MINISTERO DEL TESORO

DECRETO 31 agosto 1988 

  Determinazione del tasso di riferimento per il calcolo dei
contributi in conto interessi da corrispondersi dalla  Cassa
per  il  credito  alle imprese artigiane e dalle regioni sui
finanziamenti a  favore  delle  imprese  artigiane,  per  il
bimestre settembre-ottobre 1988.
(GU n.210 del 7-9-1988)

                        IL MINISTRO DEL TESORO
  Vista la legge 25 luglio 1952, n. 949, recante provvedimenti per lo
sviluppo  dell'economia  e  l'incremento   dell'occupazione   e,   in
particolare,   le  disposizioni  del  capo  VI  relativo  al  credito
all'artigianato, e successive modificazioni;
  Visto  l'art.  1  della legge 7 agosto 1971, n. 685, nel quale, tra
l'altro, si dispone che i limiti e le modalita'  per  la  concessione
del  contributo  nel  pagamento  degli interessi sono determinati con
decreto   del   Ministro   del   tesoro,    sentito    il    Comitato
interministeriale per il credito ed il risparmio;
  Visto  l'art.  109,  comma  2,  del  decreto  del  Presidente della
Repubblica 24 luglio 1977, n. 616;
  Visto  il proprio decreto in data 8 agosto 1986 il quale stabilisce
che il tasso massimo d'interesse da assumere come base per il calcolo
dei  contributi  in conto interessi da corrispondersi dalla Cassa per
il credito alle imprese artigiane e dalle regioni sui finanziamenti a
favore  delle  imprese  artigiane viene fissato bimestralmente, sulla
base di apposita comunicazione della Banca d'Italia, in relazione  ai
seguenti parametri:
   per le operazioni primarie fino a diciotto mesi:
     a)  rendimento  medio  dei  BOT a sei e dodici mesi e della lira
interbancaria;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
   per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi:
     a)  rendimento  medio  dei  BOT  a sei e dodici mesi, della lira
interbancaria e delle obbligazioni emesse dagli istituti  di  credito
mobiliare;
     b)  maggiorazione  forfettaria  riconosciuta agli intermediari a
fronte degli oneri fiscali, del rischio assunto per le  operazioni  e
degli altri oneri accessori;
 Visto  il  proprio  decreto  del  15  giugno  1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n.  144  del  21  giugno
1988,  con il quale la maggiorazione forfettaria, da riconoscere agli
istituti di credito per gli oneri connessi alle operazioni di credito
agevolato  previste  dalle leggi citate in premessa, e' stata fissata
per il secondo semestre dell'anno 1988, nella misura  dell'1,25%  per
le  operazioni  di  durata  fino  a  diciotto  mesi  e  nella  misura
dell'1,30% per le operazioni oltre i diciotto mesi;
  Visto  il  proprio decreto in data 28 giugno 1988, pubblicato nella
Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana  n.  155  del  4  luglio
1988,  con  il  quale il tasso di riferimento e' stato fissato per il
bimestre luglio-agosto 1988, nella misura dell'11,95%, di cui 1,25% a
titolo  di  maggiorazione  forfettaria, per le operazioni primarie di
durata fino a diciotto mesi e del 12,70%, di cui 1,30%  a  titolo  di
maggiorazione   forfettaria,  per  le  operazioni  primarie  oltre  i
diciotto mesi;
  Vista  la  lettera  con  la  quale  la Banca d'Italia ha fornito la
comunicazione prevista dal citato decreto ministeriale 8 agosto  1986
per  la  determinazione  del  tasso  di  riferimento  per il bimestre
settembre-ottobre 1988 relativo alle operazioni sopra indicate;
                               Decreta:
  Ai  sensi  e  per  gli  effetti  della  normativa  richiamata nella
premessa, il tasso di riferimento per il calcolo  dei  contributi  in
conto  interessi  da  corrispondersi  dalla Cassa per il credito alle
imprese artigiane e' determinato, per il  bimestre  settembre-ottobre
1988, nelle seguenti misure:
   12,20%  annuo  posticipato, di cui 1,25% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie di  durata  fino  a  diciotto
mesi;
   12,85%  annuo  posticipato, di cui 1,30% a titolo di maggiorazione
forfettaria, per le operazioni primarie oltre i diciotto mesi.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 31 agosto 1988
                                                   Il Ministro: AMATO