MINISTERO DEL TURISMO E DELLO SPETTACOLO

CIRCOLARE 3 agosto 1988, n. 11 

  Norme  integrative ed interpretative della circolare n. 11
del 29  aprile  1988,  recante  interventi  a  favore  delle
attivita' teatrali di prosa.
(GU n.202 del 29-8-1988)
 
 Vigente al: 29-8-1988  
 

                            Articolo unico
  Con  riferimento  alle  recite  di spettacolo di commedie musicali,
l'art. 15, ultimo comma, della circolare n. 11 del 29 aprile 1988  e'
modificato  come  segue:  il  numero  delle  recite  per le quali sia
praticato un prezzo del biglietto superiore a L. 28.000  -  salvo  se
trattasi di prime rappresentazioni o di altre due giornate recitative
- e' ridotto,  ai  fini  del  computo  delle  recite  realizzate,  in
proporzione all'eccedenza del prezzo del biglietto.
 Resta  fermo quanto previsto dall'art. 4, lettera B), terzo e quarto
comma, della circolare stessa.
  Le  istanze  per  gli  interventi  a  favore  delle  rassegne e dei
festivals di cui all'art. 19, che si realizzino entro il 31  dicembre
1988,  sesto  comma, possono essere presentate con le modalita' e nei
termini previsti dal successivo comma settimo  dell'articolo  stesso;
per  quelle  che  allo  stesso titolo si svolgono dal 1› gennaio alla
fine dell'anno teatrale 1988-89, le istanze devono essere  presentate
entro il 15 dicembre 1988.
                                                 Il Ministro: CARRARO