MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 30 luglio 1988 

  Disposizioni  per  il  completamento  delle  attivita'  di
ricostruzione nelle zone colpite dal terremoto del  novembre
1980. (Ordinanza n.  1517/FPC).
(GU n.183 del 5-8-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto  del  Ministro  del  tesoro  del  27 giugno 1988
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 156 del 5 luglio 1988;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  555/FPC/ZA del 6 giugno 1985, n.
569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e n. 570/FPC/ZA  del  28  giugno  1985,
pubblicate,  rispettivamente,  nella Gazzetta Ufficiale n. 141 del 17
giugno 1985, n. 184 del 6 agosto 1985 e n. 187 del 9 agosto 1985, con
le  quali  si  e'  conferita  ulteriore  efficacia  ad  una  serie di
ordinanze emanate nel corso  della  gestione  stralcio  o,  comunque,
attinenti ad iniziative da portare a definizione;
  Viste  le  proprie  ordinanze  n.  664/FPC/ZA del 31 dicembre 1985,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 11 del  15  gennaio  1986,  n.
763/FPC/ZA del 27 giugno 1986, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n.
161 del 14 luglio 1986, n. 880/FPC/ZzA del 7 gennaio 1987, pubblicata
nella  Gazzetta Ufficiale n. 16 del 21 gennaio 1987 e n. 1192/FPC del
6 ottobre 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale  n.  239  del  13
ottobre  1987  con  le  quali sono state prorogate, fino al 30 giugno
1988, le ordinanze sopra citate;
  Ravvisata l'opportunita' di prorogare ulteriormente le sopra citate
ordinanze al fine di consentire il compimento degli impegni assunti;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Le  disposizioni  di  cui  alle  ordinanze  numeri 555/FPC/ZA del 6
giugno 1985, 569/FPC/ZA del 27 giugno 1985 e 570/FPC/ZA del 28 giugno
1985,  gia'  prorogate con le ordinanze n. 664/FPC/ZA del 31 dicembre
1985, n.  763/FPC/ZA del 27 giugno  1986,  numero  880/FPC/ZA  del  7
gennaio  1987  e  n.  1192/FPC del 6 ottobre 1987, citate tutte nelle
premesse, sono ulteriormente prorogate al 31 dicembre 1989.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 30 luglio 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO