Approvazione della elevazione dell'aliquota minima di rivalutazione delle prestazioni garantite da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita in vigore, presentate dalla Vittoria assicurazioni, in Milano.(GU n.216 del 14-9-1988)
IL MINISTRO DELL'INDUSTRIA DEL COMMERCIO E DELL'ARTIGIANATO Visto il testo unico delle leggi sull'esercizio delle assicurazioni private, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 13 febbraio 1959, n. 449, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, e le successive disposizioni modificative ed integrative; Vista la legge 12 agosto 1982, n. 576, concernente la riforma sulla vigilanza sulle assicurazioni; Visto il decreto del Presidente della Repubblica 4 marzo 1983, n. 315, recante norme per la riorganizzazione della Direzione generale delle assicurazioni private e di interesse collettivo del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato; Vista la legge 22 ottobre 1986, n. 742, recante nuove norme per l'esercizio delle assicurazioni sulla vita; Visti i decreti ministeriali del 18 ottobre 1983 n. 15219, del 12 dicembre 1985, n. 16472 e del 7 agosto 1984, n. 15624, con i quali sono state approvate, tra l'altro, condizioni speciali di polizza comprensive della clausola di rivalutazione da applicare a tariffe di assicurazione sulla vita presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano; Vista la domanda in data 16 febbraio 1988, con la quale la predetta Vittoria assicurazioni S.p.a. ha chiesto di elevare l'aliquota di retrocessione del tasso di rendimento finanziario dei fondi speciali "Liquinvest" per forme collettive e "Valore crescente" per forme individuali previsto dal punto A delle condizioni speciali di polizza, garantito in tariffe di assicurazione sulla vita approvate con i predetti decreti ministeriali del 18 ottobre 1983, n. 15219, 7 agosto 1984, n. 15624 e 12 dicembre 1985, n. 16472; Vista la lettera n. 820816 del 24 febbraio 1988, con la quale l'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni private e di interesse collettivo - ISVAP, ha comunicato che non esistono elementi ostativi all'emanazione del provvedimento richiesto con la domanda anzidetta; Decreta: A parziale modifica dei decreti ministeriali del 18 ottobre 1983, n. 15219, 7 agosto 1984, n. 15624 e 12 dicembre 1985, n. 16472, citati nelle premesse, l'aliquota minima di retrocessione del tasso di rendimento finanziario dei fondi speciali "Liquinvest" per forme collettive e "Valore crescente" per forme individuali, previsto dal punto A delle condizioni speciali di polizza, concernente la clausola di rivalutazione delle prestazioni garantite nelle seguenti tariffe: tariffa AIL - Assicurazione mista a premio unico ed annuo, per la garanzia di un capitale assimilabile al trattamento di fine rapporto (decreto ministeriale 12 dicembre 1985); tariffa 7P - Assicurazione temporanea per il caso di morte (decreto ministeriale 12 dicembre 1985); tariffa 3 - Assicurazione a vita intera a premio annuo temporaneo rivalutabile (decreto ministeriale 18 ottobre 1983); tariffa 7PY - Assicurazione temporanea per il caso di morte, con invalidita' equiparata a decesso (decreto ministeriale 12 dicembre 1985); tariffa 20B - Assicurazione mista a premio annuo rivalutabile con prestazioni aggiuntive in caso di morte o in caso di vita alla scadenza "terminal bonus" (decreto ministeriale 13 ottobre 1983); tariffa 40R - Assicurazione a termine fisso, a premio annuo rivalutabile (decreto ministeriale 18 ottobre 1983), presentate dalla Vittoria assicurazioni S.p.a., con sede in Milano, e' elevata dal 70% al 75%. Il presente decreto sara' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana. Roma, addi' 22 agosto 1988 Il Ministro: BATTAGLIA