MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE

ORDINANZA 25 agosto 1988 

  Ulteriore proroga del compenso per lavoro straordinario al
personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7
e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1544/FPC).
(GU n.210 del 7-9-1988)

                   IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO
                       DELLA PROTEZIONE CIVILE
  Visto  il  decreto-legge  12 novembre 1982, n. 829, convertito, con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938;
  Visto  il  decreto-legge  26  maggio  1984, n. 159, convertito, con
modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363;
  Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n.
347;
   Vista  la  propria  ordinanza  n.  1041/FPC/ZA del 26 giugno 1987,
pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio  1987,  con
la quale e' stata, da ultimo, disposta la proroga, al 30 giugno 1988,
dei compensi per lavoro straordinario, in misura di  50  ore  mensili
pro-capite, al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici
del 7 ed 11 maggio 1984;
  Vista  la  nota  n.  2693/G.O.T.  del  9  giugno  1988 con la quale
l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise ha chiesto  una
ulteriore  proroga  del  termine  previsto, dall'articolo unico della
sopracitata ordinanza n.  1041/FPC/ZA del 26 giugno 1987;
  Vista  la  nota n. 45143 OO.PP./COL del 20 giugno 1988 con la quale
il servizio opere pubbliche di emergenza di  questo  Dipartimento  ha
espresso  parere  favorevole  alla  ulteriore  proroga di un anno del
beneficio in argomento, tenuto conto delle attivita' connesse con  il
recupero delle opere danneggiate dagli eventi sismici in parola;
  Ravvisata,  quindi,  la  opportunita'  di  accedere  alla  predetta
richiesa, confermando il tetto massimo di 50 ore mensili pro-capite;
                               Dispone:
                            Articolo unico
  Il   termine   del   30  giugno  1988  di  cui  all'articolo  unico
dell'ordinanza  n.  1041/FPC/ZA  del  26  giugno  1987  citata  nelle
premesse  concernente  la possibilita' di corrispondere, a carico dei
bilanci comunali, ai dipendenti dei comuni danneggiati  dagli  eventi
sismici   del   7   e   11  maggio  1984,  compensi  per  prestazioni
straordinarie di lavoro effettivamente rese oltre il  normale  orario
di  ufficio  e'  prorogato  al  30  giugno 1989, nei limiti di 50 ore
mensili pro-capite.
  La  presente  ordinanza  sara'  pubblicata nella Gazzetta Ufficiale
della Repubblica italiana.
   Roma, addi' 25 agosto 1988
                                               Il Ministro: LATTANZIO