Approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita nella forma "temporanea di gruppo per il caso di morte" stipulati con il "Gruppo aziendale agenti delle Assicurazioni generali" mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, secondo quanto richiesto dalla Assicurazioni generali Societa' per azioni, in Roma.(GU n.216 del 14-9-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Vista la domanda in data 6 ottobre 1987 e la successiva integrazione in data 20 gennaio 1988 della Assicurazioni generali - Societa' per azioni, con sede in Roma, intesa ad ottenere l'approvazione di condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita nella forma "temporanea di gruppo per il caso di morte" stipulati con il "Gruppo aziendale agenti delle Assicurazioni generali", limitatamente ai soli agenti monomandatari nel ramo vita della societa' stessa, mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa; Vista la lettera in data 20 aprile 1988, n. 821506, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo, le seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Assicurazioni generali - Societa' per azioni, con sede in Roma: condizioni speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti di assicurazione sulla vita nella forma "temporanea di gruppo per il caso di morte" stipulati con il "Gruppo aziendale agenti delle Assicurazioni generali" (limitatamente ai soli agenti monomandatari nel ramo vita della societa' stessa) mediante l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 14 luglio 1988 Il Ministro: BATTAGLIA