MINISTERO DELL'INTERNO

CIRCOLARE 25 luglio 1988, n. 20 

  Decreto ministeriale 3 giugno 1988, n. 205 - Trasferimento
ai comuni della competenza al rilascio delle attestazioni di
esenzione,  per motivi di reddito, dalla partecipazione alla
spesa sanitaria.
(GU n.180 del 2-8-1988)
 
 Vigente al: 2-8-1988  
 

                                   A tutte le amministrazioni
                                  comunali
                                  Ai prefetti della Repubblica
                                  Ai  commissari  del  Governo  nelle
                                  province  autonome  di   Trento   e
                                  Bolzano
                                  Al presidente della giunta
                                  regionale della Valle d'Aosta
                                     e, per conoscenza
                                  Al   Ministero   della   sanita'  -
                                  Direzione      generale       della
                                  programmazione sanitaria
                                  Al  Ministero  del  lavoro  e della
                                  previdenza  sociale   -   Direzione
                                  generale della previdenza
                                  Al Ministero del tesoro -
                                  Ragioneria generale dello Stato
                                  Al Ministero del bilancio e della
                                  programmazione economica
                                  Al commissario dello Stato nella
                                  regione Sicilia
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Sardegna
                                  Al rappresentante del Governo nella
                                  regione Friuli-Venezia Giulia
                                  Ai commissari del Governo nelle
                                  regioni a statuto ordinario
                                  Al  presidente della commissione di
                                  coordinamento nella Valle d'Aosta
 
 (Paragrafo) 1. - Premessa.
  L'art.  19,  comma  18,  della  legge  11  marzo 1988, n. 67, legge
finanziaria 1988, ha trasferito ai comuni competenti  per  territorio
gli  adempimenti,  gia'  di competenza delle unita' sanitarie locali,
connessi con la ricezione delle dichiarazioni  di  cui  all'art.  23,
comma  1,  della  legge  28  febbraio  1986, n. 41, ed il conseguente
rilascio della attestazione comprovante  il  diritto  alla  esenzione
dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria  per  motivi di reddito
(cosiddetta esenzione dal ticket sanitario).
  Inoltre   la   norma   citata   ha  disposto  che,  per  l'uniforme
applicazione delle disposizioni stesse, le  caratteristiche  tecniche
del  modulo  da  utilizzare per le attestazioni e le modalita' per il
relativo  rilascio  fossero  fissate   con   decreto   del   Ministro
dell'interno  di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e
della previdenza sociale.
 E'  stato  pertanto  emanato  da  questo  Ministero, di concerto con
quelli della sanita' e del lavoro  e  della  previdenza  sociale,  il
decreto  ministeriale  n.  205  del  3  giugno  1988  con il quale si
approvano  i  modelli  per  la  richiesta  della  esenzione   e   per
l'attestazione  del  diritto stesso. Il decreto ed i relativi modelli
sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del  17  giugno
1988.
 
(Paragrafo)  2.  -  Istruzioni  per  la  compilazione  del  modulo di
richiesta di esenzione  dalla  partecipazione  alla  spesa  sanitaria
(mod. A).
 Per  ottenere  il  rilascio  del tesserino di esenzione (mod. B) gli
interessati devono compilare e consegnare al comune di  residenza  il
modulo A. Lo stesso e' composto di due facciate: sulla prima facciata
i richiedenti sono tenuti ad indicare i  dati  richiesti  avvalendosi
delle istruzioni contenute nella seconda facciata.
  In  particolare,  il  richiedente dopo aver compilato i propri dati
anagrafici barra il primo od il secondo quadratino rispettivamente se
la richiesta e' per il proprio nucleo familiare o solo per se stesso.
Di seguito, nel secondo caso, viene  compilato  solo  la  prima  riga
(dichiarante);  diversamente  tante  righe  quante  sono  le  persone
componenti il nucleo familiare. A tal proposito, secondo  l'art.  23,
comma  1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il nucleo familiare e'
formato dal soggetto  interessato,  dal  coniuge  non  legalmente  ed
effettivamente separato, dai figli ed equiparati minori di eta' e dei
soggetti a carico aventi  diritto  agli  assegni  familiari  o  altro
trattamento   di   famiglia   comunque   denominato   anche   se  non
effettivamente corrisposti.
  Riguardo  l'indicazione del codice fiscale si fa presente che ne e'
consentita l'omissione qualora qualcuno dei soggetti richiedenti  non
ne  sia  in possesso per mancanza di redditi. Il reddito percepito da
indicare e' quello dell'anno precedente e  va  considerato  al  lordo
degli  oneri  deducibili  e  delle  detrazioni di imposta. In caso di
presenza nel nucleo familiare di un ultrasessantacinquenne il diritto
alla  maggiorazione  del  20%  del  limite  di reddito va evidenziata
barrando l'apposita casella posta in basso a destra.
  Per  quanto  concerne  i redditi che concorrono alla determinazione
del limite massimo oltre il quale non si ha diritto alla  esecuzione,
questo  Ministero,  tenuto  conto delle circolari del Ministero della
sanita' del 20 maggio 1987,  n.  100/SCP/0.10/3641  e  del  Ministero
delle  finanze  n.  23,  del  20 giugno 1986, precisa che le pensioni
erogate ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai superstiti di  caduti
in  guerra  nonche'  le rendite I.N.A.I.L. debbono essere escluse dal
computo. Debbono invece essere  incluse  le  rendite  infortunistiche
I.N.A.I.L.  (es.:  indennita'  giornaliera corrisposta per inabilita'
temporanea)  perche'  tali  rendite,  come  precisato  dallo   stesso
Ministero  delle finanze con la cennata circolare del 20 giugno 1986,
solo ai fini tributari non debbono essere considerate redditi.
  La  firma  del  richiedente  ed  eventualmente quella dei familiari
richiedenti, se maggiorenni, non sono soggette  ad  autenticazione  e
pertanto  si  raccomanda  ai funzionari preposti alla ricezione delle
istanze di voler  procedere  alla  identificazione  del  dichiarante,
tramite documento di riconoscimento.
  Nella  seconda  facciata  del modulo A, sono raccolte le istruzioni
per la compilazione del modulo stesso.  Avendo  il  modulo  validita'
ultrannuale  non  sono  state  indicate le soglie di reddito oltre le
quali si perde il diritto alla esenzione in quanto come gia' indicato
dall'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le stesse
sono aggiornate in base al tasso di inflazione programmato  anno  per
anno.
  Per  il  1988,  comunque,  i  limiti  di  reddito da indicare nelle
istruzioni del modello a cura del comune interessato, considerato  il
tasso  di  inflazione  programmato  nella percentuale prevista per il
1987 del 4%, sono rispettivamente:
   per nuclei familiari di una persona: L. 5.579.000;
   per nuclei familiari di due persone: L. 9.261.000;
   per nuclei familiari di tre persone: L. 11.906.000;
   per nuclei familiari di quattro persone: L. 14.221.000;
   per nuclei familiari di cinque persone: L. 16.536.000;
   per nuclei familiari di sei persone: L. 18.741.000;
   per nuclei familiari di sette o piu' persone: L. 20.946.000.
  In  presenza  di  uno  o  piu'  ultrasessantacinquenni  le fasce di
reddito sono elevate a:
   per nuclei familiari di una persona: L. 7.579.000;
   per nuclei familiari di due persone: L. 11.261.000;
   per nuclei familiari di tre persone: L. 14.288.000;
   per nuclei familiari di quattro persone: L. 17.066.000;
   per nuclei familiari di cinque persone: L. 19.844.000;
   per nuclei familiari di sei persone: L. 22.489.000;
   per nuclei familiari di sette o piu' persone: L. 25.135.000.
  A  quest'ultimo  riguardo si precisa che l'elevazione dei limiti di
reddito del 20%, con  un  minimo  di  due  milioni,  per  i  soggetti
ultrasessantacinquenni  cosi'  come  previsto  dall'art.  28,  quarto
comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, deve essere applicata una
sola volta anche se nel nucleo figurano piu' ultrasessantacinquenni e
gli eventuali effetti riflettono l'intero nucleo familiare.
 
(Paragrafo)  3.  -  Istruzioni per la compilazione ed il rilascio del
tesserino di esenzione (mod. B).
  Acquisita  la  domanda  dell'interessato,  i  comuni  provvedono  a
compilare in tre esemplari il tesserino di  esenzione  dal  pagamento
del   ticket,  avvalendosi  delle  notizie  contenute  nella  domanda
consegnata, attribuendo inoltre una numerazione in  successione  alle
autorizzazioni  stesse.  Alla  numerazione e' anteposto il codice del
comune che  e'  lo  stesso  codice  attribuito  per  i  trasferimenti
erariali  dal  Ministero  dell'interno.  Questa numerazione viene poi
trascritta a  cura  dell'ufficio  rilasciante  nell'apposita  casella
prevista nel modello di richiesta di rilascio del tesserino. Inoltre,
dopo il codice sanitario va riportato il  codice  fiscale.  Parimenti
dopo  il  cognome  e  nome  dei  familiari  a carico, e' indicato, se
diverso  da  quello  del  richiedente,  l'indirizzo,  il  comune   di
residenza,  l'unita'  sanitaria  di appartenenza e comunque il codice
sanitario e quello fiscale.
  Il tesserino ha validita' dal giorno del rilascio fino al 30 giugno
dell'anno successivo. La validita' e'  prorogabile  per  i  due  anni
successivi,  con l'apposizione del timbro di rinnovo. Per ottenere il
rinnovo, sempreche' continuino a sussistere  i  requisiti  soggettivi
che  danno diritto alla esenzione, l'interessato e' tenuto a produrre
una nuova domanda allegando il tesserino gia' rilasciato.
  Il tesserino di esenzione - modulo B - e' predisposto per un nucleo
familiare composto di sette persone. Se dovesse presentarsi  il  caso
di   un   nucleo   familiare   composto  da  piu'  di  sette  persone
l'indicazione delle stesse continua su un secondo foglio identico  al
primo  che  deve riportare lo stesso numero. In questo caso il numero
del primo foglio e' seguito dalla numerazione /1 mentre il secondo da
quella /2. Trattasi infatti di due fogli dello stesso tesserino.
  Una  copia  del  tesserino e' consegnata al richiedente. L'avvenuto
rilascio del tesserino di esenzione va inoltre comunicato  all'unita'
sanitaria  locale  di  appartenenza  mediante  invio di una copia del
tesserino stesso.  In  caso  di  rinnovo,  il  comune  provvedera'  a
trasmettere  alla  U.S.L.  competente  apposito elenco nominativo dei
soggetti interessati. E'  consentita  la  comunicazione  alle  unita'
sanitarie locali dei dati concernenti le esenzioni e i rinnovi, anche
mediante sistemi automatizzati,  ove  esistenti.  In  questo  caso  i
comuni sono autorizzati alla compilazione unicamente del tesserino ad
uso del richiedente, potendo la memoria computerizzata fungere  anche
da copia per il comune rilasciante la esenzione. In caso di rinnovo i
comuni provvedono ad inviare apposito elenco nominativo dei  soggetti
interessati,  alle  U.S.L.  competenti.  La  trasmissione puo' essere
anche di tipo meccanizzato.
  Circa  l'applicabilita' dei diritti di segreteria alle attestazioni
rilasciate dai comuni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa
sanitaria, si precisa che il diritto di segreteria non e' dovuto.
  Infatti  il pagamento di tale diritto da parte di quei soggetti che
sono ammessi a godere  del  beneficio  di  cui  trattasi  sarebbe  in
contrasto  con  la volonta' espressa dal legislatore stesso allorche'
ha voluto accordare delle agevolazioni a coloro  che  appartengono  a
fasce  di  reddito familiare meno abbienti, tenuto anche conto che il
punto 7 delle norme speciali della tabella D allegata  alla  legge  8
giugno  1962,  n. 604, esclude il pagamento del diritto di segreteria
per la scritturazione di attestati di poverta'.
 
(Paragrafo) 4. - Controllo delle dichiarazioni di parte.
  Appare indispensabile, successivamente al rilascio delle esenzioni,
provvedere ad un controllo, seppure a campione,  delle  dichiarazioni
rese dai richiedenti l'esenzione dalla contribuzione sanitaria.
  I  controlli, analogamente a quanto precedentemente disposto per le
unita' sanitarie locali dall'art. 11, comma 8, del  decreto-legge  12
settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11
novembre 1983, n. 638, sono effettuati usufruendo delle notizie  gia'
in  possesso del comune o di accertamenti disposti tramite la polizia
municipale, nel limite minimo  del  3%  delle  esenzioni  concesse  e
comunque  in  tutti quei casi in cui da altri elementi di giudizio in
possesso si rilevino difformita' tali da ingenerare fondati  sospetti
sulla  veridicita' delle dichiarazioni di responsabilita' rilasciate.
  Si   richiama   l'attenzione   sulla  circostanza  che  sebbene  la
sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilita' non debba  piu'
essere  autenticata,  tuttavia  rimangono valide le sanzioni previste
dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il quale prevede  che
le  dichiarazioni  mendaci,  la  falsita'  negli atti e l'uso di atti
falsi nei casi previsti dalla legge stessa sono puniti ai  sensi  del
codice penale e delle leggi speciali in materia.
 
(Paragrafo)  5.  -  Rilascio  dei  tesserini  di esenzione dopo il 30
giugno 1988 da parte delle unita' sanitarie locali.
 
  Ai  sensi  dell'art.  3  del  decreto ministeriale 3 giugno 1988 le
richieste  per  il  rilascio  delle  attestazioni  di  esenzione  dal
certificato  sulla  spesa  sanitaria  sono  presentate  al  comune di
residenza dell'interessato a decorrere dal quarantacinquesimo  giorno
successivo  alla pubblicazione dello stesso decreto. Fino a tale data
le unita' sanitarie locali continuano a provvedere al rilascio  delle
esenzioni.
  Al  riguardo  il  Ministero della sanita' ha impartito disposizioni
alle regioni perche' le unita' sanitarie locali provvedano ai rinnovi
delle  esenzioni  scadute  ed  al rilascio delle nuove esenzioni fino
alla data del passaggio effettivo  e  concreto  della  competenza  ai
comuni stessi.
  Si  resta  in  attesa  di  un  cortese  cenno  di  riscontro  e  di
assicurazione di adempimento.
                                               p. Il Ministro: FAUSTI