MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 20 luglio 1988 

  Modificazione  all'ordinanza n. 1478/FPC del 7 giugno 1988
al fine di contribuire al superamento dell'emergenza  idrica
nella regione Puglia. (Ordinanza n. 1510/FPC).
(GU n.174 del 26-7-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  10  luglio  1982, n. 428, convertito, con
modificazioni, dalla legge 12 agosto 1982, n. 547;
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  775/FPC/ZA  del  15  luglio 1986
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 172 del 26 luglio 1986 con  la
quale  si  disponeva  un finanziamento di lire 320 milioni per l'anno
1986 per l'esecuzione di opere necessarie all'incremento  di  portata
di 1 mc/sec. dell'acquedotto del Sinni;
  Vista  la  propria  ordinanza  n.  986/FPC/ZA  del  20 maggio 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 127 del 3 giugno 1987  con  la
quale  si  disponeva  un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno
1987 per l'esecuzione delle  medesime  opere  e  regolazioni  di  cui
all'ordinanza n. 775/FPC/ZA citata;
  Vista   la  propria  ordinanza  n.  1478/FPC  del  7  giugno  1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 142 del 18 giugno 1988 con  la
quale  si  disponeva  un finanziamento di lire 600 milioni per l'anno
1988 per l'esecuzione delle medesime opere e regolazioni di cui  alle
ordinanze n. 775/FPC/ZA e n. 986/FPC/ZA, citate;
  Vista  la  nota  n. 3914/1 del 27 giugno 1988 dell'Ente irrigazione
Puglia e Lucania con la quale si chiede di innalzare a 9,5 mc/sec. la
portata  dell'acquedotto  del  Sinni  per  incrementare  la dotazione
dell'Ente autonomo acquedotto pugliese, senza  ulteriore  aumento  di
spesa;
  Ravvisata  la  necessita'  di  aderire  alla  richiesta  al fine di
contribuire al superamento della emergenza per carenza di  acque  per
uso idropotabile della regione Puglia;
  Avvalendosi  dei poteri conferitigli ed in deroga ad ogni contraria
norma;
                               Dispone:
                               Art. 1.
  E'  affidata all'Ente irrigazione Puglia e Lucania la realizzazione
delle  ulteriori  opere,  necessarie  ad  incrementare   la   portata
dell'acquedotto  Sinni  fino  a  9,5  mc/sec. destinando il supero di
portata di 1,5 mc/sec. all'Ente  autonomo  acquedotto  pugliese,  con
derivazione in localita' Parco Marchese.
  Per  tali  opere  non  e'  previsto incremento della spesa prevista
nell'ordinanza n. 1478/FPC.
  Rimane   in   vigore  quanto  disposto  agli  articoli  2,  3  e  4
dell'ordinanza n. 1478/FPC.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 20 luglio 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO