Dichiarazione della esistenza del carattere di eccezionalita' di evento calamitoso verificatosi nella regione Campania(GU n.218 del 16-9-1988)
Con il decreto ministeriale emanato nella data appresso indicata e' stato dichiarato, ai sensi dell'art. 4 della legge n. 590/81, la esistenza del carattere di eccezionalita' dell'evento calamitoso riportato a fianco di ciascuna provincia: Decreto ministeriale n. 1041-F del 2 settembre 1988 REGIONE CAMPANIA (per le provvidenze conseguenti ai danni arrecati alle produzioni agricole) Avellino: eccesso termico del periodo giugno-luglio 1988 nel territorio dei comuni di Montoro Inferiore e Montoro Superiore. Caserta: eccesso termico del periodo giugno-luglio 1988 nel territorio dei comuni di Casal di Principe, S. Cipriano d'Aversa, Villa Literno, Villa di Briano, Teverola, Frignano, Casaluce, Casapesenna, S. Marcellino, Carinola, Sessa Aurunca, Falciano del Massico, Caiazzo, Pratella, Parete, S. Tammaro, Sant'Angelo d'Alife, Maddaloni, Santa Maria a Vico, Arienzo, Marcianise, Santa Maria la Fossa, Grazzanise, Piana di Monte Verna e Capua. Napoli: eccesso termico del periodo giugno-luglio 1988 nel territorio dei comuni di Acerra, Afragola, Caivano, Poggiomarino, Striano, Sant'Antonio Abate, Pompei, Giugliano e Castellammare di Stabia. Salerno: eccesso termico del periodo giugno-luglio 1988 nel territorio dei comuni di Battipaglia, S. Marzano sul Sarno, Scafati, S. Valentino Torio, Angri, Nocera Inferiore, Pagani, Roccapiemonte, Sant'Egidio del Monte Albino, Sarno, Eboli, Pontecagnano, Castel S. Giorgio, Montecorvino Rovella, Montecorvino Pugliano, Roccadaspide, Altavilla Silentina, Serre, Albanella, Campagna, Agropoli, Salerno, Capaccio, Baronissi, Fisciano, Mercato S. Severino, Nocera Superiore, Siano, Ascea, Salento, Omignano, Casalvelino, Ceraso e Castelnuovo Cilento. La regione Campania ai sensi dell'art. 70 del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, provvedera' alla delimitazione dei territori danneggiati ed alla specificazione del tipo di provvidenze da applicarsi, previste dalle leggi n. 590 del 15 ottobre 1981 e n. 198 del 13 maggio 1985.