Criteri e modalita' per l'assunzione da parte della GEPI dei lavoratori individuati ai sensi dell'art. 2 della legge 3 novembre 1987, n. 452.(GU n.185 del 8-8-1988)
IL COMITATO INTERMINISTERIALE PER IL COORDINAMENTO DELLA POLITICA INDUSTRIALE Visto il primo comma dell'art. 2 del decreto-legge 4 settembre 1987, n. 366, convertito con modificazioni, nella legge 3 novembre 1987, n. 452, che autorizza la GEPI, nei casi espressamente previsti dal CIPI, a costituire societa' aventi per oggetto la promozione di iniziative idonee a consentire il reimpiego di dipendenti licenziati da imprese ubicate nel mezzogiorno, per un numero massimo complessivo di 9.500 lavoratori, dei quali 4.000 dipendenti dalle imprese localizzate nella regione Campania, 2.500 nelle altre regioni meridionali e 3.000 appartenenti alle imprese assoggettate alla procedura di amministrazione straordinaria; Vista la propria delibera del 21 gennaio 1988 con la quale il Comitato ha indicato, ai sensi dell'art. 2 della legge soprarichiamata, le imprese e il numero dei lavoratori da trasferire alle societa' di reimpiego della GEPI; Vista la propria delibera del 5 maggio 1988 con la quale il Comitato ha impartito direttive in ordine alla assunzione dei lavoratori licenziati dalle imprese di cui ai punti 2A, 3A e 4A della delibera del CIPI del 21 gennaio 1988; Tenuto conto della relazione della GEPI, inviata in data 9 giugno 1988, sullo stato delle assunzioni effettuate al 31 maggio 1988; Considerato che, completata la fase delle assunzioni dei lavoratori licenziati dalle imprese indicate nei punti 2A, 3A e 4A della delibera del 21 gennaio 1988 e raggiunto il numero massimo di assunzioni per i dipendenti delle imprese ubicate nelle regioni meridionali diverse dalla Campania, la GEPI puo' procedere alle assunzioni dei lavoratori delle restanti imprese indicate nei prospetti 2B e 4B, nei limiti delle disponibilita' esistenti nelle singole categorie di appartenenza, sulla base dei criteri e delle modalita' indicate nelle precedenti deliberazioni del Comitato; Rilevato che, sulla base delle successive verifiche sul numero dei dipendenti appartenenti alle societa' indicate dal CIPI e' emersa l'esigenza di procedere ad alcune puntualizzazioni circa il numero dei lavoratori; Delibera: 1. La GEPI e' autorizzata ad assumere, entro il 30 settembre 1988, un numero di lavoratori licenziati dalle imprese incluse nei prospetti 2B e 4B tale che non sia superata, tenuto conto dei lavoratori gia' assunti, la quota massima stabilita dalla legge per singola categoria. 2. Le assunzioni dovranno avvenire secondo l'ordine di graduatoria indicato nei singoli prospetti. Ai lavoratori delle societa' di cui ai prospetti 2B e 4B e' riconosciuto il trattamento straordinario di integrazione salariale fino alla data dell'assunzione da parte delle societa' costituite dalla GEPI e comunque non oltre il 30 settembre 1988. Dalle assunzioni saranno esclusi i lavoratori che, usufruendo del trattamento di integrazione salariale, possono far valere nel corrente anno i requisiti per il pensionamento anticipato. 3. Il numero massimo dei lavoratori della Societa' Devo appartenenti agli stabilimenti di Aversa (Caserta) e di Scafati (Salerno) e' fissato in 167 unita'. Il numero complessivo di 1206 lavoratori della societa' Ceat pneumatici di Anagni comprende anche quello dei lavoratori addetti ai depositi in sedi diverse dallo stabilimento di Anagni ubicati nell'area meridionale. Analogamente il numero dei lavoratori di 20 unita' della societa' F.lli Grandis comprende anche i lavoratori delle altre sedi meridionali. Il numero dei lavoratori della societa' Sicurvia nazionale di Marcianise (Caserta) e' fissato in 76 unita'. Roma, addi' 20 luglio 1988 Il presidente delegato: FANFANI