diritto interno con esso incompatibili anche con riferimento alle norme del trattato ogni qualvolta queste, siccome interpretate dalla Corte di giustizia, soddisfino al requisito dell'immediata applicabilita'. E poiche' la Corte di giustizia ha confermato nella sentenza di cui al precedente punto 2 che disposizioni simili a quella indicata, applicabili indistintamente ai prodotti nazionali ed importati, non si giustificano neppure con la necessita' di soddisfare esigenze imperative di tutela dei consumatori o di lealta' delle transazioni commerciali, si deve necessariamente considerare inoperante la disposizione dell'art. 8 del decreto del Presidente della Repubblica 12 febbraio 1965, n. 162, in attesa del riordino legislativo della materia. 4. Le bibite frizzanti e/o fermentate diverse dai vini e dai mosti possono essere, pertanto, confezionate in bottiglie chiuse da un tappo a fungo con gabbietta. Il Ministro: BATTAGLIA