Decreto del Presidente della Repubblica 26 febbraio 1968, n. 656: "Norme per l'applicazione dell'accordo di Madrid sulla repressione delle false o fallaci indicazioni di provenienza delle merci".(GU n.200 del 26-8-1988)
Vigente al: 26-8-1988
Ai compartimenti doganali Alle circoscrizioni doganali e, per conoscenza: Alla Presidenza del Consiglio dei Ministri - Ufficio per il Coordinamento delle politiche comunitarie Al Ministero degli affari esteri - D.G.A.E. - Uff. I Al Ministero di grazia e giustizia - Gabinetto Al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato - Gabinetto - D.G.P.I. Al Ministero del commercio con l'estero - D.G. Accordi Al Comando generale della Guardia di finanza Con circolare e stampa n. 88, prot. 742/VIII, del 18 febbraio 1969, sono state diramate istruzioni intese a chiarire la portata del decreto del Presidente della Repubblica citato in oggetto, adottato per l'applicazione dell'accordo concernente la repressione delle indicazioni di provenienza false o fallaci, concluso a Madrid il 14 aprile 1981, successivamente riveduto a Washington il 2 giugno 1911, a l'Aia il 6 novembre 1925, a Londra il 2 giugno 1934 ed a Lisbona il 31 ottobre 1958. Ora, l'evoluzione della normativa concernente la libera circolazione delle merci, intervenuta in sede comunitaria, e la interpretazione che la Corte di Lussemburgo ha dato della normativa medesima inducono questo Ministero a fornire alcune precisazioni circa l'effettivo campo di applicazione del richiamato accordo e, conseguentemente, del decreto del Presidente della Repubblica n. 656/68, per quanto concerne gli scambi di merci tra Stati membri. In particolare, dopo aver sentito anche l'Avvocatura generale dello Stato, si precisa che l'art. 3 del piu' volte richiamato accordo di Madrid non si applica ai prodotti fabbricati nella Comunita' ed in libera circolazione nella stessa, in quanto e' incompatibile con l'art. 30 del Trattato di Roma. Pertanto, non potra', nello specifico caso, pretendersi che ai prodotti stessi, recanti il nome o l'indirizzo del venditore ovvero un qualsivoglia marchio di fabbrica, venga apposto il correttivo con l'indicazione dell'effettivo luogo di produzione per consentirne l'importazione. Si prega di comunicare quanto sopra alle dipendenti dogane per norma di comportamento. Il direttore generale: CANTIELLO