MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 2 luglio 1988 

  Proroga  al  31 dicembre 1990 del termine di presentazione
delle domande di finanziamento agli istituti ed  aziende  di
credito,  ai  fini  dell'ammissione ai benefici previsti dal
decreto-legge  13  maggio  1976,  n.  227,  convertito,  con
modificazioni,  nella legge 29 maggio 1976, n. 336, a favore
delle imprese artigiane, commerciali e turistiche.
(GU n.185 del 8-8-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  il  decreto-legge  13  maggio  1976,  n. 227 convertito, con
modificazioni, nella legge  29  maggio  1976,  n.  336  e  successive
modifiche ed integrazioni, recante provvidenze per le popolazioni dei
Comuni della  Regione  Friuli-Venezia  Giulia  colpiti  dagli  aventi
sismici del 1976;
  Visto,  in  particolare,  l'art.  2 bis della legge sopracitata, il
quale dispone che  il  termine  di  presentazione  delle  domande  di
finanziamento   agli   istituti   ed   aziende  di  credito  ai  fini
dell'ammissione ai benefici di cui al citato  decreto-legge  n.  227,
fissato  al  30  giugno  1977,  puo' essere prorogato con decreto del
Ministro  del  tesoro,  su  proposta  della  Giunta   regionale   del
Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  l'art.  5  della legge 8 agosto 1977, n. 546, con il quale i
predetti termini sono stati  ricondotti  al  30  giugno  1978,  salvo
ulteriori proroghe da stabilirsi con decreto del Ministro del tesoro,
su proposta della giunta regionale del Friuli-Venezia Giulia;
  Visto  l'art.  17,  secondo comma, della legge 11 novembre 1982, n.
828, il quale dispone che fino al 31 dicembre 1985 le  disponibilita'
della  gestione separata del Fondo di rotazione per Trieste e Gorizia
sono destinate prioritariamente a finanziare la ripresa delle aziende
commerciali danneggiate dagli eventi sismici del 1976;
  Visto  il  proprio  decreto  n.  636014/38  A  del  15 aprile 1986,
debitamente registrato alla Corte dei conti, con il quale il  termine
di  presentazione  delle  domande  di  finanziamento agli Istituti ed
Aziende di credito, ai fini dell'ammissione ai benefici previsti  dal
citato  decreto-legge  n. 227, gia' prorogato al 31 dicembre 1984 per
le imprese commerciali, al 31 dicembre 1985 per le imprese  artigiane
e  turistiche,  ed al 31 dicembre 1986 per le sole imprese artigiane,
e' stato ulteriormente prorogato al 31 dicembre 1987 per  le  imprese
artigiane, commerciali e turistiche;
  Vista  la  lettera  del  14  aprile  1988  con  la quale la regione
Friuli-Venezia Giulia ha trasmesso la delibera della  propria  giunta
regionale  del  31  marzo  1988  con  cui si propone la proroga al 31
dicembre  1990  del  termine  di  presentazione  delle   domande   di
finanziamento   da  parte  delle  imprese  artigiane,  commerciali  e
turistiche, in relazione al  perdurante  disagio  in  cui  versano  i
predetti operatori economici;
  Ritenuta l'opportunita' di provvedere in merito;
                               Decreta:
  Ai  sensi  e per gli effetti dell'art. 5 della legge 8 agosto 1977,
n. 546, il termine di presentazione delle  domande  di  finanziamento
agli  istituti  ed  aziende  di  credito,  ai fini dell'ammissione ai
benefici previsti dal citato decreto-legge n. 227, gia' prorogato  al
31  dicembre 1987 per le imprese artigiane, commerciali e turistiche,
viene ulteriormente prorogato al 31 dicembre  1990  per  le  medesime
imprese artigiane, commerciali e turistiche.
 Il  presente  decreto  sara'  inviato  alla  Corte  dei conti per la
registrazione e pubblicato nella Gazzetta ufficiale della  Repubblica
italiana.
   Roma, addi' 2 luglio 1988
                                                   Il Ministro: AMATO
Registrato alla Corte dei conti, addi' 14 luglio 1988
Registro n. 37 Tesoro, foglio n. 94