MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 21 marzo 1988 

  Criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva
dovuta dalle imprese assicuratrici in relazione alla  durata
del  ritardo  nel  versamento  del  contributo  dovuto  alle
gestioni previdenziali ed assistenziali  successivamente  al
termine stabilito.
(GU n.173 del 25-7-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
                           DI CONCERTO CON
                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della
responsabilita' civile derivante dalla  circolazione  dei  veicoli  a
motore e dei natanti, e le successive modificazioni e integrazioni;
  Vista  la  legge  7  agosto 1982, n. 526, concernente provvedimenti
urgenti per lo sviluppo dell'economia;
  Visto  il  decreto-legge  2  dicembre 1985, n. 688, convertito, con
modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986,  n.  11,  recante  misure
urgenti  in  materia  previdenziale,  di tesoreria e di servizi delle
ragionerie provinciali dello Stato;
  Visto  in  particolare  l'art. 1 della citata legge n. 11 del 1986,
concernente i criteri per la determinazione  delle  somme  aggiuntive
dovute  dai soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e dei
premi   dovuti   alle   gestioni   previdenziali   ed   assistenziali
successivamente al termine stabilito;
  Considerato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della
ripetuta legge n. 11 del 1986 si applicano alle imprese assicuratrici
nel  caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8
della gia' menzionata legge n. 526 del 1982;
  Ritenuta,  pertanto,  la  necessita'  di  determinare i criteri per
l'applicazione graduale della somma aggiuntiva dovuta  dalle  imprese
assicuratrici in relazione alla durata del ritardo nel versamento del
contributo predetto;
                               Decreta:
                            Articolo unico
  I  soggetti  che  provvedono  al  pagamento del contributo previsto
dall'art. 8 della legge 7 agosto 1982,  n.  526,  successivamente  al
termine  stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva:
    a) pari al 25% del contributo dovuto se il versamento avviene nei
trenta giorni successivi al termine stabilito;
    b)  pari  al 50% del contributo dovuto per il trentunesimo giorno
di ritardo, aumentato dello 0,86% per ogni giorno successivo  e  fino
al sessantesimo giorno;
    c)  pari  al 75% del contributo dovuto, aumentato dello 0,83% per
ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno  e  fino  al
novantesimo giorno;
    d)  pari al 100% del contributo dovuto, aumentato dello 0,55% per
ogni giorno di ritardo successivo al novantesimo  giorno  e  fino  al
duecentosettantesimo giorno.
  Il  presente  decreto  sara'  trasmesso alla Corte dei conti per la
registrazione e  sara'  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 21 marzo 1988
                                    Il Ministro dell'industria
                                  del commercio e dell'artigianato
                                             BATTAGLIA
Il Ministro del tesoro
       AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1988
Registro n. 9 Industria, foglio n. 124