MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 10 agosto 1988 

  Rideterminazione  della  misura  del tasso di riferimento,
fissato con decreto ministeriale 8 luglio 1988, da applicare
alle   operazioni   di   credito   agevolato   con  raccolta
all'interno a  tassi  variabili  ai  sensi  della  legge  n.
227/1977,  a  seguito  della  diminuzione  della commissione
onnicomprensiva.
(GU n.190 del 13-8-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista  la  legge 24 maggio 1977, n. 227, e successive modificazioni
ed  integrazioni,  recante  disposizioni  sull'assicurazione  e   sul
finanziamento  del credito all'esportazione e, in particolare, l'art.
18, quarto comma, il quale dispone che le condizioni, le modalita'  e
i  tempi  dell'intervento  del Mediocredito centrale nelle operazioni
predette sono stabiliti con decreto del Ministro del tesoro,  sentito
il Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  il  decreto in data 1› marzo 1988, registrato alla Corte dei
conti il 7 aprile  1988,  registro  n.  21  Tesoro,  foglio  n.  179,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie
generale - n. 90 del 18 aprile 1988, recante  nuove  regolamentazioni
in  materia  di  condizioni,  modalita'  e  tempi  di  intervento del
Mediocredito centrale  nelle  operazioni  di  credito  inerenti  alle
esportazioni di merci e servizi e all'esecuzione di lavori all'estero
ed, in particolare, l'art. 15 che prevede la determinazione del tasso
di  riferimento  per  i finanziamenti all'esportazione effettuati con
emissioni di obbligazioni e certificati di deposito a medio  e  lungo
termine  a  tasso  variabile, nonche' con emissioni di certificati di
deposito e buoni fruttiferi a tasso fisso con durata non superiore  a
diciannove mesi;
  Visto  il successivo art. 16 del sopracitato decreto 1› marzo 1988,
con  il  quale  si  dispone  la  determinazione,   con   periodicita'
semestrale, decorrente dal quindicesimo al quattordicesimo giorno del
semestre, del costo della provvista dei fondi, sulla base della media
ponderata  dei costi della raccolta obbligazionaria a tassi variabili
effettuata dagli istituti di credito mobiliare, rilevata al 30 aprile
e  31 ottobre di ogni anno dalla Banca d'Italia, che provvede a darne
comunicazione al Ministero del tesoro almeno  quindici  giorni  prima
dell'inizio del periodo successivo;
  Visto  il  decreto in data 8 luglio 1988, pubblicato nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - n.  164 del 14
luglio  1988 con il quale e' stato fissato nella misura del 12,19 per
cento il costo medio della provvista per il periodo 15 luglio 1988-14
gennaio 1989, ferma restando la commissione onnicomprensiva stabilita
con il decreto ministeriale del 24 giugno 1986, in misura fino ad  un
massimo dell'1 per cento;
  Visto   l'art  3  del  decreto  ministeriale  del  26  luglio  1988
registrato alla Corte dei conti il 29 luglio  1988,  registro  n.  38
Tesoro,  foglio  n.  346,  in  corso  di pubblicazione nella Gazzetta
Ufficiale della Repubblica italiana, con il quale  e'  stata  fissata
nella  misura dello 0,75 per cento la commissione onnicomprensiva, da
riconoscere agli istituti di credito  per  gli  oneri  relativi  alle
operazioni di credito agevolato con provvista di mezzi finanziari sul
mercato interno e con dilazione di pagamento uguale o superiore ai 24
mesi di cui alle disposizioni sopracitate;
  Ritenuto di dover rideterminare il tasso di riferimento applicabile
alle operazioni di cui sopra tenendo conto della nuova  misura  della
commissione onnicomprensiva;
                               Decreta:
  Il decreto 8 luglio 1988 citato in premessa e' modificato nel senso
che  il  tasso  di  riferimento  applicabile  alle  operazioni  sopra
menzionate,   per   effetto   della   diminuzione  della  commissione
onnicomprensiva da riconoscere ora nella misura dello 0,75 per cento,
e' pari al 12,94 per cento.
  La  suddetta  misura  della  commissione  rimane fissa per tutta la
durata dell'operazione ammessa alle agevolazioni.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana ed avra' effetto dal giorno successivo alla  data
di pubblicazione.
   Roma, addi' 10 agosto 1988
                                                   Il Ministro: AMATO