Proroga al 31 dicembre 1990 del termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227, convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336, a favore delle imprese artigiane, commerciali e turistiche.(GU n.185 del 8-8-1988)
IL MINISTRO DEL TESORO Visto il decreto-legge 13 maggio 1976, n. 227 convertito, con modificazioni, nella legge 29 maggio 1976, n. 336 e successive modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei Comuni della Regione Friuli-Venezia Giulia colpiti dagli aventi sismici del 1976; Visto, in particolare, l'art. 2 bis della legge sopracitata, il quale dispone che il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito ai fini dell'ammissione ai benefici di cui al citato decreto-legge n. 227, fissato al 30 giugno 1977, puo' essere prorogato con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della Giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i predetti termini sono stati ricondotti al 30 giugno 1978, salvo ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro, su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia; Visto l'art. 17, secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n. 828, il quale dispone che fino al 31 dicembre 1985 le disponibilita' della gestione separata del Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia sono destinate prioritariamente a finanziare la ripresa delle aziende commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976; Visto il proprio decreto n. 636014/38 A del 15 aprile 1986, debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli Istituti ed Aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, gia' prorogato al 31 dicembre 1984 per le imprese commerciali, al 31 dicembre 1985 per le imprese artigiane e turistiche, ed al 31 dicembre 1986 per le sole imprese artigiane, e' stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche; Vista la lettera del 14 aprile 1988 con la quale la regione Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della propria giunta regionale del 31 marzo 1988 con cui si propone la proroga al 31 dicembre 1990 del termine di presentazione delle domande di finanziamento da parte delle imprese artigiane, commerciali e turistiche, in relazione al perdurante disagio in cui versano i predetti operatori economici; Ritenuta l'opportunita' di provvedere in merito; Decreta: Ai sensi e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977, n. 546, il termine di presentazione delle domande di finanziamento agli istituti ed aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, gia' prorogato al 31 dicembre 1987 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche, viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1990 per le medesime imprese artigiane, commerciali e turistiche. Il presente decreto sara' inviato alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 2 luglio 1988 Il Ministro: AMATO Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1988 Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 94