DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 24 giugno 1988
Autorizzazione al Ministero delle finanze ad assumere idonei di concorsi.(GU n.180 del 2-8-1988)
IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI DI CONCERTO CON IL MINISTRO DEL TESORO E IL MINISTRO PER LA FUNZIONE PUBBLICA Visto l'art. 24, comma 2, della legge 11 marzo 1988, n. 67 (legge finanziaria 1988), in base al quale, per l'anno 1988 e successivi, le amministrazioni ed enti indicati nel medesimo comma possono procedere ad assunzioni di personale subordinatamente all'avvenuto accertamento dei carichi funzionali di lavoro e alla conseguente utilizzazione dell'istituto della mobilita', ai sensi dell'art. 6 del decreto del Presidente della Repubblica 1 febbraio 1986, n. 13, e di quanto previsto in materia negli accordi di comparto o nei contratti collettivi di lavoro; Visto il comma 5 dell'art. 24 che prevede, per l'anno 1988, che - qualora le procedure richiamate dal comma 2, nonche' quelle previste dai commi 1 e 2 dell'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, in ordine all'accertamento dei carichi funzionali ed alla mobilita', non risultino completate entro i termini per esse previsti a causa di effettive e documentate difficolta' - il Presidente del Consiglio dei Ministri, con proprio decreto, di concerto con il Ministro del tesoro, con il Ministro per la funzione pubblica e, per gli enti locali territoriali, con il Ministro dell'interno, sentito il Consiglio dei Ministri, puo' autorizzare assunzioni in deroga al disposto di cui allo stesso comma 2, per comprovate necessita'; Visto l'art. 16 della legge 28 febbraio 1987, n. 56; Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 18 settembre 1987, n. 392, concernente modalita' e criteri per l'avviamento e la selezione dei lavoratori, ai sensi del citato art. 16 della legge n. 56/1987; Visto il gia' citato comma 5 dell'art. 24 della legge n. 67/1988, in base al quale, ove non siano state attivate le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al citato decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987, le amministrazioni e gli enti pubblici ai quali si applicano le disposizioni del decreto stesso, possono essere autorizzati, limitatamente al primo semestre dell'anno 1988, ad assumere personale sulla base delle precedenti graduatorie; Visto il comma 6 del menzionato art. 24 della legge n. 67/1988 in base al quale, in virtu' del combinato disposto con l'art. 6, comma 20, della legge 28 febbraio 1986, n. 41, e con l'art. 8, comma 12, della legge 22 dicembre 1986, n. 910, le assunzioni autorizzate potranno essere effettuate, in misura non superiore al 50 per cento, utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data del provvedimento di autorizzazione; Vista la nota prot. n. 157249 in data 22 aprile 1988, con la quale il Ministero delle finanze ha richiesto l'autorizzazione ad assumere idonei, ai sensi della normativa citata, per le seguenti qualifiche, ed in misura pari al 50% dei posti disponibili di seguito indicati: a) quattrocentosettantatre coadiutori (quarta qualifica funzionale) dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; b) milleottantatre coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte sugli affari (ruolo degli uffici del registro IVA ed ispettorati compartimentali); c) centocinquantaquattro coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) del catasto e dei servizi tecnici; d) trentasette coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) del personale per i servizi meccanografici; Considerato che le predette unita' rappresentano vacanze di organico autorizzabili e per la cui copertura puo' farsi ricorso a graduatorie di idonei approvate nell'ultimo quadriennio, nella misura del 50 per cento come sopra detto; Ritenute sufficientemente documentate le effettive difficolta' che non hanno permesso la definizione delle procedure di cui all'art. 24, comma 2, della legge n. 67/1988; Rilevato che non sono state attivate "le graduatorie degli iscritti nelle liste di collocamento di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 392/1987"; Considerato che esistono le comprovate necessita' che consentono l'emanazione del richiesto provvedimento autorizzativo, in quanto trattasi di ineliminabili ed indifferibili esigenze connesse alla funzionalita' dell'amministrazione interessata; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella seduta del 24 giugno 1988; Decreta: Il Ministero delle finanze e' autorizzato, in applicazione dell'art. 24, commi 5 e 6, della legge 11 marzo 1988, n. 67, ad assumere nell'anno 1988: a) duecentotrentasei coadiutori (quarta qualifica funzionale) dell'amministrazione periferica delle imposte dirette; b) cinquecentoquarantadue coadiutori (quarta qualifica funzionale) dell'amministrazione periferica delle tasse ed imposte sugli affari (ruolo degli uffici del registro IVA ed ispettorati compartimentali); c) settantasette coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) del catasto e dei servizi tecnici; d) diciotto coadiutori meccanografi (quarta qualifica funzionale) del personale per i servizi meccanografici. Dette assunzioni nelle qualifiche e nella consistenza numerica di cui sopra, saranno effettuate utilizzando le graduatorie approvate non oltre i quattro anni precedenti la data di emanazione del presente provvedimento. Il presente provvedimento sara' trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione. Roma, addi' 24 giugno 1988 Il Presidente del Consiglio dei Ministri DE MITA Il Ministro del tesoro AMATO Il Ministro per la funzione pubblica CIRINO POMICINO Registrato alla Corte dei conti, addi' 25 luglio 1988 Registro n. 8 Presidenza, foglio n. 182