Approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, in Milano.(GU n.217 del 15-9-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 21 gennaio 1988 della Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazioni sulla vita, con sede in Milano, aderente al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali" e al "Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi", intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore; Vista la lettera in data 13 aprile 1988, n. 821456, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Helvetia S.p.a. - Compagnia italo svizzera di assicurazione sulla vita, con sede in Milano: 1) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confindustria, Intersind e ASAP, da parte della societa' in oggetto aderente al "Pool italiano per l'assicurazione di gruppo morte ed invalidita' dei dirigenti di aziende industriali", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 16 maggio 1985; 2) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dipendenti di aziende industriali; 3) condizioni speciali di polizza per l'assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte e di invalidita' permanente, stipulata a favore dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi; da parte della societa' in oggetto aderente al "Pool per l'assicurazione di gruppo per il caso di morte e di invalidita' dei dirigenti di aziende industriali aderenti alla Confapi", in forza dell'art. 12 del contratto collettivo nazionale di lavoro dei dirigenti di aziende industriali stipulato in data 4 luglio 1985. Le condizioni speciali di polizza di cui ai precedenti punti 1), 2) e 3) si applicano alle tariffe di assicurazione temporanea di gruppo per il caso di morte o per il caso di morte e di invalidita' permanente, approvate con decreto ministeriale del 2 novembre 1987. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 luglio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA