MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1988 

  Tasso   di   riferimento  da  applicare,  nel  periodo  15
agosto-14  settembre  1988,  alle  operazioni   di   credito
all'esportazione  previste  dalla  legge  24 maggio 1977, n.
227.
(GU n.190 del 13-8-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Visto  l'art. 18, quarto comma, della legge 24 maggio 1977, n. 227,
recante  disposizioni  sull'assicurazione  e  sul  finanziamento  dei
crediti all'esportazione;
  Visto  il  decreto  ministeriale del 1› marzo 1988, n. 123, recante
condizioni, modalita' e tempi di intervento del Mediocredito centrale
nelle  operazioni  di  credito  inerenti alle esportazioni di merci e
servizi e all'esecuzione di lavori all'estero ed, in particolare, gli
articoli   13  e  14  riguardanti  la  determinazione  del  tasso  di
riferimento da assumere come base  dell'intervento  del  Mediocredito
centrale  sulle operazioni di credito agevolato di cui al primo comma
dell'art. 18 della sopracitata legge n. 227 del 1977;
  Considerato  che  il  suddetto  tasso  di riferimento viene fissato
mensilmente,  sulla  base  di  apposita  comunicazione  della   Banca
d'Italia, con decorrenza dal giorno 15 di ogni mese ed e' composto:
   dal costo medio di provvista dei fondi sostenuto dagli istituti di
credito, da determinarsi mensilmente;
   da  una  commissione  onnicomprensiva  riconosciuta  agli istituti
stessi, per gli oneri connessi alla loro attivita';
  Visto  il decreto ministeriale dell'8 luglio 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie  generale  -  n.
164  del  14  luglio 1988, con il quale e' stato fissato nella misura
del 12,10 per cento il costo medio della provvista per il periodo  15
luglio-14  agosto 1988, ferma restando la commissione onnicomprensiva
gia' fissata con il decreto ministeriale del  24  giugno  1986  nella
misura fino ad un massimo dell'1 per cento;
  Visto  l'art.  3  del  decreto  ministeriale  del  26  luglio 1988,
registrato alla Corte dei conti il 29 luglio  1988,  registro  n.  38
Tesoro,  foglio  n.  346,  in  corso  di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale  e'  stata  fissata
nella  misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da
riconoscere agli istituti di credito  per  gli  oneri  relativi  alle
operazioni  di  credito agevolato con dilazione di pagamento uguale o
superiore ai 24 mesi di cui alle disposizioni sopracitate;
  Vista  la comunicazione con la quale la Banca d'Italia ha reso noto
che il costo medio della provvista dei fondi, rilevato ai fini  della
determinazione  del  tasso  di  riferimento  relativo alle operazioni
sopra indicate, per il periodo 15 agosto-14 settembre 1988,  e'  pari
all'11,85 per cento;
  Ritenuta  valida  la  predetta  comunicazione  e dovendosi, quindi,
provvedere in merito;
                               Decreta:
  Il  costo  medio  della  provvista  dei  fondi  per  le  operazioni
creditizie previste dalle disposizioni indicate in premessa,  per  il
periodo 15 agosto-14 settembre 1988, e' pari all'11,85 per cento.
  In  conseguenza,  tenuto  conto  della  commissione onnicomprensiva
riconosciuta  nella  misura  dello  0,75  per  cento,  il  tasso   di
riferimento,  per  il periodo 15 agosto-14 settembre 1988, e' fissato
nella misura del 12,60 per cento.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 10 agosto 1988
                                                   Il Ministro: AMATO