Modificazione all'ordinanza n. 1478/FPC del 7 giugno 1988 al fine di contribuire al superamento dell'emergenza idrica nella regione Puglia. (Ordinanza n. 1510/FPC).(GU n.174 del 26-7-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 10 luglio 1982, n. 428, convertito, con modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547; Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Vista la propria ordinanza n. 775/FPC/ZA del 15 luglio 1986 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 1986 con la quale si disponeva un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno 1986 per l'esecuzione di opere necessarie all'incremento di portata di 1 mc/sec. dell'acquedotto del Sinni; Vista la propria ordinanza n. 986/FPC/ZA del 20 maggio 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987 con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1987 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui all'ordinanza n. 775/FPC/ZA citata; Vista la propria ordinanza n. 1478/FPC del 7 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1988 con la quale si disponeva un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno 1988 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui alle ordinanze n. 775/FPC/ZA e n. 986/FPC/ZA, citate; Vista la nota n. 3914/1 del 27 giugno 1988 dell'Ente irrigazione Puglia e Lucania con la quale si chiede di innalzare a 9,5 mc/sec. la portata dell'acquedotto del Sinni per incrementare la dotazione dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, senza ulteriore aumento di spesa; Ravvisata la necessita' di aderire alla richiesta al fine di contribuire al superamento della emergenza per carenza di acque per uso idropotabile della regione Puglia; Avvalendosi dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria norma; Dispone: Art. 1. E' affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione delle ulteriori opere, necessarie ad incrementare la portata dell'acquedotto Sinni fino a 9,5 mc/sec. destinando il supero di portata di 1,5 mc/sec. all'Ente autonomo acquedotto pugliese, con derivazione in localita' Parco Marchese. Per tali opere non e' previsto incremento della spesa prevista nell'ordinanza n. 1478/FPC. Rimane in vigore quanto disposto agli articoli 2, 3 e 4 dell'ordinanza n. 1478/FPC. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 20 luglio 1988 Il Ministro: LATTANZIO