Norme integrative ed interpretative della circolare n. 11 del 29 aprile 1988, recante interventi a favore delle attivita' teatrali di prosa.(GU n.202 del 29-8-1988)
Vigente al: 29-8-1988
Articolo unico Con riferimento alle recite di spettacolo di commedie musicali, l'art. 15, ultimo comma, della circolare n. 11 del 29 aprile 1988 e' modificato come segue: il numero delle recite per le quali sia praticato un prezzo del biglietto superiore a L. 28.000 - salvo se trattasi di prime rappresentazioni o di altre due giornate recitative - e' ridotto, ai fini del computo delle recite realizzate, in proporzione all'eccedenza del prezzo del biglietto. Resta fermo quanto previsto dall'art. 4, lettera B), terzo e quarto comma, della circolare stessa. Le istanze per gli interventi a favore delle rassegne e dei festivals di cui all'art. 19, che si realizzino entro il 31 dicembre 1988, sesto comma, possono essere presentate con le modalita' e nei termini previsti dal successivo comma settimo dell'articolo stesso; per quelle che allo stesso titolo si svolgono dal 1 gennaio alla fine dell'anno teatrale 1988-89, le istanze devono essere presentate entro il 15 dicembre 1988. Il Ministro: CARRARO