Decreto ministeriale 3 giugno 1988, n. 205 - Trasferimento ai comuni della competenza al rilascio delle attestazioni di esenzione, per motivi di reddito, dalla partecipazione alla spesa sanitaria.(GU n.180 del 2-8-1988)
Vigente al: 2-8-1988
A tutte le amministrazioni comunali Ai prefetti della Repubblica Ai commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza Al Ministero della sanita' - Direzione generale della programmazione sanitaria Al Ministero del lavoro e della previdenza sociale - Direzione generale della previdenza Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Al commissario dello Stato nella regione Sicilia Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al rappresentante del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta (Paragrafo) 1. - Premessa. L'art. 19, comma 18, della legge 11 marzo 1988, n. 67, legge finanziaria 1988, ha trasferito ai comuni competenti per territorio gli adempimenti, gia' di competenza delle unita' sanitarie locali, connessi con la ricezione delle dichiarazioni di cui all'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, ed il conseguente rilascio della attestazione comprovante il diritto alla esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria per motivi di reddito (cosiddetta esenzione dal ticket sanitario). Inoltre la norma citata ha disposto che, per l'uniforme applicazione delle disposizioni stesse, le caratteristiche tecniche del modulo da utilizzare per le attestazioni e le modalita' per il relativo rilascio fossero fissate con decreto del Ministro dell'interno di concerto con i Ministri della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale. E' stato pertanto emanato da questo Ministero, di concerto con quelli della sanita' e del lavoro e della previdenza sociale, il decreto ministeriale n. 205 del 3 giugno 1988 con il quale si approvano i modelli per la richiesta della esenzione e per l'attestazione del diritto stesso. Il decreto ed i relativi modelli sono stati pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 17 giugno 1988. (Paragrafo) 2. - Istruzioni per la compilazione del modulo di richiesta di esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria (mod. A). Per ottenere il rilascio del tesserino di esenzione (mod. B) gli interessati devono compilare e consegnare al comune di residenza il modulo A. Lo stesso e' composto di due facciate: sulla prima facciata i richiedenti sono tenuti ad indicare i dati richiesti avvalendosi delle istruzioni contenute nella seconda facciata. In particolare, il richiedente dopo aver compilato i propri dati anagrafici barra il primo od il secondo quadratino rispettivamente se la richiesta e' per il proprio nucleo familiare o solo per se stesso. Di seguito, nel secondo caso, viene compilato solo la prima riga (dichiarante); diversamente tante righe quante sono le persone componenti il nucleo familiare. A tal proposito, secondo l'art. 23, comma 1, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, il nucleo familiare e' formato dal soggetto interessato, dal coniuge non legalmente ed effettivamente separato, dai figli ed equiparati minori di eta' e dei soggetti a carico aventi diritto agli assegni familiari o altro trattamento di famiglia comunque denominato anche se non effettivamente corrisposti. Riguardo l'indicazione del codice fiscale si fa presente che ne e' consentita l'omissione qualora qualcuno dei soggetti richiedenti non ne sia in possesso per mancanza di redditi. Il reddito percepito da indicare e' quello dell'anno precedente e va considerato al lordo degli oneri deducibili e delle detrazioni di imposta. In caso di presenza nel nucleo familiare di un ultrasessantacinquenne il diritto alla maggiorazione del 20% del limite di reddito va evidenziata barrando l'apposita casella posta in basso a destra. Per quanto concerne i redditi che concorrono alla determinazione del limite massimo oltre il quale non si ha diritto alla esecuzione, questo Ministero, tenuto conto delle circolari del Ministero della sanita' del 20 maggio 1987, n. 100/SCP/0.10/3641 e del Ministero delle finanze n. 23, del 20 giugno 1986, precisa che le pensioni erogate ai mutilati ed invalidi di guerra ed ai superstiti di caduti in guerra nonche' le rendite I.N.A.I.L. debbono essere escluse dal computo. Debbono invece essere incluse le rendite infortunistiche I.N.A.I.L. (es.: indennita' giornaliera corrisposta per inabilita' temporanea) perche' tali rendite, come precisato dallo stesso Ministero delle finanze con la cennata circolare del 20 giugno 1986, solo ai fini tributari non debbono essere considerate redditi. La firma del richiedente ed eventualmente quella dei familiari richiedenti, se maggiorenni, non sono soggette ad autenticazione e pertanto si raccomanda ai funzionari preposti alla ricezione delle istanze di voler procedere alla identificazione del dichiarante, tramite documento di riconoscimento. Nella seconda facciata del modulo A, sono raccolte le istruzioni per la compilazione del modulo stesso. Avendo il modulo validita' ultrannuale non sono state indicate le soglie di reddito oltre le quali si perde il diritto alla esenzione in quanto come gia' indicato dall'art. 28, comma 4, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, le stesse sono aggiornate in base al tasso di inflazione programmato anno per anno. Per il 1988, comunque, i limiti di reddito da indicare nelle istruzioni del modello a cura del comune interessato, considerato il tasso di inflazione programmato nella percentuale prevista per il 1987 del 4%, sono rispettivamente: per nuclei familiari di una persona: L. 5.579.000; per nuclei familiari di due persone: L. 9.261.000; per nuclei familiari di tre persone: L. 11.906.000; per nuclei familiari di quattro persone: L. 14.221.000; per nuclei familiari di cinque persone: L. 16.536.000; per nuclei familiari di sei persone: L. 18.741.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone: L. 20.946.000. In presenza di uno o piu' ultrasessantacinquenni le fasce di reddito sono elevate a: per nuclei familiari di una persona: L. 7.579.000; per nuclei familiari di due persone: L. 11.261.000; per nuclei familiari di tre persone: L. 14.288.000; per nuclei familiari di quattro persone: L. 17.066.000; per nuclei familiari di cinque persone: L. 19.844.000; per nuclei familiari di sei persone: L. 22.489.000; per nuclei familiari di sette o piu' persone: L. 25.135.000. A quest'ultimo riguardo si precisa che l'elevazione dei limiti di reddito del 20%, con un minimo di due milioni, per i soggetti ultrasessantacinquenni cosi' come previsto dall'art. 28, quarto comma, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, deve essere applicata una sola volta anche se nel nucleo figurano piu' ultrasessantacinquenni e gli eventuali effetti riflettono l'intero nucleo familiare. (Paragrafo) 3. - Istruzioni per la compilazione ed il rilascio del tesserino di esenzione (mod. B). Acquisita la domanda dell'interessato, i comuni provvedono a compilare in tre esemplari il tesserino di esenzione dal pagamento del ticket, avvalendosi delle notizie contenute nella domanda consegnata, attribuendo inoltre una numerazione in successione alle autorizzazioni stesse. Alla numerazione e' anteposto il codice del comune che e' lo stesso codice attribuito per i trasferimenti erariali dal Ministero dell'interno. Questa numerazione viene poi trascritta a cura dell'ufficio rilasciante nell'apposita casella prevista nel modello di richiesta di rilascio del tesserino. Inoltre, dopo il codice sanitario va riportato il codice fiscale. Parimenti dopo il cognome e nome dei familiari a carico, e' indicato, se diverso da quello del richiedente, l'indirizzo, il comune di residenza, l'unita' sanitaria di appartenenza e comunque il codice sanitario e quello fiscale. Il tesserino ha validita' dal giorno del rilascio fino al 30 giugno dell'anno successivo. La validita' e' prorogabile per i due anni successivi, con l'apposizione del timbro di rinnovo. Per ottenere il rinnovo, sempreche' continuino a sussistere i requisiti soggettivi che danno diritto alla esenzione, l'interessato e' tenuto a produrre una nuova domanda allegando il tesserino gia' rilasciato. Il tesserino di esenzione - modulo B - e' predisposto per un nucleo familiare composto di sette persone. Se dovesse presentarsi il caso di un nucleo familiare composto da piu' di sette persone l'indicazione delle stesse continua su un secondo foglio identico al primo che deve riportare lo stesso numero. In questo caso il numero del primo foglio e' seguito dalla numerazione /1 mentre il secondo da quella /2. Trattasi infatti di due fogli dello stesso tesserino. Una copia del tesserino e' consegnata al richiedente. L'avvenuto rilascio del tesserino di esenzione va inoltre comunicato all'unita' sanitaria locale di appartenenza mediante invio di una copia del tesserino stesso. In caso di rinnovo, il comune provvedera' a trasmettere alla U.S.L. competente apposito elenco nominativo dei soggetti interessati. E' consentita la comunicazione alle unita' sanitarie locali dei dati concernenti le esenzioni e i rinnovi, anche mediante sistemi automatizzati, ove esistenti. In questo caso i comuni sono autorizzati alla compilazione unicamente del tesserino ad uso del richiedente, potendo la memoria computerizzata fungere anche da copia per il comune rilasciante la esenzione. In caso di rinnovo i comuni provvedono ad inviare apposito elenco nominativo dei soggetti interessati, alle U.S.L. competenti. La trasmissione puo' essere anche di tipo meccanizzato. Circa l'applicabilita' dei diritti di segreteria alle attestazioni rilasciate dai comuni per l'esenzione dalla partecipazione alla spesa sanitaria, si precisa che il diritto di segreteria non e' dovuto. Infatti il pagamento di tale diritto da parte di quei soggetti che sono ammessi a godere del beneficio di cui trattasi sarebbe in contrasto con la volonta' espressa dal legislatore stesso allorche' ha voluto accordare delle agevolazioni a coloro che appartengono a fasce di reddito familiare meno abbienti, tenuto anche conto che il punto 7 delle norme speciali della tabella D allegata alla legge 8 giugno 1962, n. 604, esclude il pagamento del diritto di segreteria per la scritturazione di attestati di poverta'. (Paragrafo) 4. - Controllo delle dichiarazioni di parte. Appare indispensabile, successivamente al rilascio delle esenzioni, provvedere ad un controllo, seppure a campione, delle dichiarazioni rese dai richiedenti l'esenzione dalla contribuzione sanitaria. I controlli, analogamente a quanto precedentemente disposto per le unita' sanitarie locali dall'art. 11, comma 8, del decreto-legge 12 settembre 1983, n. 463, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 novembre 1983, n. 638, sono effettuati usufruendo delle notizie gia' in possesso del comune o di accertamenti disposti tramite la polizia municipale, nel limite minimo del 3% delle esenzioni concesse e comunque in tutti quei casi in cui da altri elementi di giudizio in possesso si rilevino difformita' tali da ingenerare fondati sospetti sulla veridicita' delle dichiarazioni di responsabilita' rilasciate. Si richiama l'attenzione sulla circostanza che sebbene la sottoscrizione delle dichiarazioni di responsabilita' non debba piu' essere autenticata, tuttavia rimangono valide le sanzioni previste dall'art. 26 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, il quale prevede che le dichiarazioni mendaci, la falsita' negli atti e l'uso di atti falsi nei casi previsti dalla legge stessa sono puniti ai sensi del codice penale e delle leggi speciali in materia. (Paragrafo) 5. - Rilascio dei tesserini di esenzione dopo il 30 giugno 1988 da parte delle unita' sanitarie locali. Ai sensi dell'art. 3 del decreto ministeriale 3 giugno 1988 le richieste per il rilascio delle attestazioni di esenzione dal certificato sulla spesa sanitaria sono presentate al comune di residenza dell'interessato a decorrere dal quarantacinquesimo giorno successivo alla pubblicazione dello stesso decreto. Fino a tale data le unita' sanitarie locali continuano a provvedere al rilascio delle esenzioni. Al riguardo il Ministero della sanita' ha impartito disposizioni alle regioni perche' le unita' sanitarie locali provvedano ai rinnovi delle esenzioni scadute ed al rilascio delle nuove esenzioni fino alla data del passaggio effettivo e concreto della competenza ai comuni stessi. Si resta in attesa di un cortese cenno di riscontro e di assicurazione di adempimento. p. Il Ministro: FAUSTI