Provvedimenti concernenti il trattamento straordinario di integrazione salariale(GU n.174 del 26-7-1988)
Con decreto ministeriale 3 giugno 1988 la corresponsione del trattamento straordinario di integrazione salariale, disposta in favore dei lavoratori dipendenti dalla S.r.l. Edimond e' prolungata al 28 giugno 1987. Si applicano ai lavoratori le agevolazioni di cui all'art. 21, quinto comma, lettere a) e b), della legge 12 agosto 1977, n. 675. L'Istituto nazionale di previdenza dei giornalisti italiani e l'Istituto nazionale della previdenza sociale sono autorizzati a provvedere al pagamento diretto del trattamento di integrazione salariale ai lavoratori interessati, previa acquisizione di dichiarazioni di responsabilita' da parte dei lavoratori stessi attestanti la non prestazione di attivita' lavorative nei periodi sopra indicati. Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore di ventinove operai dipendenti dalla S.p.a. Lamp, con sede in Pavia, occupati presso lo stabilimento di Pavia, per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 8 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, primo e secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito con modificazioni nella legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dall'11 aprile 1988 al 9 aprile 1989. Con decreto ministeriale 16 giugno 1988 in favore di trentacinque unita' (operai e intermedi) dipendenti dalla S.p.a. Italcementi, occupati presso lo stabilimento di Senigallia (Ancona), per i quali e' stato stipulato un contratto collettivo aziendale che ha stabilito una riduzione dell'orario di lavoro da 40 a 32 ore settimanali, e' disposta la corresponsione del trattamento di integrazione salariale di cui all'art. 1, secondo comma, del decreto-legge 30 ottobre 1984, n. 726, convertito, con modificazioni, nelle legge 19 dicembre 1984, n. 863, per il periodo dal 2 dicembre 1987 al 27 novembre 1988.