MINISTERO DELL'INDUSTRIA, DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO

DECRETO 14 luglio 1988 

  Approvazione  di  condizioni speciali di polizza regolanti
l'emissione di contratti di assicurazione sulla  vita  nella
forma  "temporanea di gruppo per il caso di morte" stipulati
con  il  "Gruppo  aziendale   agenti   delle   Assicurazioni
generali"  mediante  l'adozione  dei tassi di premio puro in
luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa, secondo
quanto  richiesto  dalla Assicurazioni generali Societa' per
azioni, in Roma.
(GU n.216 del 14-9-1988)

                      IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA
                   DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO
  Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni
private, approvato con decreto del  Presidente  della  Repubblica  13
febbraio  1959,  n. 449, e le successive disposizioni modificative ed
integrative;
  Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n.
63, e le successive disposizioni modificative ed integrative;
  Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma della
vigilanza sulle assicurazioni;
  Visto  il  decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n.
315, recante norme per la riorganizzazione della  Direzione  generale
delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo del Ministero
dell'industria, del commercio e dell'artigianato;
  Vista  la  legge  22  ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per
l'esercizio delle assicurazioni sulla vita;
  Vista   la   domanda  in  data  6  ottobre  1987  e  la  successiva
integrazione in data 20 gennaio 1988 della Assicurazioni  generali  -
Societa'   per   azioni,   con  sede  in  Roma,  intesa  ad  ottenere
l'approvazione  di   condizioni   speciali   di   polizza   regolanti
l'emissione  di  contratti  di  assicurazione  sulla vita nella forma
"temporanea di gruppo per il caso di morte" stipulati con il  "Gruppo
aziendale agenti delle Assicurazioni generali", limitatamente ai soli
agenti monomandatari nel ramo vita della  societa'  stessa,  mediante
l'adozione dei tassi di premio puro in luogo dei corrispondenti tassi
di premio di tariffa;
  Vista  la  lettera  in data 20 aprile 1988, n. 821506, con la quale
l'Istituto  per  la  vigilanza  sulle  assicurazioni  private  e   di
interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi
ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto  con  la  domanda
anzidetta;
                               Decreta:
  Sono approvate, secondo il testo autenticato e depositato presso il
Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato  Direzione
generale  delle  assicurazioni  private e di interesse collettivo, le
seguenti condizioni speciali di polizza, da applicare  a  tariffe  di
assicurazione  sulla  vita  in vigore, presentate dalla Assicurazioni
generali - Societa' per azioni, con sede in Roma:
   condizioni  speciali di polizza regolanti l'emissione di contratti
di assicurazione sulla vita nella forma "temporanea di gruppo per  il
caso  di  morte"  stipulati  con  il  "Gruppo  aziendale agenti delle
Assicurazioni generali" (limitatamente ai soli  agenti  monomandatari
nel ramo vita della societa' stessa) mediante l'adozione dei tassi di
premio puro in luogo dei corrispondenti tassi di premio di tariffa.
  Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della
Repubblica italiana.
   Roma, addi' 14 luglio 1988
                                               Il Ministro: BATTAGLIA