Criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva dovuta dalle imprese assicuratrici in relazione alla durata del ritardo nel versamento del contributo dovuto alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito.(GU n.173 del 25-7-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO Vista la legge 24 dicembre 1969, n. 990, sull'assicurazione della responsabilita' civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, e le successive modificazioni e integrazioni; Vista la legge 7 agosto 1982, n. 526, concernente provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia; Visto il decreto-legge 2 dicembre 1985, n. 688, convertito, con modificazioni, nella legge 31 gennaio 1986, n. 11, recante misure urgenti in materia previdenziale, di tesoreria e di servizi delle ragionerie provinciali dello Stato; Visto in particolare l'art. 1 della citata legge n. 11 del 1986, concernente i criteri per la determinazione delle somme aggiuntive dovute dai soggetti che provvedono al pagamento dei contributi e dei premi dovuti alle gestioni previdenziali ed assistenziali successivamente al termine stabilito; Considerato che le disposizioni di cui al comma 1 dell'art. 1 della ripetuta legge n. 11 del 1986 si applicano alle imprese assicuratrici nel caso di ritardato versamento del contributo previsto dall'art. 8 della gia' menzionata legge n. 526 del 1982; Ritenuta, pertanto, la necessita' di determinare i criteri per l'applicazione graduale della somma aggiuntiva dovuta dalle imprese assicuratrici in relazione alla durata del ritardo nel versamento del contributo predetto; Decreta: Articolo unico I soggetti che provvedono al pagamento del contributo previsto dall'art. 8 della legge 7 agosto 1982, n. 526, successivamente al termine stabilito sono tenuti al versamento di una somma aggiuntiva: a) pari al 25% del contributo dovuto se il versamento avviene nei trenta giorni successivi al termine stabilito; b) pari al 50% del contributo dovuto per il trentunesimo giorno di ritardo, aumentato dello 0,86% per ogni giorno successivo e fino al sessantesimo giorno; c) pari al 75% del contributo dovuto, aumentato dello 0,83% per ogni giorno di ritardo successivo al sessantesimo giorno e fino al novantesimo giorno; d) pari al 100% del contributo dovuto, aumentato dello 0,55% per ogni giorno di ritardo successivo al novantesimo giorno e fino al duecentosettantesimo giorno. Il presente decreto sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione e sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 21 marzo 1988 Il Ministro dell'industria del commercio e dell'artigianato BATTAGLIA Il Ministro del tesoro AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 16 giugno 1988 Registro n. 9 Industria, foglio n. 124