MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1988 

  Approvazione   di   condizioni   speciali  di  polizza  da
applicare a tariffe di assicurazione sulla vita  in  vigore,
presentate  dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera
di assicurazioni sulla vita, in Milano.
(GU n.217 del 15-9-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista  la  domanda  in data 21 gennaio 1988 della Helvetia S.p.a. -
Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla  vita,  con  sede  in
Milano,  aderente  al  "Pool  italiano  per l'assicurazione di gruppo
morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali" e al "Pool
per  l'assicurazione  di gruppo per il caso di morte e di invalidita'
dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla  Confapi",  intesa
ad  ottenere  l'approvazione  di  condizioni  speciali  di polizza da
applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore;
  Vista  la  lettera  in data 13 aprile 1988, n. 821456, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare  a  tariffe  di
assicurazione  sulla vita in vigore, presentate dalla Helvetia S.p.a.
- Compagnia italo svizzera di assicurazione sulla vita, con  sede  in
Milano:
   1)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il  caso  di  morte  o  per  il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente,  stipulata a favore dei dirigenti di aziende
industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP,  da  parte
della   societa'   in   oggetto   aderente   al  "Pool  italiano  per
l'assicurazione di gruppo  morte  ed  invalidita'  dei  dirigenti  di
aziende industriali", in forza dell'art.  12 del contratto collettivo
nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in
data 16 maggio 1985;
   2)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il  caso  di  morte  o  per  il  caso  di  morte  e  di
invalidita'  permanente, stipulata a favore dei dipendenti di aziende
industriali;
   3)  condizioni  speciali di polizza per l'assicurazione temporanea
di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata
a  favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi;
da  parte  della  societa'  in  oggetto   aderente   al   "Pool   per
l'assicurazione  di  gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei
dirigenti di aziende industriali aderenti  alla  Confapi",  in  forza
dell'art.  12  del  contratto  collettivo  nazionale  di  lavoro  dei
dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985.
  Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 1), 2)
e 3) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea di  gruppo
per  il  caso  di  morte  o  per  il  caso  di morte e di invalidita'
permanente, approvate con decreto ministeriale del 2 novembre 1987.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 luglio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA