MINISTERO DELLE FINANZE

CIRCOLARE 5 dicembre 1987, n. 384 

  Decreto  del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968,
n. 656:  "Norme per l'applicazione  dell'accordo  di  Madrid
sulla  repressione  delle  false  o  fallaci  indicazioni di
provenienza delle merci".
(GU n.200 del 26-8-1988)
 
 Vigente al: 26-8-1988  
 

                                   Ai compartimenti doganali
                                  Alle circoscrizioni doganali
                                     e, per conoscenza:
                                  Alla  Presidenza  del Consiglio dei
                                  Ministri   -   Ufficio    per    il
                                  Coordinamento    delle    politiche
                                  comunitarie
                                  Al Ministero degli affari esteri -
                                  D.G.A.E. - Uff. I
                                  Al Ministero di grazia e giustizia
                                  - Gabinetto
                                  Al  Ministero  dell'industria,  del
                                  commercio  e   dell'artigianato   -
                                  Gabinetto - D.G.P.I.
                                  Al Ministero del commercio con
                                  l'estero - D.G. Accordi
                                  Al Comando generale della Guardia
                                  di finanza
  Con circolare e stampa n. 88, prot. 742/VIII, del 18 febbraio 1969,
sono state diramate istruzioni  intese  a  chiarire  la  portata  del
decreto  del  Presidente della Repubblica citato in oggetto, adottato
per l'applicazione  dell'accordo  concernente  la  repressione  delle
indicazioni  di  provenienza false o fallaci, concluso a Madrid il 14
aprile 1981, successivamente riveduto a Washington il 2 giugno  1911,
a l'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Lisbona il
31 ottobre 1958.
  Ora,   l'evoluzione   della   normativa   concernente   la   libera
circolazione delle merci,  intervenuta  in  sede  comunitaria,  e  la
interpretazione  che  la Corte di Lussemburgo ha dato della normativa
medesima inducono questo  Ministero  a  fornire  alcune  precisazioni
circa  l'effettivo  campo  di  applicazione del richiamato accordo e,
conseguentemente, del decreto  del  Presidente  della  Repubblica  n.
656/68, per quanto concerne gli scambi di merci tra Stati membri.
  In particolare, dopo aver sentito anche l'Avvocatura generale dello
Stato, si precisa che l'art. 3 del piu' volte richiamato  accordo  di
Madrid  non  si  applica ai prodotti fabbricati nella Comunita' ed in
libera circolazione nella stessa,  in  quanto  e'  incompatibile  con
l'art. 30 del Trattato di Roma. Pertanto, non potra', nello specifico
caso,  pretendersi  che  ai  prodotti  stessi,  recanti  il  nome   o
l'indirizzo del venditore ovvero un qualsivoglia marchio di fabbrica,
venga apposto il correttivo con l'indicazione dell'effettivo luogo di
produzione per consentirne l'importazione.
  Si  prega  di  comunicare  quanto  sopra alle dipendenti dogane per
norma di comportamento.
                                     Il direttore generale: CANTIELLO