Legge 16 maggio 1984, n. 138 - Occupazione giovanile.(GU n.184 del 6-8-1988)
Vigente al: 6-8-1988
A tutte le amministrazioni comunali e provinciali A tutte le comunita' montane Ai prefetti della Repubblica Ai Commissari del Governo nelle province autonome di Trento e Bolzano Al presidente della giunta regionale della Valle d'Aosta e, per conoscenza: Alla Corte dei conti - Ufficio controllo atti Ministero interno - Sezione enti locali Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.B. Al Ministero del tesoro - Ragioneria generale dello Stato - I.G.O.P. Al Ministero del bilancio e della programmazione economica Al Commissario dello Stato nella regione Sicilia Al rappresentante del Governo nella regione Sardegna Al Commissario del Governo nella regione Friuli-Venezia Giulia Ai Commissari del Governo nelle regioni a statuto ordinario Al presidente della Commissione di coordinamento nella Valle d'Aosta Agli uffici regionali di riscontro amministrativo del Ministero dell'interno presso le prefetture dei capoluoghi di regione Alla Scuola superiore dell'Amministrazione dell'interno (Paragrafo) 1. Premessa. In ottemperanza al disposto dell'art. 7 della legge 16 maggio 1984, n. 138, con decreto interministeriale del 6 agosto 1984, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 249 del 10 settembre 1984, sono state stabilite le modalita' di ammissione al rimborso e di erogazione dei fondi necessari alla corresponsione del trattamento economico del personale giovanile occupato ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285. Successivamente, ogni qual volta si e' reso necessario, questo Ministero ha provveduto a diramare, tramite le prefetture, direttive per una corretta applicazione della predetta legge n. 138/1984. Tuttavia, dall'esame della certificazione pervenuta durante il corrente esercizio finanziario nonche' dai quesiti posti da vari enti locali, risulta che non tutte le amministrazioni hanno recepito ed applicato in modo corretto dette direttive per cui si ritiene indispensabile richiamare le principali condizioni alle quali debbono attenersi gli enti interessati ai fini dell'ammissione al rimborso previsto dal predetto art. 7 della gia' citata legge 16 maggio 1984, n. 138. (Paragrafo) 2. Certificazioni. Il Ministero dell'interno rimborsa, in virtu' della citata legge n. 138/1984, alle province, ai comuni e loro consorzi, alle comunita' montane ed alle aziende municipalizzate gli oneri del trattamento economico dei giovani assunti esclusivamente ai sensi della legge 1 giugno 1977, n. 285, idonei di concorso ed iscritti nelle graduatorie uniche regionali ai sensi degli articoli 26- ter e 26-quater del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 669, che alla data del 1 gennaio 1984 non avevano ancora trovato definitiva sistemazione. Gli enti interessati che intendono richiedere somme in anticipazione ed a saldo delle spese sostenute per tale personale sono tenuti alla compilazione degli appositi certificati con i criteri indicati nel predetto decreto interministeriale del 6 agosto 1984. Le somme ammesse a rimborso sono quelle concernenti gli assegni fissi (costituiti dalle voci stipendio, indennita' integrativa speciale ed aggiunta di famiglia) e gli oneri riflessi a carico degli enti. Sono ammessi al rimborso anche gli importi erogati a titolo di compenso incentivante la produttivita' ed a titolo di aumenti periodici biennali nella misura del 2,50% come previsto dall'art. 30 della legge 11 luglio 1980, n. 312, limitatamente al periodo intercorrente tra il 1 gennaio 1984 e la data di sistemazione del personale. Non sono ammessi a rimborso gli oneri per compenso di lavoro straordinario e per indennita' di missione in quanto trattasi di prestazioni eventuali che, se richieste, debbono essere finanziate con i normali mezzi di bilancio delle amministrazioni locali. Inoltre, non sono rimborsabili gli oneri per il trattamento economico dei dipendenti gia' di ruolo degli enti locali che, in virtu' del quinto comma dell'art. 26- ter del succitato decreto-legge n. 663/1979, sono stati ammessi a sostenere gli esami di idoneita' per la qualifica superiore in quanto, pur se inseriti nelle graduatorie regionali delle liste giovanili, non rientrano nella categoria del personale assunto ai sensi della legge n. 285/1977. Le somme che il Ministero dell'interno eroga a norma del precitato art. 7 della legge n. 138/1984, sia a titolo di anticipazioni che di saldi, concernono sempre rimborsi di spese gia' sostenute per cui le amministrazioni interessate sono tenute a corrispondere puntualmente le competenze ai dipendenti interessati, usufruendo di normali mezzi di bilancio. (Paragrafo) 3. Quantificazione delle somme da chiedere a rimborso. Ai sensi del gia' richiamato art. 7 della legge n. 138/1984 questo Ministero provvede, dal 1 gennaio 1984, al rimborso delle somme necessarie al trattamento economico sia per il personale giovanile ancora in attesa di sistemazione sia per quello che mano a mano e' stato inserito nei ruoli degli enti locali (pianta organica e ruolo soprannumerario) purche' la data di tale inserimento non abbia decorrenza anteriore a quella del 1 gennaio 1984. Ai fini della quantificazione delle somme da chiedere a rimborso per il personale in attesa di sistemazione, gli enti interessati debbono far riferimento alle disposizioni di cui all'ultimo comma dell'art. 26-quater della legge 29 febbraio 1980, n. 33, di conversione del decreto-legge 30 dicembre 1979, n. 663. Di conseguenza per tale personale, dal 1 gennaio 1984 e fino alla data di inserimento nei ruoli, il trattamento economico ammissibile e' esclusivamente quello di base minimo previsto per i dipendenti civili dello Stato non di ruolo. Per la quantificazione delle somme da richiedere per il personale sistemato nei ruoli dal 1 gennaio 1984 in poi, gli enti debbono far riferimento al trattamento economico iniziale del livello di inquadramento con le progressioni economiche maturate dal giorno dell'inquadramento stesso. Di conseguenza non sono ammissibili al rimborso somme corrisposte o che si intendono corrispondere per riconoscimento di periodi di servizi resi dai giovani prima della data di immissione nei ruoli o, comunque, prestati anteriormente al 1 gennaio 1984. Gli oneri per eventuali benefici retributivi, riconosciuti e non spettanti, non possono concorrere in alcun caso alla quantificazione degli importi da porre a carico dello Stato, ma debbono restare a carico dei bilanci degli enti locali. Per quanto concerne le modalita' di inserimento nei ruoli, sempre al fine di quantificare gli importi da chiedere a rimborso, deve essere tenuta presente la disposizione del secondo comma dell'art. 5 della piu' volte richiamata legge n. 138/1984 che consente l'inquadramento del personale giovanile in livelli uguali o equiparabili - per qualifiche funzionali e profili professionali - a quelli per i quali e' stata conseguita l'idoneita' prevista dall'art. 26- ter del predetto decreto-legge n. 663/1979, convertito nella gia' menzionata legge n. 33/1980. (Paragrafo) 4. Responsabilita' degli enti richiedenti. Le disposizioni sopra illustrate si applicano ai rimborsi da richiedere ed a quelli gia' disposti. Gli enti che eventualmente avessero operato in maniera difforme sono tenuti a darne immediata comunicazione alla prefettura della rispettiva provincia e quindi, per consentire l'esatta quantificazione delle spese effettivamente rimborsabili, debbono trasmettere alla stessa prefettura nuovi certificati "modello A" a saldo, opportunamente rettificati, in sostituzione di quelli in precedenza prodotti. (Paragrafo) 5. Adempimenti delle prefetture. Le prefetture sono pregate di consegnare copia della presente circolare agli enti interessati che occupano personale giovanile assicurando loro la collaborazione necessaria al superamento di eventuali difficolta' che dovessero presentarsi. Sono pregate, inoltre, di far conoscere con la necessaria sollecitudine i nominativi degli enti che comunicheranno difformita' di applicazione della legge e, successivamente, di trasmettere, regolarmente vistati, i certificati a rettifica che perverranno dagli enti interessati. Si resta in attesa di un cenno di riscontro e di adempimento. p. Il Ministro: FAUSTI