Ulteriore proroga del compenso per lavoro straordinario al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 e 11 maggio 1984. (Ordinanza n. 1544/FPC).(GU n.210 del 7-9-1988)
IL MINISTRO PER IL COORDINAMENTO DELLA PROTEZIONE CIVILE Visto il decreto-legge 12 novembre 1982, n. 829, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1982, n. 938; Visto il decreto-legge 26 maggio 1984, n. 159, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 1984, n. 363; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 25 giugno 1983, n. 347; Vista la propria ordinanza n. 1041/FPC/ZA del 26 giugno 1987, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 160 dell'11 luglio 1987, con la quale e' stata, da ultimo, disposta la proroga, al 30 giugno 1988, dei compensi per lavoro straordinario, in misura di 50 ore mensili pro-capite, al personale dei comuni danneggiati dai movimenti sismici del 7 ed 11 maggio 1984; Vista la nota n. 2693/G.O.T. del 9 giugno 1988 con la quale l'assessorato ai lavori pubblici della regione Molise ha chiesto una ulteriore proroga del termine previsto, dall'articolo unico della sopracitata ordinanza n. 1041/FPC/ZA del 26 giugno 1987; Vista la nota n. 45143 OO.PP./COL del 20 giugno 1988 con la quale il servizio opere pubbliche di emergenza di questo Dipartimento ha espresso parere favorevole alla ulteriore proroga di un anno del beneficio in argomento, tenuto conto delle attivita' connesse con il recupero delle opere danneggiate dagli eventi sismici in parola; Ravvisata, quindi, la opportunita' di accedere alla predetta richiesa, confermando il tetto massimo di 50 ore mensili pro-capite; Dispone: Articolo unico Il termine del 30 giugno 1988 di cui all'articolo unico dell'ordinanza n. 1041/FPC/ZA del 26 giugno 1987 citata nelle premesse concernente la possibilita' di corrispondere, a carico dei bilanci comunali, ai dipendenti dei comuni danneggiati dagli eventi sismici del 7 e 11 maggio 1984, compensi per prestazioni straordinarie di lavoro effettivamente rese oltre il normale orario di ufficio e' prorogato al 30 giugno 1989, nei limiti di 50 ore mensili pro-capite. La presente ordinanza sara' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 25 agosto 1988 Il Ministro: LATTANZIO